Se assunti a tempo indeterminato, il personale scolastico può essere interessato alla richiesta per il lavoro a tempo parziale. Per quanto riguarda il personale ATA entro il 15 marzo potrà presentare domanda al fine di trasformare il proprio rapporto di lavoro in part-time. La data di scadenza rimane quella indicata nell’OM 55/98.
Può presentare domanda il personale ATA di ruolo, cioè il personale statale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie, con l’esclusione dei responsabili amministrativi, di cui all’articolo 52, 1° comma del C.C.N.L (OM 446/97), quindi si intende, esclusi di DSGA.
SOMMARIO
ToggleCome si articola il part-time ATA
Il part-time si attua secondo le ore settimanali. Sarà effettuata una riduzione della prestazione di tutti i giorni lavorativi, secondo articolazioni che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, che possono essere anche pomeridiane.
L’articolazione delle prestazioni destinate a specifici periodi dell’anno del suddetto personale, viene autorizzata dal Provveditore agli studi per motivi gravi e comprovati e deve essere realizzata in modo tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione.
Domanda del part-time ATA
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part- time dovrà essere presentata tramite il capo di istituto al Provveditorato agli studi della provincia in cui si trova la sede di titolarità.
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà essere completa di:
- dati personali: nome, cognome e luogo e data di nascita;
- il profilo professionale e la sede di titolarità;
- esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- la tipologia di part-time e la durata della prestazione lavorativa richiesta secondo le indicazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.
Chi può chiedere il part-time
Chi farà richiesta di part-time dovrà dichiarare anche:
- l’anzianità del servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto agli effetti della progressione di carriera;
- l’eventuale possesso di uno o anche più di uno dei seguenti titoli di precedenza, previsti dall’articolo. 7, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 117/89, ulteriormente integrato dall’art. 1, comma 64, della legge n. 662/96, in ordine di priorità:
- -portatori di handicap o invalidità;
- -persone a carico alle quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- -familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
- -figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell’obbligo;
- -familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
- -aver superato i 60 anni di età ovvero aver compiuto 25 anni di effettivo servizio;
- -esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall’amministrazione di competenza.
Orari e tipologie di part-time
Come indicato nell‘OM 446/97, Il rapporto di servizio a tempo parziale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, comporta una prestazione di servizio non inferiore a 18 ore settimanali.
Il rapporto di servizio a tempo parziale potrà essere attuato, di norma, secondo articolazioni su base settimanale, con riduzione della prestazione per quanto riguarda tutti i giorni lavorativi, cioè secondo articolazioni che prevedono la prestazione continuativa di sei ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane.
L’articolazione delle prestazioni in diversi periodi dell’anno deve essere autorizzata dal Provveditore agli studi per comprovati e gravi motivi, e deve essere realizzata, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione.
Durata del part-time
Per la durata di almeno due anni il personale che ha ottenuto il rapporto di lavoro part-time non può richiederne la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Prima della scadenza dei due anni le domande di trasformazione in rapporto a tempo pieno potranno essere accolte anche in base a motivate esigenze che ad applicazione primaria verranno valutate anche in relazione alla dotazione organica complessiva della provincia per l’anno scolastico al quale si riferisce la richiesta.
Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part-time. Invece, il ritorno a tempo pieno deve essere richiesto in maniera esplicita.
Si possono verificare, infatti, 3 casi:
- coloro i quali sono già titolari di contratto part-time da almeno due anni che intendono chiedere rientro a tempo pieno dal 1° settembre. In questo caso è necessario produrre specifica domanda entro il 15 marzo. Nel caso in cui costoro non facciano alcuna richiesta, verrà intesa come una conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale.
- Il personale che intende modificare l’articolazione oppure il tipo della prestazione del servizio.
- Personale che richiede per la prima volta la trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time.