L’uscita del Decreto Ministeriale n. 694 del 30 maggio 2023 ha attivato il TFA VIII ciclo. In merito, molti si chiedono se per il TFA servano i 24 CFU o meno.
Infatti, il Tirocinio Formativo Attivo è un percorso di specializzazione universitaria a numero chiuso. Ciò vuol dire che gli aspiranti docenti di sostegno debbano superare una fase selettiva fatta di titoli ed esami.
Da qui la necessità di rispondere alla seguente domanda: per il TFA servono i 24 CFU? Un quesito essenziale a cui bisogna dare una risposta concreta e risolutiva.
SOMMARIO
ToggleTFA Sostegno VIII ciclo attivato
Il momento che stavano aspettando tutti gli aspiranti docenti di sostegno è finalmente giunto. È stato attivato il TFA Sostegno e sono state pubblicate le date della prova preselettiva. Dopo tale test, i candidati saranno tenuti ad affrontarne anche uno scritto e uno orale.
In tal modo potranno aderire all’anno formativo che porta all’abilitazione nel campo del sostegno. Quest’ultimo è strutturato in 8 mesi di preparazione in cui accumulare 60 CFU così suddivisi:
- 36 CFU negli insegnamenti;
- 9 CFU di laboratori;
- 6 CFU di tirocinio diretto;
- 3 CFU di tirocinio indiretto;
- 3 CFU per le nuove Tecnologie per l’apprendimento (T.I.C.);
- 3 CFU per la prova finale.
Quindi, il Tirocinio Formativo Attivo è un programma di formazione. Esso è appositamente sviluppato per preparare gli insegnanti a operare con successo con gli studenti che presentano disabilità.
Allo stesso tempo, si incentiva l’integrazione scolastica da parte degli insegnanti specializzati nel campo. L’obiettivo principale è dotare i docenti delle competenze e delle conoscenze necessarie al caso.
Le stesse servono per affrontare le sfide specifiche dell’insegnamento rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). L’acronimo BES include tutti i tipi di svantaggi educativi che gli studenti possono incontrare.
Di conseguenza, è normale che i vari utenti si chiedano se effettivamente per il TFA servono i 24 CFU o meno. Per rispondere, però, bisogna soffermarsi sui requisiti di accesso a tale percorso formativo.
Requisiti di accesso
Quindi, è evidente che per comprendere se per il TFA Sostegno servono i 24 CFU i concorrenti debbano soffermarsi sui criteri di accesso. Questi ultimi, però, non sono uguali per tutti, ma vanno a differenziarsi a seconda dell’ordine e grado della scuola di appartenenza.
Per la scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti docenti di sostegno devono avere uno dei seguenti titoli:
- abilitazione all’insegnamento proveniente dalla laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria. Inoltre, si può presentare anche un analogo titolo all’abilitazione all’insegnamento di cui sopra conseguito all’estero e successivamente riconosciuto in Italia;
- diploma magistrale. Questo può essere di varie tipologie. Infatti, sono ritenuti validi il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione, e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali. Al medesimo tempo sono ottimali anche i titoli esteri riconosciuti nel nostro stato. Questi diplomi, però, devono essere stati conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.
Invece, nella scuola secondaria di I e II grado devono possedere uno tra i seguenti elementi:
- abilitazione su una specifica classe di concorso o analogo documento estero riconosciuto nei nostri confini nazionali;
- laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, con accesso ad almeno una specifica classe di concorso, in aggiunta ai 24 CFU per l’insegnamento.
Per gli ITP, invece, fino al dicembre 2024 sarà possibile per i concorrenti aderire con il solo diploma con accesso alla classe di concorso. In seguito, dovranno esibire:
- la laurea di primo livello, ovvero triennale, oppure titolo equipollente o equiparato;
- i 24 CFU/60 CFU acquisiti in forma curriculare aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Per il TFA Sostegno servono i 24 CFU?
Quindi, per il TFA Sostegno servono i 24 CFU? Al momento servono per quanti operano nella scuola secondaria di I e II grado. Tali crediti formativi, però, non sono più reperibili e non sono più presenti nelle offerte formative degli atenei.
Che vuol dire? Che chi aderisce alla fase transitoria, deve avere conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022. La fase transitoria, nata dalle modifiche introdotte dal DL 36/2022, durerà fino al 31 dicembre 2024.
In ogni caso, tutte le nozioni espresse fin qui risultano essenziali per quanti vogliano intraprendere tale carriera lavorativa.
SCARICA I SEGUENTI DOCUMENTI:
IL DECRETO MINISTERIALE DI ATTIVAZIONE DEL TFA SOSTEGNO 2023 VIII CICLO
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