Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola prevede specifici permessi retribuiti per il personale docente e ATA in caso di lutto. Ecco la guida su durata, beneficiari e modalità di fruizione di tali permessi.
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SOMMARIO
ToggleDurata e beneficiari dei permessi per lutto
In caso di decesso di persone legate al dipendente, è previsto un permesso retribuito di tre giorni per evento luttuoso, che possono essere utilizzati anche in modo non consecutivo. I permessi spettano in occasione della perdita di:
- Coniuge: anche se legalmente separato.
- Parenti entro il secondo grado: genitori, figli (naturali, adottati o affiliati), nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli).
- Affini di primo grado: suoceri, generi e nuore.
- Conviventi stabili: a condizione che la convivenza sia attestata da certificazione anagrafica.
Il permesso non è previsto per parenti di grado superiore al secondo o affini oltre il primo grado. In tali situazioni, il dipendente può richiedere permessi per motivi personali o familiari.
Modalità di fruizione e termini temporali
Il CCNL non specifica un limite temporale entro il quale i tre giorni di permesso debbano essere utilizzati.
Tuttavia, l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha chiarito che tali permessi dovrebbero essere fruiti entro un periodo ragionevolmente congruo rispetto all’evento luttuoso, considerando il legame diretto tra il permesso e l’evento stesso.
Pertanto, sebbene non vi sia una scadenza rigorosa, è consigliabile utilizzare i giorni di permesso in prossimità dell’evento luttuoso. Inoltre, i tre giorni possono essere distribuiti in modo non consecutivo, in base alle esigenze personali del dipendente.
Procedura per la richiesta dei permessi
Per usufruire dei permessi per lutto, il dipendente deve presentare una formale richiesta al dirigente scolastico, corredata da idonea documentazione che attesti l’evento luttuoso.
La documentazione può essere costituita anche da un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
È fondamentale che la richiesta sia tempestiva e che la documentazione fornita sia completa, per garantire una corretta gestione dell’assenza e il rispetto delle normative vigenti.