Permessi Lutto Scuola: Normativa, Giorni Spettanti e Guida alla Fruizione per Docenti e ATA

Giuseppe Montone

9 Dicembre 2025

Alcuni docenti sullo sfondo. In primo piano un cartellino su una cattedra con la scritta "Permessi Lutto Scuola: Guida per docenti e ATA"

Permessi Lutto Scuola: Normativa, Giorni Spettanti e Guida alla Fruizione per Docenti e ATA

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L’evento luttuoso rappresenta una circostanza dolorosa che il Contratto Collettivo Nazionale tutela attraverso specifici istituti giuridici, tra cui rientrano a pieno titolo i permessi lutto scuola. I dipendenti del comparto istruzione, sia a tempo indeterminato che determinato, possono infatti beneficiare di tre giorni di assenza retribuita per ogni singolo evento, un diritto soggettivo che non è subordinato alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, ma è vincolato esclusivamente alla presentazione della relativa documentazione.

La Normativa di Riferimento nel CCNL 2019-21

Il diritto alla fruizione dei giorni di assenza per la perdita di un familiare è sancito in maniera chiara dalla contrattazione collettiva. 

Per il personale di ruolo, il riferimento principale rimane l’art. 15, comma 1, alinea II del CCNL 2007 (ancora in vigore per le parti non abrogate), mentre per il personale assunto a tempo determinato interviene l’art. 35 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21.

La disposizione contrattuale stabilisce che il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per evento. 

Un aspetto fondamentale da sottolineare riguarda la natura cumulabile di tale istituto: i giorni non si intendono per anno scolastico, bensì per ogni singolo lutto che dovesse verificarsi nel corso dell’anno. 

L’Amministrazione, di conseguenza, non ha facoltà di negare tale permesso se la richiesta è supportata da idonea documentazione o autocertificazione, trattandosi di un diritto soggettivo del lavoratore e non di una concessione datoriale.

Permessi Lutto Scuola: Beneficiari e Gradi di Parentela

L’individuazione dei soggetti per i quali è possibile richiedere il permesso è tassativa, ma l’evoluzione normativa ha ampliato la platea includendo le nuove formazioni familiari.

Il diritto spetta per la perdita del coniuge, di un parente stretto (entro il secondo grado di parentela) o del convivente.

I giorni di assenza spettano per la perdita di:

  • Coniuge;
  • Parenti entro il secondo grado;
  • Affini di primo grado;
  • Soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile.

Per fare chiarezza sui gradi di parentela e affinità, spesso fonte di dubbi interpretativi, è utile schematizzare le categorie incluse:

  • Parenti di I grado: Genitori e figli (naturali, adottivi o affiliati);
  • Parenti di II grado: Nonni, fratelli e sorelle, nipoti (intesi come figli dei figli, non figli dei fratelli);
  • Affini di I grado: Suoceri, generi e nuore, cognati e cognate.

L’articolo 35 del nuovo CCNL 2019-21 ha ribadito l’importanza dell’inclusione del “convivente stabile”, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica. 

Ne consegue che anche le coppie di fatto registrate godono dei medesimi diritti delle coppie coniugate. 

Un caso particolare riguarda il rapporto tra patrigno/matrigna e figliastri: essendo configurabile come affinità di primo grado, rientra pienamente nella casistica prevista per i permessi lutto scuola.

Permessi Lutto Scuola: infografica riassuntiva

Differenze tra Personale di Ruolo e Supplenti

Una delle questioni più dibattute riguarda il trattamento del personale precario rispetto a quello di ruolo. 

L’articolo 35 del CCNL 2019-21 ha fugato ogni dubbio, equiparando i diritti in materia di lutto. 

Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato (sia annuale che breve) spettano i medesimi 3 giorni di permesso retribuito previsti per il personale a tempo indeterminato.

Tali assenze sono valide a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio

Tuttavia, per i docenti impegnati nell’anno di formazione e prova, è necessario prestare attenzione al calcolo dei giorni: i permessi per lutto, pur essendo retribuiti e giustificati, non concorrono al raggiungimento dei 180 giorni di servizio effettivo, né ai 120 giorni di attività didattica necessari per il superamento dell’anno di prova.

Tempistiche di Fruizione: Il parere dell’ARAN

Il Contratto Collettivo non specifica un termine perentorio (es. “entro 3 giorni dall’evento”) per la fruizione del permesso, lasciando spazio a dubbi interpretativi. 

Su questo punto è, tuttavia, intervenuta l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) con specifici orientamenti applicativi.

L’Agenzia ha chiarito che, sebbene non esista un limite temporale rigido, il diritto deve essere esercitato entro un “ragionevole lasso di tempo” dall’evento luttuoso. 

Il permesso, infatti, trova la sua giustificazione nella necessità di elaborare il lutto o di espletare le incombenze materiali legate al decesso. 

Pertanto, la fruizione può non coincidere esattamente con il giorno del decesso o del funerale (ad esempio, può iniziare il giorno successivo), ma deve sussistere un nesso temporale e causale diretto.

La modalità di fruizione può essere anche non continuativa. Il dipendente può, ad esempio, utilizzare due giorni in concomitanza del decesso e il terzo giorno successivamente, sempre nel rispetto del criterio della ragionevolezza temporale.

Procedura di Richiesta e Documentazione

Per ottenere i permessi lutto scuola, il personale deve presentare apposita domanda alla segreteria scolastica. 

La richiesta deve essere corredata dalla documentazione idonea a comprovare l’evento. 

In ottemperanza alle norme sulla semplificazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), è possibile sostituire il certificato di morte con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione).

L’autocertificazione deve contenere:

  • le generalità del dipendente;
  • le generalità del defunto;
  • il grado di parentela o affinità;
  • la data del decesso.

La scuola, in qualità di Pubblica Amministrazione, ha l’onere di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Impatto sul Trattamento Economico e Giuridico

Durante i tre giorni di assenza per lutto, al dipendente spetta l’intera retribuzione fissa mensile, comprese le quote accessorie fisse e ricorrenti (come la RPD per i docenti o la CIA per gli ATA). 

Non vengono operate decurtazioni, a differenza di quanto avviene per i permessi per motivi personali o familiari o per i primi giorni di malattia.

I giorni di permesso per lutto sono coperti da contribuzione previdenziale piena e sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. 

Non interrompono l’anzianità di servizio, dal momento che garantiscono la continuità giuridica del rapporto di lavoro.

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Permessi per Lutto e Part-Time

Nel caso di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time), orizzontale o verticale, il diritto ai tre giorni di permesso per lutto rimane invariato nella sua quantità giornaliera. 

Il numero di giorni non viene riproporzionato in base all’orario di lavoro ridotto. Tuttavia, nel caso di part-time verticale, il permesso può essere fruito solo nelle giornate in cui è contrattualmente prevista l’attività lavorativa

Se l’evento luttuoso o le necessità conseguenti ricadono in giorni non lavorativi, non si dà luogo alla fruizione del permesso né al suo recupero.

In conclusione, la disciplina dei permessi lutto scuola rappresenta una tutela essenziale per il benessere del lavoratore in momenti di particolare fragilità personale, e  garantisce il diritto al raccoglimento e alla gestione delle incombenze familiari senza subire penalizzazioni economiche o professionali.