Pistoia, bullismo a scuola: il MIM condannato per mancata vigilanza

bambino si tiene il ginocchio ferito

Il Tribunale di Firenze ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire una somma superiore ai 20mila euro per un caso di bullismo avvenuto nel 2018 in una scuola primaria di San Felice, in provincia di Pistoia. La decisione del giudice evidenzia la responsabilità della scuola nella mancata tutela di un alunno di 11 anni, vittima di un’aggressione fisica da parte di un compagno di classe.

Un caso di bullismo con gravi conseguenze

L’episodio, come riportato da Il Tirreno, si è verificato l’8 marzo 2018, quando il bambino, dopo ripetute provocazioni, è stato colpito con un calcio da un coetaneo ed è caduto a terra riportando la frattura della rotula

L’infortunio ha reso necessario un intervento chirurgico, con gravi ripercussioni sul percorso scolastico e personale della vittima. 

Il tutto alla presenza di un insegnante, che non è riuscita in alcun modo né a prevenire né a fermare in tempo l’aggressione. Ed è stata proprio questa circostanza a spingere i genitori dell’11enne ad avviare un’azione legale contro l’istituto scolastico.

Il giudizio della magistratura: l’obbligo di sorveglianza

La scuola ha tentato di giustificare l’accaduto attribuendolo a una caduta accidentale, tesi che il Tribunale di Firenze ha tuttavia respinto, sottolineando l’obbligo di corretta e puntuale sorveglianza da parte del personale scolastico. 

La sentenza ha, inoltre, chiarito che gli insegnanti e il dirigente scolastico avrebbero dovuto adottare misure preventive e organizzative per garantire la sicurezza dell’alunno e impedire l’episodio di violenza.

L’istituto, quindi, non è riuscito a dimostrare di aver messo in atto le azioni necessarie per prevenire il danno. 

Di conseguenza, il Ministero è stato ritenuto responsabile e condannato al pagamento del risarcimento, che verrà coperto dall’assicurazione scolastica.

Il ruolo della scuola nella tutela degli studenti

L’istituzione scolastica, in quanto ente pubblico, è tenuta a garantire l’incolumità degli alunni durante l’orario scolastico. 

Tale obbligo è sancito dall’articolo 28 della Costituzione, che prevede la responsabilità solidale tra l’Amministrazione e il personale scolastico. 

La giurisprudenza ha più volte ribadito che le scuole sono chiamate a svolgere un compito di vigilanza attiva per prevenire episodi di violenza tra gli studenti.

alunno a letto con tutore al ginocchio

Gli articoli 2027 e 2048 del Codice Civile specificano che i docenti devono dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire eventuali danni agli alunni. 

Qualora non venga fornita tale prova, l’istituzione scolastica è ritenuta responsabile delle lesioni fisiche o psicologiche subite dagli studenti durante l’attività didattica.

Responsabilità dei docenti e obbligo di sorveglianza

Gli insegnanti e il personale ATA hanno il compito di prevenire situazioni di pericolo attraverso un controllo costante degli studenti. 

L’obbligo di vigilanza varia in base all’età degli alunni e al contesto educativo. Le norme stabiliscono che maggiore è la vulnerabilità degli studenti, più stringenti devono essere le misure di tutela adottate.

In particolare, le responsabilità del personale scolastico si suddividono in due categorie:

  • Responsabilità contrattuale: deriva dall’inadempimento dell’obbligo di sorveglianza;
  • Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione del dovere di prevenire danni a terzi.

Doveri di vigilanza durante attività scolastiche ed extrascolastiche

L’obbligo di tutela non si limita alle lezioni in aula, ma si estende anche a uscite didattiche, viaggi d’istruzione e attività extrascolastiche. 

Gli istituti sono tenuti a garantire una supervisione adeguata, soprattutto nei confronti di studenti minorenni e alunni con disabilità.

Nei casi di grave negligenza, l’amministrazione scolastica può rivalersi sul personale responsabile, attivando un procedimento di rivalsa attraverso la Corte dei Conti, come previsto dalla legge 312/1980.

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