Riforma reclutamento docenti. Nuovi percorsi per diventare insegnante

Riforma reclutamento docenti

La  Riforma reclutamento docenti, fortemente voluta e difesa dall’ex Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, ha introdotto numerose novità nel mondo scuola. A partire dalla formazione iniziale legata al conseguimento dei 60 CFU – che prenderanno il posto dei vecchi 24 CFU. Fino ad arrivare ai nuovi percorsi per ottenere la cattedra e alla formazione incentivata. 

Diventare insegnante sarà ancora più difficile di quanto non lo sia già. 

Vediamo, allora, cosa cambia nel dettaglio con la  Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti, approvata con la legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR). 

Oltre a modificare in parte le nuove regole sulla formazione iniziale e continua e il reclutamento degli insegnanti, il provvedimento varia anche il regolamento per i concorsi scuola, l’abilitazione per diventare docente e l’accesso al ruolo.

É, inoltre, previsto il vincolo di permanenza triennale per i docenti neoassunti e l’addio ai quiz a crocetta per i concorsi a cattedra.

Novità Riforma Bianchi

Insieme alla legge n. 79/2022 è stato approvato anche un maxiemendamento che ha accolto, almeno in parte, le richieste di modifica del testo avanzate a più riprese dalle organizzazioni sindacali:

  • articolo 44: Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie;
  • articolo 45: Valorizzazione del personale docente;
  • articolo 46: Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti;
  • art. 47 – Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell’istruzione del DL n. 36/2022. 

La Riforma Bianchi è entrata ufficialmente in vigore a partire dal 30 giugno 2022. Vale a dire dal giorno successivo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 150 del 29 giugno 2022) della legge di conversione del decreto n. 36 del 30 aprile 2022.

Riforma scuola

Lo scopo della Riforma Bianchi è quello di introdurre percorsi certi per chi vuole insegnare, insieme ad una definizione più chiara degli obiettivi e delle modalità della formazione degli insegnanti durante tutto il loro percorso lavorativo.

Oltre a concorsi annuali per rendere costante il reclutamento del personale docente, favorendo in questo modo l’accesso dei giovani all’insegnamento. ad ogni modo, i bandi saranno aperti anche ai precari con 3 anni di servizio.

Ma cerchiamo di capire cosa prevede, nello specifico, la Riforma reclutamento docenti:

  • un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA)
  • un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale; 
  • un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Cosa prevede la Riforma Bianchi?

Tra le principali modifiche apportate dalla Riforma reclutamento docenti sono da segnalare: 

  • riconoscimento dei 24 CFU nei percorsi di formazione iniziale;
  • accorpamento delle classi di concorso tramite un apposito decreto (da emanare entro 12 mesi);
  • stop ai concorsi a crocette: i test a risposta multipla saranno sostituiti da domande aperte;
  • spendibilità dei 24 CFU fino al 31 dicembre 2024 per la partecipazione al concorso scuola, al TFA sostegno e all’aggiornamento GPS, purché gli stessi siano stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022;
  • possibilità di partecipare ai percorsi di specializzazione sul sostegno (fino al 31 dicembre 2024) per gli aspiranti insegnanti con almeno 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 anni, in possesso di abilitazione all’insegnamento. Si tratterà di percorsi in presenza che potranno, tuttavia, prevedere fino ad un massimo del 20% di attività con modalità a distanza (telematiche) – tranne per le attività di tirocinio e laboratorio.

Reclutamento docenti riforma

Tra le novità della Riforma reclutamento docenti dell’ex Ministro Bianchi spiccano, inoltre:

  • valutazione dei docenti in formazione sulla base degli esiti formativi degli alunni;
  • nuovo concorso straordinario per insegnanti di religione cattolica rivolto agli aspiranti in possesso dell’idoneità diocesana e con almeno 36 mesi di servizio;
  • per conseguire l’abilitazione all’insegnamento bisognerà superare un esame finale al termine della formazione iniziale universitaria. Lo stesso prevede una tesina e una lezione simulata per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, anche la capacità di insegnamento;
  • formazione retribuita per i docenti che partecipano a percorsi di formazione volontaria;
  • introduzione del vincolo di permanenza per 3 anni nella sede di prima assegnazione per i docenti neoassunti.

La Riforma reclutamento docenti. La formazione continua e incentivata

Una delle principali novità riguarda l’istituzione della Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta nell’ambito e sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione.

La stessa avrà il compito di promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale. Si occuperà, inoltre, anche di avviare i programmi di formazione continua incentivata a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024. 

Quest’ultima sarà, a sua volta, strutturata su percorsi triennali. L’accesso avverrà su base volontaria, ma prevederà un meccanismo incentivante di progressione salariale accelerata.

Riforma reclutamento docenti. La formazione retribuita

La Riforma Bianchi punta, sostanzialmente, a promuovere e a sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola oltre che a consolidare e a rafforzare l’autonomia scolastica. 

Si tratta, a ben vedere, di un’iniziativa che si inserisce nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con particolare riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali.

Il sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti sarà articolato in percorsi di durata triennale. E l’accesso ai percorsi di formazione avverrà esclusivamente su base volontaria

Tuttavia, per incentivarne l’accesso, il Ministero ha previsto un meccanismo di progressione salariale accelerata per gli insegnanti di ogni ordine e grado del sistema scolastico. 

Vale a dire che, al superamento di ogni percorso di formazione, si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione nazionale attualmente legata esclusivamente all’anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente. 

La Riforma reclutamento docenti. La fase transitoria

L’altra grande novità è legata all’addio dei 24 CFU, il cui posto verrà preso dai 60 CFU della formazione iniziale abilitante. 

Il passaggio alle nuove regole avverrà, tuttavia, in maniera graduale. E’, infatti, prevista una fase transitoria che durerà fino al 31 dicembre 2024. Fino a tale data, quindi, la spendibilità dei 24 CFU resterà invariata. A condizione, però, di conseguire i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022. 

La Riforma reclutamento docenti. Nuovi percorsi per diventare insegnante

Una volta a regime – e, cioè, a partire dal 1° gennaio 2025 – la Riforma Bianchi prevede l’obbligo del conseguimento dei 60 CFU durante il tradizionale percorso di studi. In aggiunta, ovviamente, ai crediti previsti per il raggiungimento della laurea. Sarà, tuttavia, possibile ottenere gli stessi anche dopo la laurea. 

Sono, però, previste alcune deroghe. Ed è proprio su queste che vogliamo soffermarci. 

Docenti già abilitati su altra classe di concorso o con specializzazione su Sostegno

E’ prevista una “corsia preferenziale” per coloro i quali sono già in possesso di un’abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione e coloro che hanno ottenuto la specializzazione sul sostegno. 

Gli stessi potranno, infatti, conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso, o in altri gradi di istruzione, mediante l’acquisizione di soli 30 CFU

Fermo restando che 20 CFU devono essere riferiti al campo delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento, mentre i restanti 10 CFU devono essere di tirocinio diretto. 

Una volta superato il concorso, però, gli aspiranti docenti firmeranno un contratto a tempo determinato, con l’obbligo di conseguire i rimanenti 30 CFU. E, ovviamente, di affrontare poi la prova finale necessaria per ottenere l’abilitazione.  

Reclutamento docenti precari storici con 3 annualità di servizio

Un’altra eccezione riguarda i precari storici. Ovvero i docenti con almeno 3 annualità di servizio (anche non continuativi) negli ultimi 5 anni, purché una delle annualità sia stata svolta sulla specifica classe di concorso. 

Per loro, infatti, è prevista la possibilità di accedere al concorso senza l’obbligo di ulteriori crediti formativi

Tuttavia, nel caso in cui gli stessi dovessero superare il concorso, dovranno poi acquisire almeno 30 CFU durante il primo anno di immissione in servizio (con contratto a tempo determinato). E, quindi, affrontare anche la prova finale del percorso universitario di formazione iniziale per conseguire l’abilitazione all’insegnamento.

Riforma reclutamento docenti. Come ottenere l’abilitazione all’insegnamento 2022?

Stando a quanto previsto dalla Riforma Bianchi, per ottenere l’abilitazione all’insegnamento sarà, anzitutto, necessario seguire un percorso universitario e accademico abilitante da 60 CFU/CFA (crediti formativi universitari o accademici).

Il passo successivo prevede, quindi, la partecipazione al concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale.

E, infine, bisognerà affrontare un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Riforma reclutamento docenti. Come conseguire i 60 CFU?

I 60 CFU comprendono un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari. 

Il Ministero predisporrà, inoltre, un percorso universitario per consentire l’acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali. Oltre, ovviamente, a conoscenze e competenze (sia teoriche che pratiche) relative allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente. Tanto negli ambiti della pedagogia, quanto delle metodologie e tecnologie didattiche. 

L’articolo 44 della legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR), specifica:

  • Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed impartito dalle università. Ovvero dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore. Anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. 
  • Si può accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. Secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. 

Riforma reclutamento docenti. Come conseguire i 60 CFU? Tirocinio diretto ed indiretto

Grande importanza nell’ambito della Riforma Bianchi è rivestita dal tirocinio diretto ed indiretto, direttamente collegato ai 60 CFU/CFA.

Al riguardo, sempre l’articolo 44 della legge n. 79/2022, puntualizza: 

  • Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all’articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale. Comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici. E in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

Riforma reclutamento docenti. Quando entrano in vigore i 60 CFU? 

La Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti è contenuta nella legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022). Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022 è entrata in vigore già dal 30 giugno 2022.  

Tuttavia, come abbiamo già avuto modo di osservare, è prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024 in virtù della quale sono previste tutta una serie di eccezioni. Sulle quali ci siamo già soffermati in precedenza.

A partire dal 1° gennaio 2025, invece, tutti gli aspiranti docenti dovranno necessariamente conseguire i 60 CFU. Sempre che il nuovo Ministro dell’Istruzione non decida di “cestinare” o, comunque, di ridimensionare la Riforma Bianchi.

Riforma reclutamento docenti.  24 CFU fino a quando? 

La Riforma Bianchi ha mandato in pensione i cari vecchi 24 CFU. Tuttavia, conseguirli entro il termine ultimo del 31 ottobre 2022 permette di partecipare senza problemi al concorso ordinario, al TFA Sostegno e al prossimo aggiornamento GPS

Ragion per cui, chi ambisce a diventare insegnante di ruolo deve giocare d’anticipo e sfruttare al massimo il tempo rimasto. Ovvero: conseguire i 24 CFU entro il 31 ottobre o rinunciarvi per sempre.  

Perché, come più volte ribadito, da novembre 2022 sarà obbligatorio conseguire i 60 CFU. I quali, però, saranno a numero chiuso, con test d’ingresso particolarmente selettivi, solo presso università pubbliche, in presenza, senza paniere delle domande e a costi sensibilmente maggiori.

Riforma reclutamento docenti. I 24 CFU servono per la MAD?

Tranquillizziamo gli aspiranti docenti che si chiedono se i 24 CFU servono per inviare la MAD (Messa a disposizione): non sono obbligatori né necessari. E, soprattutto, non danno diritto ad alcun tipo di precedenza nell’ambito dell’assegnazione degli incarichi di supplenza. 

Per cui, essere in possesso o meno dei 24 CFU ai fini della MAD non fa alcuna differenza.

Di contro, i 24 CFU sono uno dei requisiti fondamentali per diventare insegnante e sono imprescindibili anche per iscriversi nelle graduatorie supplenze e per accedere ai concorsi scuola. 

Per maggiore chiarezza, diamo uno sguardo alle regole per la MAD fissate dalla circolare del Miur in merito alle supplenze dell’anno scolastico 2022/2023:

  • in caso di esaurimento delle Graduatorie di istituto GPS), il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati;
  • la MAD può essere inviata per una sola provincia (espressamente dichiarata nell’istanza);

MAD senza 24 CFU

Eppure, nonostante la circolare del Miur relativa alle supplenze dell’anno scolastico 2022/2023, alcuni siti di informazione scolastica insistono nell’affermare che essere in possesso dei 24 CFU garantisca una sorta di precedenza nell’assegnazione degli incarichi di supplenza. E che, di conseguenza, chi non li ha acquisiti sarebbe svantaggiato.

Si tratta, in realtà, di un’affermazione anche in questo caso non corrispondente al vero e non suffragata da alcun riscontro normativo. La già citata circolare del Miur, infatti, non fa nessun accenno a tale ipotesi.

Siamo, piuttosto, di fronte ad una prassi consolidata. Nè più nè meno. Semplicemente i dirigenti scolastici, nel momento di conferire un incarico di supplenza, preferiscono convocare un aspirante docente che abbia già conseguito i 24 CFU.  

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