Un grave caso di insegnamento senza titolo ha portato alla condanna di una docente precaria attiva nelle scuole di Verona, obbligata ora a risarcire il Ministero dell’Istruzione e del Merito per oltre 91mila euro. La sentenza della Corte dei Conti evidenzia come l’attività lavorativa svolta in assenza del necessario diploma magistrale costituisca un danno erariale e conferma la linea dura contro le dichiarazioni mendaci nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).
Il caso di Verona: le conseguenze dell’insegnamento senza titolo
La vicenda giudiziaria riguarda una collaboratrice di 57 anni che, dal 2018 fino al febbraio 2023, ha prestato servizio presso diverse scuole dell’Infanzia e Primarie della provincia scaligera, tra cui istituti situati a Borgo Milano, Veronetta e Grezzana.
Le indagini hanno accertato che la donna ha praticato l’insegnamento senza titolo dichiarando falsamente il possesso di un diploma di maturità magistrale, documento indispensabile per l’iscrizione nelle graduatorie e per la sottoscrizione dei contratti di supplenza.
Tale condotta ha generato un indebito esborso per le casse statali, calcolato dai giudici contabili in esatti 91.676,93 euro, somma che l’ex insegnante dovrà restituire comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria.
L’organo giudicante ha stabilito che la prestazione resa in assenza del requisito abilitante si configura come un danno per la Pubblica Amministrazione, poiché la mancanza del titolo di studio priva l’attività didattica della qualifica essenziale richiesta dalla legge.
Non basta, dunque, la presenza fisica in aula per giustificare la retribuzione; il rapporto di lavoro nel pubblico impiego – compreso il mondo scolastico – richiede imprescindibilmente il possesso dei requisiti certificati.
La sentenza ribadisce che, in casi di dolo o colpa grave, non è possibile invocare la tutela dell’affidamento o il fatto di aver comunque svolto le lezioni per evitare la restituzione delle somme percepite indebitamente.
Le verifiche amministrative e la scoperta del diploma inesistente
Il meccanismo che ha permesso l’insegnamento senza titolo per un intero quinquennio si è inceppato nel 2023, anno in cui sono scattati controlli più stringenti sulle autocertificazioni presentate tramite il portale Polis.
La docente, che grazie al punteggio accumulato aveva ottenuto anche un incarico di sostegno psicofisico presso una scuola elementare di Castelnuovo nell’anno scolastico 2019/2020, è stata invitata dal dirigente dell’Istituto comprensivo di Pescantina a fornire chiarimenti sulla propria posizione.
Le verifiche incrociate presso l’istituto “Montanari”, custode degli archivi dell’istituto “Zamboni” dove la donna sosteneva di essersi diplomata nel 1988, hanno svelato la realtà dei fatti.
Dagli atti ufficiali è emerso che la signora, al termine degli esami dell’anno scolastico 1987-88, era stata dichiarata “non matura” e non risultava ammessa alla sessione successiva.

Di fronte all’evidenza, la donna ha tentato dapprima di presentare una denuncia di smarrimento del documento e successivamente di modificare la propria versione, sostenendo di aver conseguito il titolo da privatista l’anno seguente.
Tali giustificazioni non hanno trovato alcun riscontro documentale e hanno portato all’inevitabile annullamento del contratto e al licenziamento senza preavviso nel giugno 2023.
La denuncia successiva dell’Ufficio Scolastico Regionale ha attivato la Procura contabile, culminata nella condanna per il danno causato dall’esercizio abusivo della professione.
Insegnamento senza titolo e responsabilità delle segreterie scolastiche
L’episodio pone l’accento sulla natura determinante dei controlli che le segreterie scolastiche devono effettuare al momento della stipula del primo contratto di lavoro.
La normativa vigente, e in particolare il DPR 445/2000, impone alle amministrazioni procedenti di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Tuttavia, la mole di lavoro e la complessità delle procedure di reclutamento da GPS possono talvolta rallentare questi riscontri, permettendo il perpetuarsi di situazioni di insegnamento senza titolo.
Le istituzioni scolastiche devono seguire protocolli rigidi per prevenire il danno erariale e garantire la qualità dell’offerta formativa.
Ecco i passaggi operativi fondamentali che le segreterie sono tenute ad attuare:
- richiedere tempestivamente il titolo di studio in originale o copia autenticata all’atto dell’assunzione in servizio;
- effettuare interrogazioni dirette agli istituti scolastici o agli atenei che hanno rilasciato il titolo in caso di incongruenze;
- segnalare immediatamente all’Ufficio Scolastico Regionale e all’autorità giudiziaria eventuali dichiarazioni mendaci riscontrate;
- procedere alla risoluzione immediata del contratto qualora venga accertata la mancanza del requisito d’accesso.
Una verifica puntuale e tempestiva rappresenta l’unico strumento efficace per intercettare irregolarità e tutelare sia le risorse pubbliche che il diritto degli studenti a ricevere un’istruzione da personale qualificato .





