La gestione delle sanzioni supplenze docenti 2025/26 rappresenta un aspetto di primaria importanza per l’anno scolastico 2025/26. L’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 – che ha disciplinato l’ultimo aggiornamento delle Graduatorie GPS – stabilisce, infatti, un quadro normativo preciso per le conseguenze derivanti da rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono di un incarico da Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Una comprensione approfondita di tali disposizioni risulta essenziale per gli aspiranti supplenti, al fine di orientare le proprie scelte con consapevolezza.
Il Quadro Normativo di Riferimento: L’OM n. 88/2024
L’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 costituisce il documento di riferimento che ha disciplinato l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024/2026.
Al suo interno, un ampio spazio è dedicato alla regolamentazione delle sanzioni supplenze docenti 2025/26, con l’obiettivo di garantire il corretto funzionamento del sistema di assegnazione degli incarichi e assicurare la continuità didattica.
Le norme si applicano specificamente alle supplenze annuali (con scadenza 31 agosto) e a quelle fino al termine delle attività didattiche (con scadenza 30 giugno), conferite attraverso lo scorrimento delle GaE e delle GPS.
La conoscenza di tali regole è determinante per evitare penalizzazioni che potrebbero compromettere le opportunità lavorative per l’intero anno scolastico.
Rinuncia all’Incarico e Mancata Presa di Servizio
Una volta ricevuta la proposta di nomina, solitamente comunicata tramite posta elettronica e sull’applicazione IO, il docente si trova di fronte a una scelta.
È possibile manifestare una rinuncia esplicita, attraverso l’apposito link fornito nella comunicazione, oppure si può incorrere in una rinuncia di fatto non presentandosi per la presa di servizio.
Quest’ultima è fissata al 1° settembre 2025 per le nomine conferite entro la fine di agosto, oppure nella data specificata dall’Ufficio Scolastico per gli incarichi assegnati successivamente. Un differimento è ammesso solo per motivi gravi e giustificati dalla normativa vigente.
L’assenza ingiustificata comporta l’applicazione di una sanzione specifica: la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GaE e GPS per tutte le classi di concorso e tipologie di posto per cui si ha titolo, per l’intero anno scolastico 2025/26.
La Disciplina dell’Abbandono del Servizio
Una fattispecie differente dalla rinuncia è l’abbandono del servizio, che si verifica quando un docente, dopo aver regolarmente effettuato la presa di servizio, decide di interrompere l’incarico. Dal punto di vista normativo, tale atto viene considerato una dimissione volontaria.
La conseguenza di una simile decisione è ancora più severa rispetto alla mancata presa di servizio. L’abbandono dell’incarico, infatti, preclude al docente la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di supplenza, sia da GaE e GPS sia dalle graduatorie di istituto, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
Poiché l’anno scolastico 2025/26 rappresenta il secondo e ultimo anno di validità delle attuali GPS, la sanzione si estenderà di fatto a coprire l’intero anno scolastico in questione, con effetti preclusivi su tutte le opportunità di supplenza.
Sanzioni Supplenze Docenti 2025/26: Riepilogo delle Misure Previste
Per offrire un quadro chiaro e immediato delle conseguenze previste dall’OM n. 88/2024 per quanto concerne le sanzioni supplenze docenti 2025/26, di seguito viene presentata una tabella riassuntiva che illustra le diverse casistiche e le relative penalizzazioni per l’anno scolastico 2025/26 relative alle supplenze da Graduatoria GPS:
CASO | SANZIONE | SUPPLENZE CONSENTITE |
Rinuncia esplicita o mancata presa di servizio | Perdita della possibilità di ottenere supplenze al 31/08 e 30/06 da GaE e GPS per tutte le classi di concorso per l’a.s. 2025/26. | Supplenze brevi e temporanee da graduatorie di istituto o interpello. |
Abbandono del servizio | Perdita della possibilità di ottenere qualsiasi supplenza da GaE, GPS e graduatorie di istituto per l’a.s. 2025/26. | Nessuna. L’interdizione è totale per l’intero anno scolastico. |
Rinuncia per sedi non espresse | L’effetto sanzionatorio si applica solo alle specifiche classi di concorso per cui si è considerati rinunciatari. | Tutte le supplenze (annuali, fino al termine delle attività e brevi) per le altre classi di concorso per cui non si è rinunciatari. |
Le Opportunità Residue: Quali Supplenze si Possono Accettare?
Un aspetto fondamentale da chiarire riguarda le possibilità che rimangono a disposizione dei docenti sanzionati per rinuncia o mancata presa di servizio.
Sebbene venga preclusa la possibilità di ricevere incarichi a lungo termine da GaE e GPS, non tutte le porte vengono chiuse.
Il docente “sanzionato” conserva, infatti, il diritto di accettare supplenze brevi e temporanee, come quelle per malattia o maternità, conferite tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto o attraverso la procedura di interpello.
Questa opportunità permette di non rimanere completamente esclusi dal sistema scolastico per l’anno di riferimento. La situazione è, invece, totalmente preclusiva per chi abbandona il servizio, poiché in quel caso la sanzione si estende anche alle graduatorie di istituto.
Un Caso Particolare: la Rinuncia per Sedi non Espresse
Esiste una casistica specifica che merita attenzione: la rinuncia derivante dalla mancata espressione di alcune sedi nella domanda di partecipazione.
Se un docente, nella fase di compilazione delle preferenze, omette volontariamente di inserire determinate scuole o distretti e, al termine delle operazioni, non ottiene alcuna nomina perché le uniche cattedre disponibili si trovavano proprio in quelle sedi non indicate, viene considerato rinunciatario.
In tale circostanza, la sanzione ha un carattere più circoscritto. La penalizzazione, infatti, si applica unicamente alla classe di concorso o alla tipologia di posto per la quale è avvenuta la rinuncia implicita, ma non si estende alle altre classi di concorso presenti nelle graduatorie.
Il docente potrà, di conseguenza, continuare a concorrere per incarichi su tutte le altre materie per cui ha titolo.