Con la FAQ n. 64 il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha chiarito che il servizio prestato durante i percorsi abilitanti è valutabile ai fini dell’aggiornamento delle Graduatorie GPS e che la nota presente nella Tabella di valutazione dei titoli A/3 (Il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali) non è in alcun modo riferibile agli stessi.
La FAQ recita testualmente:
- Il servizio prestato durante la frequenza dei corsi di cui al DPCM 4 agosto 2023 è valutabile; la limitazione alla valutazione del servizio per chi è in possesso di abilitazione di cui al punto A2 della tabella A/3 riguarda soltanto i percorsi descritti alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali è specificata l’attribuzione dei punti in relazione alla durata del percorso.
SOMMARIO
ToggleServizio prestato durante i percorsi abilitanti: la FAQ del Ministero
La FAQ n. 64 del MIM esclude le lettere f), g) e h) del punto A2 della Tabella A/3:
- f. per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario, sono attribuiti ulteriori: 24 punti.
- g. per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito di servizio di cui all’articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono attribuiti ulteriori: 24 punti.
- h. per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori: 24 punti.
In particolare, la lettera h) è quella che richiama in maniera esplicita i percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU introdotti dalla Riforma Bianchi. Pertanto, non esiste più alcun dubbio in merito alla piena valutabilità nelle Graduatorie GPS del servizio prestato durante i percorsi abilitanti.
Discorso diverso, invece, per le lettere a), b), c), d) ed e). In questo caso, infatti, una parte del punteggio previsto è legata proprio alla durata del percorso abilitativo (come esplicitamente chiarito nel punto A2 della tabella A/3 allegata all’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 che disciplina l’aggiornamento delle Graduatorie GPS 2024 ), ragion per cui il servizio prestato non può essere valutato.
Servizio prestato durante i percorsi abilitanti: quando non può essere valutato
Nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) il servizio prestato, così come abbiamo già chiarito, non può essere valutato in sede di aggiornamento delle Graduatorie GPS. Nello specifico, il punto A2 della tabella A/3 citato nella FAQ del MIM prevede:
- a. per l’abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori (di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato): 54 punti;
- b. per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei soli percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell’art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori (di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato): 42 punti;
- c. per l’abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori (di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato): 66 punti;
- d. per l’abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010, sono attribuiti, in ragione della durata annuale del percorso, ulteriori: 12 punti;
- e. per i titoli di abilitazione conseguiti all’estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di 12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso e in eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato.
Da notare l’esplicito riferimento alla durata del percorso abilitativo, di contro assente nei percorsi di cui alle lettere f), g) e h).