FAQ Graduatorie ATA terza fascia 2024: come compilare l’istanza?

la scritta FAQ

Le procedure di inserimento, conferma, aggiornamento e depennamento relative alle Graduatorie ATA di terza fascia, valide per il triennio 2024-2027, sono disciplinate dal decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 che, oltre a fissare i requisiti di accesso, contiene anche le tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio. 

Sarà possibile scegliere una sola provincia, valida per tutti i profili professionali interessati, e si avrà tempo dal 28 maggio fino alle ore 23:59 del 28 giugno per la presentazione della domanda, in modalità esclusivamente telematica attraverso il Servizio Istanze OnLine

Ma a preoccupare migliaia di aspiranti Personale ATA è proprio la compilazione dell’istanza di inserimento, conferma, aggiornamento e depennamento: anche un piccolo errore potrebbe, infatti, compromettere l’assegnazione di un incarico di supplenza.

Per ovviare a questo rischio abbiamo già da qualche settimana pubblicato la nostra GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA GRADUATORIE ATA TERZA FASCIA 2024.

Ciononostante sono ancora numerosissime le domande di chiarimenti che quotidianamente arrivano nella nostra Redazione. Da qui la decisione di fornire una risposta il più possibile esaustiva ai dubbi più frequenti e ricorrenti dei nostri lettori, attingendo anche alle FAQ Graduatorie ATA terza fascia 2024 disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).    

FAQ Graduatorie ATA terza fascia 2024

In quale Provincia/Regione conviene fare domanda ATA?

Per scegliere la Provincia e/o la Regione nella quale inviare la propria istanza, può essere utile il Dossier della Uil Scuola Rua relativo al triennio 2021-2014 nel quale viene analizzato il rapporto tra il numero di istanze presentate nell’ambito delle  Graduatorie ATA di terza fascia e il numero degli incarichi di supplenza effettivamente assegnato, nonché i punteggi relativi all’assegnazione degli incarichi riferiti all’anno scolastico 2023-2024.

Ad ogni modo, sulla base dei dati diffusi dal sindacato, emerge una maggiore disponibilità di opportunità lavorative nel Nord Italia, con il Piemonte che sembra essere di gran lunga la Regione in grado di offrire maggiori garanzie per l’ottenimento di un incarico di supplenza. Seguito, a sua volta, da Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Lombardia.

Le Regioni che, di contro, sembrano offrire minori opportunità lavorative sono quelle del Sud, ovvero: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Per quanto riguarda più nel dettaglio le Province, quelle che offrono maggiori possibilità di ottenere un incarico di supplenza sono:

Vercelli 6,80%
Biella 6,63%
Verbania-Cusio-Ossola 6,36%
Cremona 5,72%
Asti 5,61%
Cuneo 5,59%
Lecco 5,39%
Mantova 4,96%
Novara 4,80%
Vicenza 4,76%
L’Aquila 4,72%
Ravenna 4,70%
Belluno 4,60%
Imperia 4,65%
Reggio Emilia 4,63%
Parma 4,57%
Forlì-Cesena 4,45%
Venezia 4,32%
Rovigo 4,32%
Brescia 4,23%

Le province nelle quali è, invece, più difficile ricevere un incarico sono:

Reggio Calabria 0,36%
Vibo Valentia 0,61%
Caserta 0,67%
Lecce 0,80%
Taranto 0,85%
Catanzaro 0,95%
Cosenza 1,12%

Cosa fare in caso di errore nella domanda Graduatorie ATA terza fascia?

Tra gli errori di compilazione più frequenti riscontrabili nelle domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA troviamo:

– mancato inserimento delle 30 istituzioni scolastiche;

– inserimento errato delle 30 scuole;

– inclusione di titoli non valutabili, con conseguente calcolo scorretto del punteggio;

– errori di sistema nell’inserimento dei titoli valutabili;

– errori nell’attribuzione del punteggio;

– duplicazione dei dati inseriti;

– la scuola capofila non ha preso in carico la domanda.

Si tratta, a ben vedere, di errori che possono derivare sia da disattenzioni degli aspiranti durante la compilazione della domanda online, sia da malfunzionamenti del sistema. Ad esempio, il sistema potrebbe riportare informazioni errate riguardo a candidati già presenti nelle graduatorie del triennio precedente o non riconoscere alcuni titoli inseriti.

Gli aspiranti che riscontrano errori nella copia della domanda, possono presentare ricorso o chiedere la correzione degli errori entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. È, tuttavia, importante notare che possono essere corretti solo gli errori materiali, tra i quali non rientrano la mancata scelta delle scuole o l’omissione di un titolo (che non possono, in nessun caso, essere aggiunte successivamente).
assistente amministrativa al lavoro in ufficio

Dove si compila la domanda Graduatorie ATA terza fascia 2024?

L’istanza di inserimento, conferma, aggiornamento e depennamento relativa alle Graduatorie ATA di terza fascia può essere compilata unicamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma Istanze OnLine

Per accedere a quest’ultima è, tuttavia, necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE e dell’abilitazione al servizio “Istanze OnLine (POLIS)”. 

In alternativa, è possibile raggiungere l’istanza direttamente dalla home page del MIM (https://www.miur.gov.it/), seguendo il percorso Argomenti e Servizi > Approfondimenti > Graduatorie d’Istituto di III Fascia personale ATA > Accedi all’istanza.

Le istanze eventualmente presentate con modalità diversa da quella telematica non saranno prese in considerazione.

È possibile modificare l’istanza anche dopo averla inoltrata?

Sì, l’istanza può essere modificata purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande fissato dal Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, ovvero entro le ore 23:59 del 28 giugno 2024.

Se la domanda era stata precedentemente inoltrata dovrà essere preventivamente effettuato l’annullamento dell’inoltro. Tale operazione si potrà fare accedendo all’istanza sempre tramite il tasto “vai alla compilazione”; all’accesso il sistema verificherà la presenza di una domanda già inoltrata e chiederà se si desidera visualizzarla o annullarla. 

In quest’ultimo caso effettuerà l’annullamento del precedente inoltro e consentirà l’accesso in aggiornamento.

A questo punto, per modificare i dati precedentemente inseriti, occorrerà cliccare su “Modifica”.

Come modificare i dati di recapito personali proposti automaticamente dal sistema?

I dati di recapito devono essere verificati, ed eventualmente modificati, sul portale delle Istanze OnLine prima di procedere alla compilazione dell’istanza, in quanto l’istanza li propone non modificabili. Per verificarne la correttezza l’interessato deve accedere alle Funzioni di servizio, funzione Variazione dati di recapito.

Esiste un ordine di compilazione delle varie sezioni?

Sì. Deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta Profili e Modalità d’accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione.

Come modificare la Provincia?

La sostituzione della provincia è possibile senza nessun vincolo se non è ancora stata effettuata la scelta della scuola destinataria della domanda e non è ancora stata compilata la sezione delle sedi esprimibili ai fini delle graduatorie d’istituto. 

Se, invece, una di queste sezioni è stata già compilata il sistema invierà un messaggio che invita a cancellarle prima di procedere alla modifica della provincia.

É possibile ricevere assistenza durante la compilazione dell’istanza?

Per problematiche tecniche sulla registrazione a Istanze OnLine e sulla compilazione dell’istanza è disponibile il numero 080 926 7632 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.

Per problematiche di carattere amministrativo, invece, è disponibile l’URP del Ministero dell’Istruzione.

Quali servizi sono disponibili sull’istanza e quali devono essere inseriti?

I servizi statali non di ruolo del personale della scuola prestati nelle scuole del territorio italiano, gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione, sono stati precaricati nell’istanza (tali dati sono stati scaricati dal SIDI il 14 maggio 2024 alle ore 14:00); devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato.

Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie.

Quale profilo va indicato nella sezione relativa ai servizi?

I servizi letti dal fascicolo personale del SIDI e proposti dal sistema sono stati attualizzati e riferiti al profilo che garantisce la migliore valutazione per l’interessato. In analogia l’aspirante che abbia prestato il servizio nelle scuole paritarie, e che quindi lo dovrà indicare puntualmente, indicherà il profilo sul quale il servizio consente la valutazione più favorevole. Il servizio va indicato una sola volta per tutti i profili richiesti e sarà ribaltato automaticamente sugli eventuali altri profili richiesti.

Come vanno indicati il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge?

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge vanno così codificati:

– se prestati in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo su cui l’interessato stava prestando servizio;

– se prestati non in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo fittizio XX (altro profilo) e va selezionata la voce “Amministrazioni statali/Enti locali”.

Per queste tipologie di servizio indicare che trattasi di servizio militare di leva o di servizi sostitutivi assimilati per legge nel campo relativo all’istituzione scolastica.

Cosa deve fare chi ha un servizio militare/civile o un servizio prestato in altra amministrazione pubblica a cavallo fra due anni scolastici, ma non riesce ad inserirlo perché l’applicazione consente di registrare i servizi solo per anno scolastico? 

In questo caso, occorre inserire il servizio suddiviso fra due anni scolastici, facendo terminare il primo periodo al 31 di agosto e iniziare il secondo periodo dal 1° settembre, in modo tale che il punteggio attribuito sia equivalente in quanto senza soluzione di continuità.

Come si può comunicare la variazione intervenuta nella valutazione dei titoli di servizio precedentemente dichiarati?

Al fine di garantire la coerenza fra i servizi dichiarati e i punteggi attribuiti dalla scuola nel precedente triennio non è possibile modificare i servizi precedentemente dichiarati.

L’eventuale diversa valutazione di un servizio precedentemente dichiarato deve essere:

– comunicata allegando, nell’apposito spazio, gli estremi del provvedimento di rettifica del punteggio, emesso dalla scuola che ha effettuato la verifica;

oppure:

– in mancanza di provvedimento di rettifica, comunicata nella nota in coda all’istanza, specificando i motivi che comportano la diversa valutazione. L’istituzione che tratta la domanda provvederà ad effettuare il riscontro e ad apportare, ove necessario, le modifiche al punteggio.

In che modo vanno comunicati i periodi di interruzione o assenza della retribuzione del servizio prestato?

Il periodo di servizio deve essere importato come proposto dal sistema o inserito se trattasi di servizio diverso da quello prestato nelle scuole statali. All’interno di esso possono esistere uno o più periodi di interruzione della retribuzione e/o assenza e ciascuno di questi deve essere indicato negli appositi campi presenti nei due box in fondo alla schermata di inserimento del servizio. Il sistema, nella successiva fase di calcolo del punteggio, decurterà automaticamente i giorni di interruzione/assenza compresi nel servizio prestato.
un edificio scolastico

Nel caso in cui si sta effettuando l’aggiornamento di un profilo (per il quale si era già presente nelle Graduatorie del triennio precedente) e, contestualmente, l’inserimento per un nuovo profilo, come bisogna dichiarare i servizi?

I servizi sono di tre diverse tipologie:

– quelli comunicati entro il 2014, di cui non sono evidenti i dettagli, ma il cui punteggio è cumulato nel punteggio precedente;

– quelli dichiarati nel precedente triennio, di cui sono presenti i dettagli e il relativo punteggio è nel punteggio servizi;

– quelli registrati nel fascicolo del personale e da importare in questa occasione sulla domanda al fine di ottenerne la valutazione.

In caso di domanda mista (con almeno un profilo in inserimento e un altro in aggiornamento) dovranno essere importati dal fascicolo solo i servizi successivi a quelli già dichiarati, mentre quelli dichiarati in occasione del precedente aggiornamento saranno riportati automaticamente su tutti i profili, compreso quello di nuovo inserimento.

Nella nota in coda alla domanda devono essere segnalati gli eventuali servizi effettuati negli anni precedenti l’aggiornamento del 2017 e a suo tempo non dichiarati.

Le modalità di accesso richieste in istanza sono quelle previste dall’articolo 4 o dall’articolo 5 del bando?

L’art. 4 del bando si riferisce alla scelta della provincia, mentre le modalità di accesso previste dalla funzione sono quelle dell’art. 5, cioè le seguenti:

MODALITA’ DI ACCESSO A – di non essere inserito a pieno titolo, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia per il profilo e/ o i profili richiesti in alcuna provincia

MODALITA’ DI ACCESSO B – di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia

MODALITA’ DI ACCESSO C – di essere già inserito a pieno titolo, nell’elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia

MODALITA’ DI ACCESSO D – di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver dichiarato di essere consapevole che l’iscrizione in terza fascia comporterà il depennamento dalla medesima graduatoria per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito;

MODALITA’ DI ACCESSO E – di essere già inserito a pieno titolo, nell’elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e aver dichiarato di essere consapevole che l’iscrizione in terza fascia comporterà il depennamento dalle medesime graduatorie/elenchi per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito;

MODALITA’ DI ACCESSO F – di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale richiesto;

MODALITA’ DI ACCESSO G – di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia.

Le predette modalità di accesso sono selezionabili in funzione dell’operazione scelta per un determinato profilo. In particolare, per l’inserimento sono previste le lettere A, B, C, D, E e G per l’aggiornamento/conferma le lettere dalla B alla G. Qualora un aspirante, per un determinato profilo abbia più di un’opzione disponibile deve scegliere la prima che figura nell’elenco a disposizione.

Si precisa che i 30 giorni di servizio, anche non continuativi, devono essere stati prestati prima del 25.07.2008 in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

Cosa bisogna fare nel caso in cui si importino servizi in parte sovrapposti ai servizi già dichiarati in occasione del precedente aggiornamento?

In caso di aggiornamento di domande già presenti, i servizi potrebbero derivare in parte da quelli dichiarati nella precedente domanda (visualizzati nella sezione Servizi inseriti dall’aspirante contrassegnati come SIDI), in parte da servizi svolti nell’ultimo triennio (Visualizzati nella sezione Servizi presenti nel fascicolo contrassegnati con FASCICOLO). 

Tali servizi potrebbero sovrapporsi se nel precedente triennio non era stato possibile dichiarare per intero il servizio in corso al momento della presentazione della domanda. Quest’ultimo servizio, essendo ora riproposto per intero, si potrebbe sovrapporre temporalmente con il periodo già dichiarato nel precedente triennio. In tal caso, dovrà essere modificata la data di inizio del servizio importato (contrassegnato come importato dal FASCICOLO) in modo che la stessa inizi immediatamente dopo il termine del servizio già dichiarato.

Ad ogni modo, si ricorda che un servizio importato dal fascicolo può essere sempre cancellato e reinserito manualmente.

All’articolo 3, comma 1, lettera a) iii del decreto ministeriale n. 89/2024 si parla di “familiari di cittadini italiani”, fino a che grado si possono estendere i diritti? 

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 si intende per:

a) “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

b) “familiare”:

1) il coniuge;

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della  legislazione  di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

3) i discendenti diretti di eta’ inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).

Il vecchio diploma di ragioneria, comprendente discipline attinenti ai servizi meccanografici, può essere considerato come attestato di addestramento professionale alla dattilografia dal momento che, pur essendo stato valutato come titolo di accesso, dà luogo ad una certificazione separata?

E’ valido il solo titolo rilasciato al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici. Il percorso curriculare delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado non è assimilato ai corsi professionali.

È valutabile il servizio prestato come collaboratore scolastico nella scuola paritaria relativamente ai periodi coperti da cassa integrazione in deroga, durante il periodo di emergenza da Covid-19?

Sì, i periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il fondo di integrazione salariale ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto dalla lettera B delle tabelle dei titoli valutabili per i diversi profili professionali del personale ATA.

I titoli di servizio e culturali valgono se posseduti alla data del 28 giugno anche se la domanda si presenta prima?

L’art. 2, comma 13, del DM 89 del 21 maggio 2024 stabilisce che “i requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1”.

La disposizione citata deve essere interpretata nel senso che i titoli di cultura valutabili devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Per quanto riguarda i titoli di servizio, invece, l’aspirante può dichiarare tutti i periodi di servizio coperti da contratto fino al 28 giugno, anche qualora la domanda venga inoltrata prima di tale data. Sarà poi l’istituzione scolastica chiamata ad effettuare le verifiche ad accertare che il servizio sia stato effettivamente prestato o comunque retribuito o riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

I candidati già inseriti nelle Graduatorie 24 mesi di una Provincia che, previo depennamento dalla stessa, vogliono presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie di terza fascia di altra provincia, potranno presentare istanza di inserimento nelle Graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 297/94 per l’anno scolastico 2024-2025? 

No, chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie di cui all’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia, potrà presentare domanda di inclusione nelle corrispondenti graduatorie per soli titoli della nuova provincia solo successivamente alla pubblicazione definitiva delle graduatorie di istituto di terza fascia di cui al DM 89/2024. 

Pertanto, l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuato il prossimo anno.

Se il titolo di studio per l’accesso ai profili è stato conseguito all’estero, è possibile presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie ATA di terza fascia? 

I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento. In tale ultimo caso l’inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa. 

In alternativa può essere presentata istanza di equivalenza ai sensi dell’art. 38 del D.Leg.vo 165/2001 secondo le indicazioni disponibili nella pagina dedicata:  https://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali
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Si può accedere al profilo professionale di Operatore scolastico con la sola Certificazione di competenze socio-assistenziali?

No. Per l’accesso al profilo professionale di Operatore scolastico non è sufficiente la sola certificazione di competenze socio-assistenziali, ma occorre anche uno dei titoli di studio previsti dal decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 (articolo 2, comma 5)

I requisiti di accesso richiesti per l’Operatore scolastico sono, infatti:

– attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale; 

oppure, in alternativa:

– diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali;

nonché:

– diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

Cosa si intende per Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale?

Per certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale si intende, come testualmente riportato dalla Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al CCNL del 18 gennaio 2024, in relazione all’art. 59, comma 10, ed all’Allegato A del citato Contratto:
 
la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica”.

La Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale è obbligatoria per iscriversi nelle Graduatorie ATA di terza fascia 2024?

Sì, secondo quanto previsto dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale è un requisito di accesso imprescindibile per tutti i profili professionali del Personale ATA, ad eccezione del Collaboratore scolastico.

Ad ogni modo, in seguito ad un emendamento al decreto Milleproroghe 2024, è stata approvata una proroga di un anno. Ragion per cui, per conseguire la CIAD ci sarà tempo fino al 30 aprile 2025 sia per i nuovi inserimenti che per coloro che sono già presenti nelle Graduatorie ATA.  

Come si può conseguire la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD)?

Per conseguire la CIAD sarà necessario conseguire una certificazione digitale accreditata presso Accredia in linea con i framework europei, quali la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale EDSC DigComp 2.2 rilasciata da Intertek Italia su piattaforma IdCert

Inoltre, per coloro che hanno già conseguito la Certificazione Eipass 7 Moduli User sarà sufficiente sostenere un esame integrativo (56 domande in 90 minuti) per passare alla versione Eipass 7 Moduli Standard (accreditata Accredia). 

Cosa succede a chi non consegue la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) entro il 30 aprile 2025?

Coloro che non conseguiranno la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale entro il 30 aprile 2025 – come stabilito dall’articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 – decadranno immediatamente dalle Graduatorie stesse. 

Quante Certificazioni informatiche è possibile inserire nell’istanza delle Graduatorie ATA di terza fascia?

Ai fini del punteggio viene valutata una sola certificazione informatica (0,25 punti).

Chi può flaggare il lodevole servizio? 

Tutti coloro che hanno lavorato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito per almeno un anno senza demerito.

Quanto vale il servizio civile per le Graduatorie ATA di terza fascia?  

Il servizio civile viene valutato 0,05 punti per mese o frazione superiore a 15 giorni. 

Le Certificazioni OSA e OSS sono entrambe valide ai fini del punteggio ATA?

Sì, nell’istanza relativa alle Graduatorie ATA di terza fascia è possibile inserire sia la Certificazione OSA che la Certificazione OSS, ciascuna delle quali dà diritto ad 1 punto. 

É possibile iscriversi contemporaneamente sia alle Graduatorie ATA di terza fascia che alle Graduatorie GPS?

Assolutamente sì: la normativa non prevede alcuna incompatibilità. Purché si sia in possesso dei necessari requisitri d’accesso, è possibile presentare sia l’istanza per l’inserimento o aggiornamento delle Graduatorie ATA di terza fascia che quella delle GPS, scegliendo eventualmente anche province diverse.

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