Nel contesto della Pubblica Amministrazione italiana, lo smart working si è consolidato come modalità operativa innovativa: flessibile, orientata agli obiettivi e finalizzata a garantire equilibrio tra vita professionale e privata.
Tuttavia, sorge un dubbio importante: è possibile combinare il lavoro agile con l’istituto della reperibilità? Secondo un orientamento ARAN del 12 giugno 2024, la risposta è sostanzialmente negativa, salvo alcune eccezioni. Approfondiamo le ragioni di tale dicotomia.
L’incompatibilità strutturale tra smart working e reperibilità
Lo smart working, per definizione, si basa su elevata autonomia nell’organizzazione del tempo e assenza di vincoli spaziali e temporali precisi.
Il lavoratore gestisce la propria attività scegliendo quando e dove essere operativo, purché rispetti gli obiettivi e le fasce concordate di disponibilità.
Al contrario, la reperibilità implica un impegno strutturato: il dipendente deve restare a disposizione fuori dall’orario ordinario, pronto a intervenire nel momento della chiamata, con un vincolo chiaro di tempo e spesso anche di luogo.
L’obbligo di essere reperibile esige una misurazione puntuale del tempo e un’azione immediata al di fuori dell’orario stesso, cosa che si scontra con l’elasticità del lavoro agile.
ARAN sottolinea che, a differenza del “lavoro da remoto”, lo smart working non prevede l’applicazione di istituti contrattuali basati su orari rigidamente determinati come straordinario, turni, trasferte o appunto, reperibilità.
Tale incompatibilità emerge proprio dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
Le eccezioni: reperibilità nella fascia di inoperabilità
Non tutte le porte sono chiuse. ARAN riconosce che la reperibilità può essere prevista solo durante le fasce di inoperabilità, ovvero quei periodi in cui il lavoratore gode del riposo minimo obbligatorio.
Ad esempio, le 11 ore consecutive giornaliere a norma di D.lgs. 66/2003, comprese le ore notturne tra le 22 e le 6: in queste finestre, la chiamata non interferisce con l’orario agile, ma rispetta comunque i diritti del riposo.
In tali circostanze, il lavoratore è tenuto a intervenire in presenza, recandosi sul luogo di lavoro entro un tempo contrattualmente previsto dalla reperibilità.
L’esistenza di una sede d’intervento rimane indispensabile, a conferma del fatto che, durante il normale svolgimento agile, la reperibilità non può dirsi applicabile.
Dunque, il lavoro agile e la reperibilità rimangono due istituti dai principi fondamentalmente divergenti: il primo valorizza autonomia, flessibilità e orientamento agli obiettivi, mentre il secondo richiede presenza, misurazione temporale e prontezza d’intervento.


