TFA VIII ciclo: chiarimenti del MUR sulle procedure di attuazione

TFA VIII ciclo chiarimenti del MUR sulle procedure di attuazione

Dopo che il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha autorizzato l’avvio dei percorsi di specializzazione del TFA VIII ciclo per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, i candidati hanno avanzato numerosi dubbi. 

Ricordiamo che il Decreto Ministeriale n. 694/2023, oltre a fissare le date delle prove preselettive (dal 4 al 7 luglio), ha anche ufficializzato il numero dei posti disponibili (Allegato A) che saranno ben 28.986 (invece dei 29.061 comunicati in un primo momento). Il decreto stabilisce, inoltre, anche i requisiti di accesso e una quota di riserva pari al 35% dei posti disponibili per i docenti con tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 anni. 

Inevitabili, tuttavia, i dubbi e le incertezze di migliaia di aspiranti insegnanti di sostegno. Prontamente sottoposti all’attenzione del MUR da parte del Coordinatore Nazionale dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico, Luigi D’Alonzo

E proprio in riscontro alla nota di quest’ultimo il Direttore Generale GIanluca Cerracchio ha inviato una nota (prot n. 10328 del 9 giugno 2023) per chiarire alcuni importanti aspetti legati alle procedure di attuazione del TFA Sostegno 2023 VIII ciclo

TFA VIII ciclo: le date delle prove preselettive

Come già anticipato, le prove preselettive sono state fissate secondo il seguente calendario: 

  • 4 luglio, mattina: prove per la scuola dell’infanzia;
  • 5 luglio, mattina: prove per la scuola primaria;
  • 6 luglio, mattina: prove per la scuola secondaria di I grado;
  • 7 luglio, mattina: prove per la scuola secondaria di II grado.

Al riguardo, la nota del MUR evidenzia preliminarmente “che le date di svolgimento del test preselettivo sono state individuate a seguito di interlocuzioni intercorse con i competenti delegati della CRUI. Tale settimana, infatti, è risultata essere – in particolare – corrispondente alle esigenze organizzative degli Atenei”.

La quota di riserva del 35%: la graduatoria

Il primo quesito proposto a Luigi D’Alonzo, Coordinatore Nazionale dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico, riguarda la quota di riserva del 35% per i docenti con almeno 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 anni.

In particolare, lo stesso chiede se “nella redazione della graduatoria di merito gli Atenei terranno conto della percentuale della riserva di posti pari al 35% approntando un’unica graduatoria, in cui i riservisti con 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 saranno appositamente evidenziati”.

La risposta del MUR non lascia dubbi: “La redazione di una graduatoria unica è in linea con quanto disposto dal comma 2 dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 694/2023. Qualora un riservatario dovesse essere collocato – in base al punteggio conseguito – in posizione utile nella graduatoria, dovrà essere computato nella quota dei posti destinati ai riservatari”.

Il Ministero chiarisce, inoltre, che “qualora un riservista 3 su 5, classificato al di fuori dei posti riservati, si qualificasse nei posti disponibili per merito, sarà ammesso al corso”. 

TFA VIII ciclo: gli anni di servizio

Un altro quesito riguarda gli anni di servizio. Su questo punto il MUR precisa che “si considerano effettuati 3 anni di servizio su 5 qualora siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, nei precedenti anni (dal 2018/2019 al 2022/2023 inclusi)”. 

É importante sottolineare che “si ritiene che l’ultimo anno per il conteggio del servizio sia l’anno scolastico 2022/23”. E che viene valutato il servizio prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola.

Diverso, invece, il caso dei 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi 10 anni. In questo caso, infatti, il servizio valutabile deve essere prestato sul medesimo ordine e grado di scuola.

TFA VIII ciclo: requisiti d’accesso

Nella nota del Ministero, rispondendo ad una sollecitazione del Coordinatore Nazionale dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico, viene affrontata anche la problematica relativa ai requisiti d’accesso.

Nello specifico, viene precisato che “per titolo di studio valido per l’accesso alle scuole secondarie si intendono i requisiti fissati dal D.P.R. 19/2016 + 24 CFU acquisiti entro il 31/10/2022”. Mentre per Infanzia, Primaria e ITP non sono richiesti i 24 CFU”.

Pertanto, “i candidati per la scuola secondaria, non ITP, possono accedere purché abbiano conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022”.

I riservisti possono presentare istanza presso più Atenei?

La prima cosa da dire è che I “riservisti 3 su 5” accedono direttamente alle prove scritte e possono concorrere come riservisti “esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza”. Ovvero non possono presentare istanza come riservisti presso più Atenei

Qualora in un Ateneo risultino posti di riserva non coperti, il “riservista 3 su 5” non ammesso in un altro Ateneo non può chiedere di essere ammesso alla riserva dell’Ateneo che ha posti riservati non coperti. 

TFA VIII ciclo: frequenza del corso

Per quanto concerne la frequenza del TFA Sostegno, il MUR – visto il ritardo rispetto allo scorso anno di circa due mesi nell’emanazione del decreto e constatato che la data di chiusura del corso è stata fissata per il 30 giugno 2024 – i requisiti che il Ministero aveva emanato con la nota del 14/07/2022 “Modalità di erogazione dei corsi del VII ciclo TFA sostegno”, si ritengono validi anche per questo VIII ciclo.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca precisa, inoltre, che i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità “sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20% del totale”.

Contemporanea immatricolazione (doppia iscrizione)

Un altro quesito suggerito da numerosi candidati riguarda la compatibilità del TFA Sostegno con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato, specializzazione non medica e master a frequenza non obbligatoria. Anche perché “formalmente la doppia iscrizione in questi casi sarà su anni accademici diversi. 2022/2023 per il sostegno e 2023/2024 per i corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato, scuola di specializzazione non medica e master”. 

Puntuale la replica del MUR: “Come previsto dalle FAQ ministeriali del 10 ottobre 2022, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 930/2022”.

TFA VIII ciclo e DL Emergenza alluvione: candidati impossibilitati a partecipare

Infine, il Coordinatore Nazionale dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico, Luigi D’Alonzo, chiede: “In caso di candidati impossibilitati alla partecipazione alle prove, secondo quanto previsto dal DL Emergenza alluvione, si procederà con nuove prove a settembre ed eventuale ammissione in sovrannumero?”.

Su questo punto il MUR afferma: “L’eventuale applicazione dell’art. 4, comma 1, del decreto 1° giugno 2023, n. 61, alla materia in questione è oggetto di approfondimenti”. 

SCARICA I SEGUENTI DOCUMENTI

IL DECRETO MINISTERIALE DI ATTIVAZIONE DEL TFA SOSTEGNO 2023 VIII CICLO

LA RIPARTIZIONE DEI POSTI

QUOTA RISERVA 35%

NOTA MUR PROT. N. 10328 DEL 9 GIUGNO 2023


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