Le domande per la mobilità volontaria possono essere presentate tramite Istanze Online fino al 21 marzo 2023. La preferenza di mobilità si inserisce direttamente nella domanda. Il docente ha la possibilità di inserire fino a 15 preferenze per ciascuna domanda di mobilità effettuata.
Gli aspiranti partecipano in base alle precedenze e ai punteggi derivanti dall’anzianità di servizio, dai titoli generali e dalle esigenze di famiglia.
Nel caso si presentino contemporaneamente domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, ogni domanda è autonoma, perciò non vincolata dalle altre per l’indicazione delle preferenze.
Le disponibilità espresse possono riguardare l’istruzione degli adulti, le sezioni carcerarie o ospedaliere, o i licei europei.
Per compilare la sezione delle preferenze nella domanda online, bisogna seguire il percorso indicato e inserire le preferenze desiderate.
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SOMMARIO
ToggleCome si valuta la domanda di mobilità
Possono essere inserite preferenze diverse per ogni domanda per un totale massimo di 15 per ciascuna istanza.
Le preferenze esprimibili per la domanda di mobilità sono di due tipologie:
- analitiche,
- sintetiche.
Preferenza analitica di mobilità
Le preferenze analitiche sono preferenze che si riferiscono a scuola specifiche indicate nella domanda con la dizione in chiaro e il codice meccanografico identificativo.
Il docente soddisfatto in una preferenza analitica potrà, quindi, acquisire la titolarità nella scuola specifica richiesta.
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Preferenza sintetica di mobilità
Invece, le preferenze sintetiche si riferiscono ad un comune, un distretto, oppure l’intera provincia.
Esprimendo tale preferenza, il docente chiede indistintamente tutte le scuola ubicate nel comune, nel distretto o nella provincia indicata senza specificare alcun ordine di priorità tra esse.
Se la domanda viene soddisfatta mediante la preferenza sintetica su comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile, secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale.
Preferenza nel comune di titolarità
Ai fini del trasferimento non sono considerate valide le preferenze che coincidono o comprendono titolarità dell’istituzione scolastica, relativamente al tipo di posto su cui il richiedente è titolare.
Perciò, sarà possibile esprimere preferenza sintetica sul comune di titolarità soltanto per il trasferimento su altra tipologia di posto per il passaggio di cattedra.
Soltanto in caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà, il docente può indicare nel modulo anche la preferenza corrispondente al comune o al distretto sub-comunale di titolarità.
Valutazione delle domande
La domanda è valutata secondo l’ordine di preferenze inserite dal docente.
In caso di docenti che esprimono la stessa preferenza, la loro domanda è valutata secondo l’ordine di punteggio. Questo è applicabile all’interno della stessa fase della mobilità e per la stessa operazione identificata dalla stessa lettera nell’allegato 1 del CCNI. Nel caso di parità di punteggio, avrà priorità il candidato con maggiore età anagrafica.
Il docente con il punteggio più alto otterrà la prima scuola richiesta con preferenza analitica durante le operazioni di mobilità.
Nel caso della preferenza sintetica, invece, l’assegnazione della scuola non segue sempre l’ordine in cui sono elencate nel Bollettino Ufficiale. Con la preferenza sintetica, infatti, si richiedono tutte le scuole incluse nel codice sintetico e la prima scuola disponibile viene assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale anche con un punteggio inferiore.
Il docente che ha espresso la preferenza sintetica riceve la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica.
Solo se nella preferenza sintetica risulta disponibile solo la scuola richiesta da un altro docente con preferenza analitica, questa scuola sarà assegnata al docente con il punteggio più alto anche se l’ha richiesta con preferenza sintetica.
Conseguenze della mobilità con preferenza analitica o preferenza sintetica
Il docente che ottiene la mobilità con preferenza analitica o con preferenza sintetica sarà soggetto al vincolo triennale di permanenza nella scuola. Questo vale per il trasferimento e per la mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo).
Se il movimento è ottenuto con preferenza sintetica e riguarda il comune di titolarità, il docente sarà soggetto al vincolo triennale solo se si tratta di passaggio di cattedra, passaggio di ruolo o trasferimento su un’altra tipologia di posto.
In caso di mobilità interprovinciale, il docente sarà soggetto al vincolo triennale in ogni caso, sia con preferenza analitica che sintetica.
Questo vincolo si applica dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.