Trasferimento da sostegno a posto comune

Trasferimento da sostegno a posto comune

La docenza è una professione molto ambita, ma che ha delle regole ben precise da conoscere. È il caso del trasferimento da sostegno a posto comune.

Infatti, tutti coloro che operano come insegnanti di sostegno devono sapere che non possono ottenere una dislocazione in qualsiasi occasione. Ci sono dei momenti da rispettare sempre e comunque.

Il docente di sostegno, come è noto, è colui che si occupa degli allievi che presentano quelli che sono definiti come Bisogni Educativi Speciali. Tale professionista, però, potrebbe nel corso della propria carriera fare il passaggio sulla materia.

Ecco, dunque, il motivo che deve spingere chiunque operi nel settore a informarsi al meglio sulla suddetta opportunità.

Cos’è il trasferimento da sostegno a posto comune?

Comprendere che cosa sia il trasferimento da sostegno a posto comune è un passo decisivo per molti docenti. Per diventare titolari sul sostegno, i candidati devono avere dalla propria parte sia l’abilitazione sia il concorso per il loro settore.

La prima si ottiene tramite il TFA Sostegno, una specializzazione in ambito universitario. Di conseguenza, è evidente che per accaparrarsi la cattedra nel settore ci sia un percorso articolato da compiere.

Ciononostante, può capitare che un insegnante possa voler ottenere il trasferimento da sostegno a posto comune. Per farlo bisogna inoltrare la domanda di mobilità.

Quindi, la collocazione su un’altra tipologia di posto avviene nella II Fase della mobilità. Ciò avviene anche se coinvolge le scuole ubicate nello stesso comune di titolarità. 

Tale movimento è sempre preceduto dai trasferimenti sulla medesima tipologia di posto. Come affermato nel CCNI nell’articolo 6, comma 2 le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

  • I fase, trasferimenti all’interno del comune;
  • II fase, trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
  • III fase, mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Quanto dura il vincolo sul sostegno?

Parlando di trasferimento da sostegno a posto comune si deve comprendere anche quanto effettivamente duri il vincolo sul sostegno.

I docenti neoassunti in tale tipologia di posto hanno l’obbligo di rimanervi per almeno 5 anni. Il vincolo quinquennale, inoltre, si applica anche in un altro caso. Si parla di quanti abbiano ottenuto la mobilità su posto di sostegno.

Sempre nel CNNI, nell’articolo 23, comma 8 si afferma in merito che:

«Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4–bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto, è calcolato l’anno scolastico in corso».

Il titolare di sostegno che non ha ancora completato il quinquennio di permanenza, può richiedere il trasferimento. Ciò, però, avviene solo per la stessa tipologia di posto oppure per un’altra tipologia di posto speciale, di sostegno o a indirizzo didattico differenziato.

Il tutto, ovviamente, a condizione che possieda il relativo titolo di specializzazione richiesto per tale posizione. Infine, bisogna ricordare un ultimo elemento relativo al trasferimento da sostegno a posto comune.

Questo cambio di tipologia di posto di titolarità comporta la perdita del punteggio di continuità. Lo stesso è stato acquisito durante il periodo in cui si è insegnato nella materia di sostegno.

Di conseguenza, il calcolo della nuova continuità riguarderà l’inizio dell’anno scolastico successivo al trasferimento.

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