Utilizzazione e assegnazione provvisoria docenti e ATA. Guida per le operazioni dell’anno scolastico 2024-2025

un edificio scolastico visto dall'esterno

La mobilità annuale rappresenta un’importante opportunità per il personale scolastico e permette di prestare servizio in una scuola diversa da quella di titolarità, sia all’interno della stessa provincia che in un’altra, senza modificare la propria posizione di titolare. Questo meccanismo è suddiviso in due principali categorie, ognuna con finalità e requisiti specifici: l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria.

E la FLC-CGIL ha messo a disposizione dei docenti e del Personale ATA una dettagliata Scheda di approfondimento relativa alle operazioni per l’anno scolastico 2024-2025.  

Utilizzazione e assegnazione provvisoria: le operazioni per l’anno scolastico 2024-2025

Per l’anno scolastico 2024-2025 il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria dall’11 luglio al 24 luglio 2024. Il Personale ATA, invece, potrà presentare le istanze dall’8 luglio al 19 luglio 2024.

Nello specifico:

  • Personale docente (tutti i gradi) dall’11 al 24 luglio 2024 (modalità Istanze OnLine); 
  • Docenti a tempo determinato finalizzato al ruolo dall’11 al 24 luglio 2024 (modalità cartacea su modello);
  • Personale educativo e insegnanti di religione cattolica dall’11 al 24 luglio 2024 (modalità cartacea su modello); 
  • Personale ATA (ausiliario, tecnico ed amministrativo) dall’8 al 19 luglio 2024 (modalità cartacea su modello).

Le domande con procedura online vanno inoltrate, entro le previste scadenze, tramite l’accesso a Istanze Online “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” con le credenziali digitali SPID/CIE. 

Per quelle in formato cartaceo (da indirizzare all’Ufficio Scolastico della provincia di titolarità), invece, si utilizzano i moduli predisposti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sul proprio sito. Per destinazione ad altra provincia le domande vanno indirizzate direttamente all’Ufficio Scolastico della provincia richiesta, mentre le domande dei docenti neoassunti a tempo determinato sono presentate su specifico modello cartaceo, differenziato per grado di scuola, disponibile sul sito del Ministero nell’apposita sezione. Infine, le domande degli insegnanti di religione cattolica (Mod. UR1 e UR2) sono presentate in cartaceo alle Direzioni Regionali competenti in cui è ubicata la Diocesi richiesta. 

Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria sono normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto in data 8 luglio 2020 in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e la cui validità è prorogata per l’anno scolastico 2024-25 con l’Intesa del 27 giugno 2024.

Utilizzazione

L’utilizzazione è riservata al personale che opera all’interno della stessa provincia, con alcune eccezioni in casi di esubero. Questa misura è destinata principalmente al personale soprannumerario o a chi è stato trasferito d’ufficio perché perdente posto, inclusi i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) a seguito di processi di dimensionamento, nello stesso anno o nei 9 precedenti. Tale personale ha la possibilità di richiedere il rientro nella scuola di precedente titolarità per un anno o in un’altra scuola del comune o, eventualmente, di altri comuni.

I docenti titolari di posto comune che possiedono specializzazioni possono richiedere l’utilizzazione su sostegno o su indirizzo didattico differenziato. Infine, i docenti titolari su posto comune possono chiedere di essere utilizzati in posti attivati nelle strutture ospedaliere o carcerarie, nell’istruzione per gli adulti e, per quanto riguarda la scuola primaria, sui posti di lingua inglese.

Assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale, consente al personale scolastico di prestare servizio per un anno in una scuola più vicina alla residenza di un familiare, per ragioni di ricongiungimento familiare o per esigenze di cura. 

Utilizzazione e assegnazione provvisoria: Personale docente

La mobilità annuale è uno strumento prezioso per garantire flessibilità e rispondere alle diverse esigenze del personale scolastico. E, di seguito, analizziamo appunto le condizioni e i requisiti necessari per l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria da parte del Personale docente:

  • Richiesta indipendente dalla mobilità territoriale/professionale: utilizzazione e assegnazione provvisoria possono essere richieste a prescindere dagli esiti della mobilità territoriale o professionale, purché siano presenti i requisiti previsti;
  • Applicazione del CCNI: l’articolo 1, comma 1, prevede che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) si applichi al personale docente, educativo e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • Docenti immessi in ruolo prima dell’a.s. 2023/2024: questi docenti possono presentare domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale, indipendentemente dai vincoli e dal superamento dell’anno di prova e formazione;
  • Docenti confermati in ruolo nell’a.s. 2023/2024 con retrodatazione giuridica a.s. 2022/2023: non sono soggetti a vincoli specifici e seguono il regime normativo precedente (art. 13 comma 5 del DLgs 59/2017 che modifica l’articolo 399 del DLgs 297/94);
  • Docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/2024: sono soggetti all’obbligo di permanenza triennale nella scuola di titolarità, ma possono richiedere l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza. L’assegnazione provvisoria interprovinciale è possibile solo in casi di deroga;
  • Deroghe per AP interprovinciale: l’assegnazione provvisoria interprovinciale è soggetta a specifiche deroghe, come previsto dalle normative vigenti;
  • Docenti a tempo determinato a.s. 2023/2024: assunti tramite procedure straordinarie (art. 59 comma 4 del DL 73/2021, art. 5-ter del DL 228/2021), inclusi i docenti di sostegno, possono accedere all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza. Per l’AP interprovinciale sono necessarie deroghe specifiche e la convalida della domanda dipende dal superamento del percorso di formazione e prova;
  • Docenti a tempo determinato ex legge 74/2023: provenienti dalle GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi, possono partecipare alla mobilità annuale sia all’interno della provincia che verso altre province solo se rientrano nelle situazioni di deroga e hanno superato l’anno di formazione e prova.

Neoassunti da GPS I fascia sostegno: utilizzazione e assegnazione provvisoria senza deroga

La mobilità annuale per il personale scolastico è regolata da normative precise che definiscono le condizioni e i requisiti per l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria. Ad ogni modo, a partire dall’anno scolastico 2023/2024, sono stati introdotti nuovi vincoli e deroghe per i docenti assunti da GPS I fascia (DL 44/2023). 

In particolare:

  • Durata e condizioni del vincolo: i docenti assunti da GPS I fascia nell’a.s. 2023/2024 sono soggetti a un vincolo triennale. Durante questo periodo di servizio effettivo nell’istituzione scolastica dove hanno completato il percorso annuale di formazione e prova – fatte salve le situazioni di esubero o soprannumero – non possono chiedere trasferimenti, assegnazioni provvisorie o utilizzazioni in altre istituzioni scolastiche, né ricoprire incarichi a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso;
  • Ambito delle domande: il vincolo riguarda sia la mobilità ordinaria che le richieste di assegnazione provvisoria e utilizzazione, limitando le opportunità di trasferimento per tre anni;
  • Condizioni di deroga: nonostante il vincolo triennale, i docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2024/2025 se rientrano nelle deroghe previste dall’intesa sottoscritta in data 27 giugno 2024. Queste deroghe permettono di richiedere il movimento sia all’interno della provincia di appartenenza che in una provincia diversa, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova;
  • Anno in utilizzazione o assegnazione provvisoria: l’anno scolastico trascorso in utilizzazione o assegnazione provvisoria viene conteggiato nel calcolo del triennio di permanenza obbligatoria.

alunni seduti al banco mentre scrivono

Casi di deroga

L’Intesa 27 giugno 2024 recepisce le tutele di cui all’articolo 34 c.8 del CCNL 2019-2021, garantendo ai docenti la partecipazione alla mobilità annuale, provinciale e interprovinciale in deroga al vincolo triennale

Pertanto, possono presentare domanda di mobilità annuale i seguenti docenti:

  • genitori di figli minori di 12 anni (o entro dodici anni dall’ingresso in famiglia per i figli adottivi o affidatari);
  • situazioni di cui agli articoli 21 e 33 della legge 104/1992, senza necessità di convivenza con il soggetto da assistere;
  • coloro che fruiscono di riposi e permessi per congedo straordinario (DLgs 151/01), inclusi coniugi, conviventi, genitori, figli, fratelli, sorelle o parenti fino al terzo grado di persone con disabilità grave;
  • coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile secondo la Legge 118/71.

Docenti perdenti posto

Per quanto riguarda, invece, i docenti dichiarati soprannumerari, gli stessi partecipano alla mobilità annuale come perdenti posto, purché abbiano superato il periodo di formazione e prova, ma indipendentemente dalle deroghe previste per il vincolo triennale. Questo permette loro di presentare domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria, esprimendo come prima preferenza la scuola di ex nomina o un’assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale.

Alla luce di quanto detto, i docenti possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria nei seguenti casi:

  • ricongiungimento ai figli o affidati minori;
  • ricongiungimento al coniuge, parte dell’unione civile o convivente, compresi parenti o affini;
  • gravi esigenze di salute comprovate da certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore, anche se non convivente.

Utilizzazione e assegnazione provvisoria: Personale ATA

Il riferimento per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il Personale ATA assunto a tempo indeterminato continua ad essere il CCNI 2019-2022, prorogato per l’anno scolastico 2024/2025. 

Rientrano tra i destinatari dell’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale anche i collaboratori scolastici ex LSU assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale limitatamente alle disponibilità di spezzoni non inferiori all’orario di servizio. 

I DSGA partecipano alla mobilità annuale secondo le regole generali: possono presentare domanda di utilizzazione se perdenti posto o ex perdenti posto, oppure domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare. 

Utilizzazione su posti vacanti di DSGA

Per quanto riguarda la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) l’articolo 1, comma 10, dell’Intesa del 27 giugno 2024 sostituisce il precedente articolo 14 del CCNI, introducendo importanti novità.

L’Ambito Territoriale, infatti, dopo aver determinato tutte le disponibilità provinciali, assegna gli incarichi di DSGA seguendo un ordine di priorità stabilito a livello nazionale, che non può essere alterato dagli accordi regionali (CIR).

Le assegnazioni avvengono su base volontaria, eccetto per i DSGA in esubero, per i quali può essere prevista una collocazione d’ufficio.

L’ordine di priorità

L’ordine di priorità è il seguente:

  • funzionari, inquadrati nel ruolo di DSGA secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero; 
  • funzionari di cui all’articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto MIM-OO.SS; 
  • assistenti amministrativi inseriti nella graduatoria regionale relativa alla procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa; 
  • assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area, oppure con diploma di scuola secondaria di II grado ed almeno 10 anni di esperienza;
  • personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi con priorità per chi è in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione; 
  • personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

Utilizzazione docenti: i requisiti

L’utilizzazione può essere chiesta solo all’interno della provincia di titolarità. Fa eccezione il caso dell’esubero provinciale dove, ferma restando la possibilità da parte dell’UST di assegnare d’ufficio il docente su altre classi di concorso/posto anche di grado diverso sul quale abbia titolo, è possibile l’operazione in provincia diversa. Ad ogni modo, l’utilizzazione non interrompe la continuità del servizio.

Nello specifico, possono presentare domanda i docenti:

  • dichiarati in soprannumero rispetto all’organico della scuola di titolarità. • I docenti che si trovano in situazione di esubero provinciale o risultanti a qualunque titolo senza sede definitiva. 
  • trasferiti a domanda condizionata (oppure d’ufficio perché non hanno presentato la domanda) in quanto soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti (dall’a.s. 2016/2017 e successivi) e che abbiano chiesto, ciascun anno, il trasferimento nell’ex scuola di titolarità. 
  • restituiti ai ruoli ai sensi dell’articolo 7 del CCNI mobilità 2022-2025, non soddisfatti nelle preferenze. 
  • appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione. 
  • titolari su insegnamento curriculare in possesso dello specifico titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno o su indirizzo didattico differenziato, nello stesso grado di scuola. 
  • titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti presso le strutture ospedaliere o istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex corsi serali).
  • di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua inglese, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili. 
  • in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono l’utilizzazione nella scuola primaria per la diffusione della cultura e pratica musicale. 

nonché:

  • gli insegnanti tecnico-pratici transitati dagli enti locali sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione. 
  • il personale ITP in esubero che può essere utilizzato su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16 per le quali hanno il titolo e, in aggiunta, anche nei posti disponibili degli Uffici Tecnici costituiti negli istituti tecnici e professionali. 
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell’idoneità.

un professore stringe la mano ad uno studente davanti alla lavagna

Utilizzazione ATA: i requisiti

Analogamente ai docenti, è possibile chiedere l’utilizzazione solo all’interno della provincia di titolarità, salvo in caso di esubero. E anche per il Personale ATA l’utilizzazione non interrompe la continuità del servizio. 

Nello specifico, può presentare domanda il personale ATA:

  • in soprannumero sull’organico di titolarità, ivi compresi i DSGA 
  • trasferito a domanda condizionata (oppure d’ufficio perché non ha presentato la domanda) in quanto soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti (dall’a.s. 2016/2017 e successivi) 
  • restituito ai ruoli e alle qualifiche di provenienza ai sensi dell’articolo 38 del CCNI mobilità 2022-2025 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda 
  • dichiarato inidoneo a svolgere la mansioni del profilo di appartenenza, che svolge mansioni di altro profilo comunque coerente 
  • senza sede definitiva 
  • assunto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2023, trasferito d’ufficio
  • in esubero che abbia superato o stia frequentando i corsi di riconversione professionale 
  • proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero 
  • già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito di dimensionamento, sono confluiti in istituzioni scolastiche di comune diverso 

nonché il DSGA: 

  • che, a seguito del dimensionamento, è stato assegnato in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e chiede l’utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità 
  • dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza.

L’assegnazione provvisoria

Per presentare la domanda di assegnazione provvisoria, è necessario il requisito del ricongiungimento con (in alternativa): 

  • il figlio;
  • il coniuge, parte unione civile, convivente di fatto (articolo 1 commi 36 e 37 Legge 76/16) o altri parenti o affini, purché conviventi «stabili» (stesso indirizzo e numero civico); 
  • il genitore;

oppure:

  • motivi di grave esigenze di salute del richiedente

L’assegnazione provvisoria va chiesta all’interno della provincia di titolarità oppure verso una sola provincia, ma non può essere richiesta all’interno del comune. Fanno, tuttavia, eccezione i beneficiari di precedenza articoli 8 e 18 del CCNI, solo nei comuni suddivisi in distretti sub-comunali. 

Bisogna, però, tenere presente che l’aver ottenuto l’assegnazione provvisoria interrompe la continuità di servizio, salvo nel caso del soprannumerario che richiede il rientro nella ex-scuola di titolarità in ciascun anno dell’ottennio. Questo si verifica in ambito provinciale ma non se, al soprannumerario, è stata soddisfatta la domanda interprovinciale.

Indicazione del comune

Il codice sintetico del comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento/esigenze di salute, deve essere indicato obbligatoriamente per primo (può essere preceduto da preferenze puntuali di scuole all’interno del comune) quando si intendono indicare preferenze per altri comuni o scuole di essi (CCNI articolo 7 c.8 articolo 17 c.4). 

L’indicazione sintetica è obbligatoria anche nel caso vi sia una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) non annulla la domanda, ma la limita esclusivamente alle sedi del comune di ricongiungimento e alla stessa tipologia di posto/classe di concorso. 

Inoltre, per ampliare le possibilità, l’assegnazione provvisoria per il personale in part-time può essere disposta anche su spezzone corrispondente all’orario di servizio.

Assegnazione provvisoria docenti

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per la classe di concorso di titolarità e, in subordine, verso altre classi di concorso o tipologia di posti per i quali si possiede l’abilitazione e/o la specializzazione. Di contro, l’assegnazione provvisoria verso un altro grado di istruzione è consentita solo se il docente ha ottenuto la conferma nel ruolo di appartenenza. 

I docenti che compilano la domanda di assegnazione provvisoria devono prestare la massima attenzione nello spuntare sempre la tipologia di attuale titolarità che rappresenta il primo movimento preso in esame, pena l’annullamento

Rimane, infine, fermo il vincolo quinquennale su sostegno, posti speciali e ad indirizzo didattico differenziato. 

L’assegnazione provvisoria è disposta con le seguenti modalità: 

  • l’assegnazione provvisoria per lo stesso grado, classe di concorso/tipologia di posto precede quella tra titolari di classi di concorso/tipologia di posto o gradi diversi; 
  • le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richieste diverse da quella di appartenenza; 
  • il docente beneficiario di precedenza di cui all’articolo 8 viene trattato con priorità nell’ordine previsto nella sequenza operativa. 

SCARICA LA SCHEDA DI APPROFONDIMENTO (FLC-CGIL)

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