L’Ordinanza Ministeriale n. 36 dell’1 Marzo 2023 si occupa di disciplinare la mobilità per l’anno scolastico 2023/2024 e le modalità applicative delle disposizione del CCNI 2022/2025. Non bisogna dimenticare che ci sono dei vincoli di permanenza da rispettare per la mobilità.
SOMMARIO
ToggleQuando presentare domande
La presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio di ruolo/cattedra, ai sensi dell’articolo 2 delle suddetta Ordinanza Ministeriale, va dal 6 al 21 marzo 2023, tramite la piattaforma Istanze Online.
I vincoli di permanenza triennale si riassumono in tre casi particolari:
- vincolo neoassunti
- vincolo docenti trasferiti o con passaggio di ruolo/cattedra su preferenza puntuale scuola
- vincolo docenti trasferiti o con passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale
Vincoli di mobilità neoassunti
Per quanto riguarda il vincolo per i docenti neoassunti, esso è un’eredità del combinato disposto dell’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 [sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/22)] e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94 [modificato dall’art. 36/ 2-bis del DL n. 21/2022 (convertito in legge n. 51/20229].
Ai sensi delle citate disposizioni normative, che sono comunque richiamate dall’Ordinanza Ministeriale 36/23, i docenti neoassunti in ruolo a partire dall’anno scolastico 2022/2023:
- devono rimanere nella scuola di assunzione (quella in cui svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto e classe di concorso per almeno tre anni (compreso l’anno di prova). Il vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero e al personale docente con grave disabilità oppure che assiste soggetti con grave disabilità, a condizione che il riconoscimento dei predetti benefici sia successivo al termine di presentazione delle domande per la partecipazione al relativo concorso.
- Nel corso degli anni di permanenza nella scuola di titolarità, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08, ai sensi dell’articolo 36 del CCNI 2007.
- Durante gli anni di permanenza nella scuola di titolarità, non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione interprovinciale, e neanche istanza di trasferimento e passaggio provinciale e interprovinciale.
Inoltre, per il solo anno scolastico 2023/24, i neoassunti possono presentare domanda di trasferimento con “riserva”. Tuttavia, l’istanza sarà convalidata solo se sarà emesso un provvedimento legislativo apposito, altrimenti gli interessati non parteciperanno ai movimenti.
Vincoli di mobilità preferenza scuola e movimento comune di titolarità
L’articolo 2/2 del CCNI 2022/2025, ai sensi dell’articolo 22, comma 4 – lett. a1) del CCNL 2016/18, prevede il vincolo di permanenza triennale per i docenti soddisfatti per il trasferimento o nel passaggio di ruolo o cattedra per il quale si era fatta domanda:
- su preferenza puntuale, quindi su una delle scuole indicate nel modulo della domanda,
- nel comune di titolarità, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale.
I docenti sopra specificati non possono presentare domanda volontaria di trasferimento e passaggio per tre anni scolastici, a partire da quello in cui hanno ottenuto il trasferimento.
Il vincolo non può essere applicato:
- ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI e alle condizioni da questo previste. Nell’eventualità il docente abbia ottenuto la titolarità in una scuola al di fuori dal comune o del distretto sub comunale dove può essere applicata la precedenza;
- ai docenti che sono stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche nel caso in cui siano soddisfatte su una delle preferenze espresse.
Vincoli di mobilità interprovinciale
Ultimo vincolo triennale previsto dal CCNI 2022/25 (art. 2/3), ai sensi dell’articolo 58, comma 2 -lettera f), secondo periodo, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, è previsto per i docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale.
Indipendentemente dalla presenza da essi espressa, relativamente alla soddisfazione della richiesta.
Si tratta di docenti che possono presentare domanda di mobilità volontaria non prima che siano passati tre anni dall’istanza precedente.
Tale vincolo:
- si applica a partire dalle operazioni di mobilità anno scolastico 2022/2023.
- Non si applica, invece, ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia richiesta.
- Non si applica ai beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punti I (non vedenti ed emodializzati), III (personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative), IV (personale che assiste soggetti con grave disabilità), VI (personale coniuge di militare o di categoria equiparata), VII (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali) e VIII (personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale) del CCNI 2022/25, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
Decorrenza vincoli
Ovviamente, anche i vincoli di mobilità hanno dei casi in cui possono decorrere.
Il vincolo:
- per quanto riguarda i docenti neoassunti può essere applicato a coloro i quali sono immessi in ruolo dall’anno scolastico 2022/2023, costoro, possono infatti presentare domanda con riserva solo per l’anno scolastico 2023/2024;
- per i docenti soddisfatti nel movimento su preferenza puntuale scuola, cioè nel comune di titolarità, era già presente nel CCNI 2019/2022;
- Per i docenti che sono soddisfatti nel movimento interprovinciale, potrà decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023.
Di conseguenza, per quanto riguarda l’anno scolastico 2023/2024:
- Gli immessi in ruolo dal 2021 e precedenti possono presentare domanda volontaria di mobilità, che non siano sottoposti ad alcun vincolo di quelli sotto riportati;
- non possono presentare domanda volontaria di mobilità i docenti:
- I docenti che, per il 2022/23, hanno ottenuto trasferimento e/o passaggio interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza, in relazione alla quale sono stati soddisfatti (tali docenti sono soggetti al vincolo per il 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per cui potranno presentare domanda per l’anno scolastico 2025/2026).
- I docenti che hanno ottenuto trasferimento e/o passaggio provinciale (e naturalmente anche interprovinciale, come detto sopra), per l’anno scolastico 2021/2022 o per l’anno scolastico 2022/2023, su preferenza puntuale (scuola) ovvero all’interno del comune di titolarità.
- Possono presentare domanda con “riserva”, come detto sopra, gli immessi in ruolo nel 2022/2023.