Dal 6 al 21 marzo sarà possibile presentare le domanda di mobilità attraverso la piattaforma di Istanze Online. Per quanto riguarda la presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie interne di istituto, esse dovranno essere definite in autonomia dalle singole scuole.
Ovviamente, bisogna tenere conto che tale graduatoria interna dovrà, comunque, essere pubblicata entro i successivi 15 giorni rispetto alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità. Inoltre, bisognerà valutare i titoli conseguiti entro la data ultima di presentazione delle suddette istanze.
SOMMARIO
ToggleValutazione dei punteggi per la mobilità e la graduatoria interna
I docenti di ruolo dovranno compilare la graduatoria interna di istituto in base alla tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità. É necessario che ci siano relative precisazioni per i trasferimenti d’ufficio.
Il punteggio sarà attribuito in base a diverse voci. È importante documentare ogni elemento valutabile.
Ci sono differenze nella valutazione del punteggio tra graduatoria interna di istituto e mobilità volontaria, che possono determinare una duplice valutazione della domanda di trasferimento per i docenti soprannumerari.
Il servizio pre-ruolo svolto dai docenti diventa importante per il punteggio. Esso sarà valutato in modo diverso a seconda se si tratta di mobilità volontaria o d’ufficio.
Sono seguiti diversi criteri e regole per la valutazione del servizio pre-ruolo. La valutazione cambia anche a seconda della graduatoria interna di istituto e della mobilità d’ufficio.
I docenti parteciperanno ai movimenti in base alle eventuali precedenze. Si dovrà tenere conto dei punteggi dovuti all’anzianità di servizio, ai titoli generali e alle esigenze di famiglie.
I punteggi saranno attribuiti:
- per quanto riguarda il trasferimento in base alla tabella A. Tale tabella è utilizzata anche per la graduatoria interna di istituto, con le dovute precisazioni riguardo i trasferimenti di ufficio;
- per quanto riguarda i passaggi, in base alla tabella B, allegata al CCNI 2022/2025.
Il servizio pre-ruolo sarà valutato in merito alla mobilità, allo stesso modo sia per i trasferimenti e sia per i passaggi. Tuttavia, cambierà ai fini della predisposizione della graduatoria interna di istituto.
Per quanto riguarda la mobilità volontaria il servizio pre-ruolo è valutato 6 punti ogni anno per tutti gli anni.
Regole di valutazione
Nella valutazione del servizio pre-ruolo le regole da rispettare sono le seguenti:
- L’anzianità di servizio si valuta se si è prestato un servizio (anche non continuativo) di almeno 180 giorni oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative;
- è stato prestato il servizio militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti del rapporto di lavoro, solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale;
- si è prestato il servizio come docente di ruolo ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007 (quindi con incarico di supplenza al 30/06 o al 31/08), valutato come pre-ruolo (6 punti in caso di mobilità volontaria);
- si è svolto effettivo servizio di docente nelle scuole statali come personale proveniente dagli Enti Locali prima del trasferimento allo Stato, in tal caso è riconosciuta l’anzianità di servizio pre-ruolo;
- si è prestato il servizio non di ruolo effettivamente in scuole o istituti situati nelle piccole isole, ai sensi dei punti B1 della suddette tabelle A e B, valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e servizio militare o sostitutivo servizio civile;
- si sono prestati i periodi di congedo retribuiti e non, disciplinati dal decreto legislativo n. 151/2001 (congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale, congedi per la malattia del figlio), i quali sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti;
- si è prestato il servizio nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie fino al 31-8-2008; nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali; nelle scuole secondarie pareggiate, valutato come pre-ruolo;
- è stato prestato il servizio su sostegno, valutato doppio solo se il trasferimento a domanda o d’ufficio è richiesto per posti di sostegno, anche per le scuole speciali o a indirizzo didattico differenziato;
- si è prestato il servizio su sostegno, valutato doppio nella graduatoria interna di istituto ai soli titolari su sostegno;
- è stato prestato il servizio in scuole di montagna, valutato doppio solo per la scuola primaria, ai sensi della legge n. 90/1957.
Anzianità servizio pre-ruolo e graduatoria interna di istituto
L’anzianità di servizio pre-ruolo è valutata in maniera differente nella mobilità volontaria e in quella d’ufficio, nonché nella graduatoria interna di istituto.
Tenendo, ovviamente, conto di criteri di valutazione riportati sopra, nelle graduatorie interna e nella mobilità d’ufficio il pre-ruolo è valutato:
- 3 punti ogni anno per i primi 4 anni,
- 2 punti ogni anno dal quinto anno in poi.