Mobilità Docenti: il vincolo triennale per gli assunti dal Concorso Straordinario Bis

Mano che indica numero tre

Il Concorso Straordinario Bis ha rappresentato un’opportunità per molti docenti di entrare nel mondo della scuola con un percorso di assunzione specifico. Tuttavia, l’immissione in ruolo è accompagnata dal vincolo triennale di permanenza nella scuola di assegnazione, un aspetto cruciale che influisce sulle possibilità di mobilità. 

Conoscere le regole che disciplinano questo vincolo e le eventuali deroghe è fondamentale per gestire al meglio la propria carriera e le opportunità di trasferimento.

Percorso di assunzione e vincolo triennale

I docenti selezionati tramite il concorso straordinario bis seguono un iter ben definito:

  1. Nomina a tempo determinato: Inizialmente, vengono assunti con un contratto a tempo determinato.
  2. Formazione e anno di prova: Durante questo periodo, partecipano a un percorso formativo universitario con valutazione finale e svolgono l’anno di prova.
  3. Assunzione a tempo indeterminato: Dopo aver superato con successo sia la prova conclusiva del percorso formativo che l’anno di prova, sono immessi in ruolo con un contratto a tempo indeterminato, generalmente a partire dal 1° settembre dell’anno successivo.

Una volta confermati in ruolo, questi docenti sono soggetti a un vincolo triennale di permanenza nella scuola di assegnazione. Questo obbligo implica che devono rimanere nella stessa istituzione scolastica per almeno tre anni, incluso l’anno di prova. 

Durante questo periodo, non è consentito presentare domanda di trasferimento ordinario, salvo specifiche eccezioni.

Deroghe al vincolo e possibilità di mobilità

Esistono alcune deroghe al vincolo triennale che permettono ai docenti di richiedere mobilità anticipata:

  • Soprannumero o Esubero: in caso di riduzione dell’organico o eccedenza di personale nella scuola di titolarità.
  • Legge 104/1992: per i docenti con disabilità grave o che assistono familiari con disabilità, ai sensi dell’articolo 33, commi 5 e 6, della Legge 104/1992, a condizione che la situazione sia sopravvenuta dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Cosa è possibile fare durante il periodo di vincolo triennale

Durante il periodo di vincolo, i docenti possono:

  • Assegnazione Provvisoria e Utilizzazione: Presentare domanda per l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione all’interno della provincia di titolarità, se sussistono i requisiti previsti.
  • Supplenze Annuali: Accettare incarichi di supplenza al 30 giugno o al 31 agosto per una classe di concorso o tipologia di posto diversa da quella di titolarità, purché abbiano superato l’anno di prova.

È importante notare che l’anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo è conteggiato ai fini del calcolo del triennio di vincolo nella scuola di assunzione. 

Pertanto, i docenti assunti da concorso straordinario bis nel 2022/23 con contratto a tempo determinato possono presentare domanda di mobilità, purché abbiano completato l’anno di formazione e prova.

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