Il vincolo triennale per i docenti di ruolo

Bimbo seduto dietro una cattedra

I docenti assunti a tempo indeterminato, soggetti al vincolo triennale per i neoassunti, hanno la possibilità di accettare incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche. 

L’anno di servizio svolto con queste supplenze sarà comunque considerato valido ai fini del computo del triennio di permanenza obbligatoria nella scuola di titolarità.

Il vincolo per i docenti neoassunti

Il vincolo triennale, che interessa i docenti nominati in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/24, è sancito dalle disposizioni dell’articolo 399, comma 3, del DL 297/94 e dell’articolo 13, comma 5, del DL 59/2017.

Secondo tali normative, i docenti immessi in ruolo dal 2023/24 devono rimanere per almeno tre anni nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova, mantenendo la stessa tipologia di posto e classe di concorso. 

Per coloro che hanno ottenuto il ruolo tramite concorso senza abilitazione, al vincolo si aggiunge il periodo necessario a completare la formazione iniziale e ottenere l’abilitazione.

Sono esonerati da tale vincolo i docenti in soprannumero o in esubero, nonché coloro che rientrano nei benefici previsti dall’articolo 33, commi 5 e 6, della Legge 104/92, a condizione che le situazioni previste si siano verificate successivamente alla presentazione delle domande. 

Tuttavia, alcune deroghe stabilite dal CCNL 2019/21, recepite nell’Ipotesi di CCNI 2025/28, consentono ai docenti di presentare domanda di mobilità anche in presenza del vincolo triennale.

Possibilità di assegnazione provvisoria e supplenze

Nonostante l’obbligo di permanenza nella scuola assegnata, durante il triennio di vincolo è possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione all’interno della provincia di titolarità, a condizione che sussistano le motivazioni previste dalla normativa. 

Inoltre, in base all’articolo 47 del CCNL 2019/21, i docenti vincolati possono accettare incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno o 31 agosto), purché abbiano superato l’anno di prova. 

Tuttavia, tali supplenze devono riguardare un tipo di posto, una classe di concorso o un grado di istruzione diverso da quello di titolarità.

Quali sono gli anni computati nel vincolo triennale?

Secondo quanto stabilito nell’Ipotesi di CCNI 2025/28, ai fini del calcolo del triennio di permanenza obbligatoria nella scuola di titolarità vengono considerati:

  • L’anno in cui il periodo di prova è stato posticipato.
  • L’anno in cui il periodo di prova è stato svolto ma non superato.
  • Gli anni svolti in assegnazione provvisoria o utilizzazione, anche a livello interprovinciale, qualora rientrino nelle deroghe previste dall’articolo 34, comma 8, del CCNL 2019/21. 
  • Gli anni di supplenza svolti ai sensi dell’articolo 47 del CCNL del 18 gennaio 2024, dopo il superamento del periodo di prova.
  • L’anno di servizio effettuato con contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo, per i docenti che hanno ottenuto la nomina definitiva dopo aver superato l’anno di prova.

In particolare, anche un anno di supplenza in una classe di concorso, tipologia di posto o grado di istruzione diverso da quello di titolarità viene conteggiato nel vincolo triennale. 

Ciò significa che accettare una supplenza annuale o al termine delle attività didattiche non interrompe l’obbligo di permanenza, ma lo include nel computo complessivo dei tre anni richiesti.

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