I docenti assunti a tempo indeterminato, soggetti al vincolo triennale per i neoassunti, hanno la possibilità di accettare incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
L’anno di servizio svolto con queste supplenze sarà comunque considerato valido ai fini del computo del triennio di permanenza obbligatoria nella scuola di titolarità.
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SOMMARIO
ToggleIl vincolo per i docenti neoassunti
Il vincolo triennale, che interessa i docenti nominati in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/24, è sancito dalle disposizioni dell’articolo 399, comma 3, del DL 297/94 e dell’articolo 13, comma 5, del DL 59/2017.
Secondo tali normative, i docenti immessi in ruolo dal 2023/24 devono rimanere per almeno tre anni nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova, mantenendo la stessa tipologia di posto e classe di concorso.
Per coloro che hanno ottenuto il ruolo tramite concorso senza abilitazione, al vincolo si aggiunge il periodo necessario a completare la formazione iniziale e ottenere l’abilitazione.
Sono esonerati da tale vincolo i docenti in soprannumero o in esubero, nonché coloro che rientrano nei benefici previsti dall’articolo 33, commi 5 e 6, della Legge 104/92, a condizione che le situazioni previste si siano verificate successivamente alla presentazione delle domande.
Tuttavia, alcune deroghe stabilite dal CCNL 2019/21, recepite nell’Ipotesi di CCNI 2025/28, consentono ai docenti di presentare domanda di mobilità anche in presenza del vincolo triennale.
Possibilità di assegnazione provvisoria e supplenze
Nonostante l’obbligo di permanenza nella scuola assegnata, durante il triennio di vincolo è possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione all’interno della provincia di titolarità, a condizione che sussistano le motivazioni previste dalla normativa.
Inoltre, in base all’articolo 47 del CCNL 2019/21, i docenti vincolati possono accettare incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno o 31 agosto), purché abbiano superato l’anno di prova.
Tuttavia, tali supplenze devono riguardare un tipo di posto, una classe di concorso o un grado di istruzione diverso da quello di titolarità.
Quali sono gli anni computati nel vincolo triennale?
Secondo quanto stabilito nell’Ipotesi di CCNI 2025/28, ai fini del calcolo del triennio di permanenza obbligatoria nella scuola di titolarità vengono considerati:
- L’anno in cui il periodo di prova è stato posticipato.
- L’anno in cui il periodo di prova è stato svolto ma non superato.
- Gli anni svolti in assegnazione provvisoria o utilizzazione, anche a livello interprovinciale, qualora rientrino nelle deroghe previste dall’articolo 34, comma 8, del CCNL 2019/21.
- Gli anni di supplenza svolti ai sensi dell’articolo 47 del CCNL del 18 gennaio 2024, dopo il superamento del periodo di prova.
- L’anno di servizio effettuato con contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo, per i docenti che hanno ottenuto la nomina definitiva dopo aver superato l’anno di prova.
In particolare, anche un anno di supplenza in una classe di concorso, tipologia di posto o grado di istruzione diverso da quello di titolarità viene conteggiato nel vincolo triennale.
Ciò significa che accettare una supplenza annuale o al termine delle attività didattiche non interrompe l’obbligo di permanenza, ma lo include nel computo complessivo dei tre anni richiesti.