Percorsi abilitanti per i vincitori di Concorso PNRR1: la nota del Ministero

docenti durante percorso abilitante

La mancata disponibilità – in maniera uniforme sul territorio nazionale – di tutte le classi di concorso necessarie al completamento dei percorsi abilitanti destinati ai vincitori del Concorso PNRR1 (il cosiddetto Concorso straordinario ter) rischiava di costringere i docenti interessati ad iscriversi ad un corso di formazione presso un’istituzione distante e/o difficile da raggiungere rispetto alla sede di servizio. La soluzione è, tuttavia, arrivata attraverso una nota del Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) e del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) con la quale viene auspicata una collaborazione sinergica tra le istituzioni coinvolte.

I vincitori del PNRR1

Una ricognizione effettuata dal Ministero dell’Università e Ricerca e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ha evidenziato che non tutte le classi di concorso necessarie per il completamento del percorso abilitante risultano disponibili uniformemente sul territorio nazionale.

E tale distribuzione disomogenea ha sollevato criticità che richiedono interventi atti a garantire l’accesso equo alla formazione per i vincitori del Concorso PNRR1 che hanno l’obbligo di conseguire l’abilitazione all’insegnamento entro l’anno scolastico 2024/2025.

Ecco, quindi, che con la nota congiunta diffusa dal MUR e dal MIM e indirizzata ai Rettori delle Università statali e non statali (incluse quelle telematiche), ai Direttori delle Istituzioni AFAM e agli Uffici scolastici regionali (USR), è stata individuata una soluzione per agevolare i docenti in questione. 

La  stessa consiste nel consentire l’iscrizione al percorso di formazione presso l’istituzione che ha attivato la specifica classe di concorso e di svolgere il percorso formativo in collaborazione con l’istituzione più prossima alla sede di servizio del docente.

docenti in corridoio prima di un percorso abilitante

Il percorso “misto”

La soluzione suggerita dal MUR e dal MIM è resa possibile dal contenuto dell’offerta didattica e dalle modalità di erogazione previste dalla fase transitoria del decreto legislativo n. 59/17.

Quest’ultima prevede, infatti, che anche per l’anno accademico 2024/2025 “i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50 per cento del totale.”

Pertanto, i vincitori del Concorso PNRR1 interessati potrebbero svolgere la parte di formazione specifica con modalità telematiche sincrone presso l’istituzione nella quale sono iscritti e la parte generale presso l’istituzione più vicina alla sede di servizio.  

Ruolo degli Uffici Scolastici Regionali (USR)

Un ruolo chiave nella gestione e coordinamento della soluzione proposta dal Ministero dell’Università e Ricerca e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito è ricoperto dagli Uffici scolastici regionali (USR).

Gli USR devono, infatti, verificare il numero di docenti interessati e le classi di concorso coinvolte e comunicare tali informazioni al MUR, precisando anche la provincia di insegnamento e la tipologia di percorso di completamento da svolgere ai fini dell’abilitazione (30 CFU/CFA all. 2; 30 CFU/CFA all. 4; 36 CFU/CFA all.5).  

Ai fini della definizione del percorso di completamento da svolgere per l’acquisizione

dell’abilitazione, l’Ufficio scolastico regionale dovrà valutare puntualmente la situazione soggettiva in cui si trovano i docenti vincitori di concorso al momento dell’attivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso.

In altre parole, questo significa che i docenti che hanno nel frattempo maturato i 3 anni di servizio, anche se avevano partecipato alla procedura concorsuale in virtù del requisito dei 24 CFU, dovranno seguire il percorso abilitante da 30 CFU/CFA.

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