La mancata disponibilità – in maniera uniforme sul territorio nazionale – di tutte le classi di concorso necessarie al completamento dei percorsi abilitanti destinati ai vincitori del Concorso PNRR1 (il cosiddetto Concorso straordinario ter) rischiava di costringere i docenti interessati ad iscriversi ad un corso di formazione presso un’istituzione distante e/o difficile da raggiungere rispetto alla sede di servizio. La soluzione è, tuttavia, arrivata attraverso una nota del Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) e del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) con la quale viene auspicata una collaborazione sinergica tra le istituzioni coinvolte.
|
|
SOMMARIO
ToggleI vincitori del PNRR1
Una ricognizione effettuata dal Ministero dell’Università e Ricerca e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ha evidenziato che non tutte le classi di concorso necessarie per il completamento del percorso abilitante risultano disponibili uniformemente sul territorio nazionale.
E tale distribuzione disomogenea ha sollevato criticità che richiedono interventi atti a garantire l’accesso equo alla formazione per i vincitori del Concorso PNRR1 che hanno l’obbligo di conseguire l’abilitazione all’insegnamento entro l’anno scolastico 2024/2025.
Ecco, quindi, che con la nota congiunta diffusa dal MUR e dal MIM e indirizzata ai Rettori delle Università statali e non statali (incluse quelle telematiche), ai Direttori delle Istituzioni AFAM e agli Uffici scolastici regionali (USR), è stata individuata una soluzione per agevolare i docenti in questione.
La stessa consiste nel consentire l’iscrizione al percorso di formazione presso l’istituzione che ha attivato la specifica classe di concorso e di svolgere il percorso formativo in collaborazione con l’istituzione più prossima alla sede di servizio del docente.
Il percorso “misto”
La soluzione suggerita dal MUR e dal MIM è resa possibile dal contenuto dell’offerta didattica e dalle modalità di erogazione previste dalla fase transitoria del decreto legislativo n. 59/17.
Quest’ultima prevede, infatti, che anche per l’anno accademico 2024/2025 “i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50 per cento del totale.”
Pertanto, i vincitori del Concorso PNRR1 interessati potrebbero svolgere la parte di formazione specifica con modalità telematiche sincrone presso l’istituzione nella quale sono iscritti e la parte generale presso l’istituzione più vicina alla sede di servizio.
Ruolo degli Uffici Scolastici Regionali (USR)
Un ruolo chiave nella gestione e coordinamento della soluzione proposta dal Ministero dell’Università e Ricerca e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito è ricoperto dagli Uffici scolastici regionali (USR).
Gli USR devono, infatti, verificare il numero di docenti interessati e le classi di concorso coinvolte e comunicare tali informazioni al MUR, precisando anche la provincia di insegnamento e la tipologia di percorso di completamento da svolgere ai fini dell’abilitazione (30 CFU/CFA all. 2; 30 CFU/CFA all. 4; 36 CFU/CFA all.5).
Ai fini della definizione del percorso di completamento da svolgere per l’acquisizione
dell’abilitazione, l’Ufficio scolastico regionale dovrà valutare puntualmente la situazione soggettiva in cui si trovano i docenti vincitori di concorso al momento dell’attivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso.
In altre parole, questo significa che i docenti che hanno nel frattempo maturato i 3 anni di servizio, anche se avevano partecipato alla procedura concorsuale in virtù del requisito dei 24 CFU, dovranno seguire il percorso abilitante da 30 CFU/CFA.