La notizia degli ultimi giorni che ha allertato tutti i reparti dell’istruzione è quella della pubblicazione del CCNL 2019-2021. Al suo interno è possibile trovare un argomento essenziale come quello del periodo prova ATA.
Infatti, anche il personale ATA è tra i professionisti che sono al centro del nuovo contratto scuola. Tali professionisti, assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, sono sottoposti a un periodo di valutazione iniziale.
Il termine di un siffatto periodo di prova ATA viene definito dalla normativa vigente. Da qui la necessità di snocciolare un argomento che può essere decisivo per la carriera di molti.
Il periodo di prova
Il periodo di prova ATA, quindi, è essenziale. Il personale ATA, recentemente assunto con contratto a tempo indeterminato, si trova dover affrontare un periodo di prova determinato in base alle proprie aree di inquadramento.
Lo stesso, cruciale per valutare le competenze e l’adeguatezza dei nuovi dipendenti, è regolamentato nel seguente modo:
- due mesi per i dipendenti inquadrati nelle Aree di Collaboratore e di Operatore;
- quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area di Assistente;
- sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni.
È importante sottolineare che, conformemente ai criteri stabiliti dall’amministrazione, alcuni dipendenti potrebbero essere esonerati da tale periodo di prova. Ciò avviene previo consenso dell’interessato.
Nel caso in cui abbiano già superato con successo un periodo di prova simile nel medesimo profilo professionale. Oppure in un profilo corrispondente presso un’altra amministrazione pubblica. Anche se appartenente a un diverso comparto.
È fondamentale notare una cosa ai fini della valutazione durante il periodo di prova. Ovvero, verrà preso in considerazione solo il servizio effettivamente prestato dal dipendente.
La scelta di esonerare alcuni dipendenti mira a riconoscere e valorizzare l’esperienza e le competenze già acquisite nel campo professionale.
Sospensione e assenze
Può verificarsi la sospensione del periodo di prova ATA. Ciò in caso di assenza per malattia o in altre circostanze previste dalla legge o dai CCNL. Nel caso specifico di malattia, il dipendente gode del diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi. Superato tale termine, il rapporto di lavoro potrebbe essere risolto.
Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio, si applica l’art. n. 20 dell’CCNL del 29 novembre 2007. Esso tratta gli infortuni sul lavoro e le malattie causate da servizio. Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico dei dipendenti non in periodo di prova.
Durante il periodo di prova, entrambe le parti hanno la facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento. Ciò senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, a meno che non siano applicate le sospensioni previste dal comma 4.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte, con l’obbligo per l’amministrazione di motivare la sua decisione. Se il periodo di prova giunge a termine senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si considera confermato in servizio. Il tutto con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.
Nel caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, incluse le rate della tredicesima mensilità maturate.
Infine, è importante notare che il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza, ma tale possibilità è concessa una sola volta. Tutte queste informazioni, in ogni caso, si possono riscontrare nell’art. n. 62 del CCNL.


