Con l’obiettivo di uniformare le pratiche amministrative e garantire una gestione trasparente delle risorse del personale ATA, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato precise istruzioni riguardo alla liquidazione dell’indennità di direzione spettante agli assistenti amministrativi che assumono, in via continuativa o temporanea, le funzioni del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).
Tali chiarimenti, frutto del confronto con la Ragioneria Generale dello Stato, vanno interpretati alla luce del CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021, sottoscritto lo scorso gennaio, e mirano a evitare disparità di trattamento e contenziosi sul territorio nazionale.
Ruolo e criteri di riconoscimento dell’indennità di direzione DSGA
Nel quadro contrattuale attuale, l’indennità di direzione si distingue in due componenti fondamentali: una quota fissa, stabilita a livello nazionale, e una parte variabile, commisurata alle prestazioni eccedenti.
Quando un assistente amministrativo copre stabilmente un posto di DSGA vacante per l’intero anno scolastico, acquisisce il diritto a un’indennità fissa di 2.764,20 € lordi annui, riproporzionata ai giorni effettivi di servizio e liquidata dalle Ragionerie Territoriali tramite il cedolino unico.
Contemporaneamente, per le attività che eccedono l’ordinario, è prevista una parte variabile, a carico del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FIS), senza alcun onere aggiuntivo per l’istituzione scolastica, in quanto la componente fissa trova copertura nei capitoli stipendiali ministeriali.
Nel caso di sostituzione temporanea del DSGA titolare, l’assegnazione dell’incarico non può durare oltre i tre mesi continuativi, comprensive di eventuali proroghe.
Anche in questa evenienza, l’indennità viene riconosciuta giornalmente e attinge alle disponibilità del FIS; tuttavia, deve essere detratto ogni Compenso Individuale Accessorio (CIA) già percepito dal sostituto.
La scuola, dunque, è tenuta a costituire un fondo accantonando la quota necessaria a garantire la componente fissa qualora l’assenza del DSGA si protragga oltre i quindici giorni.
Aspetti operativi e valorizzazione del CCNL Istruzione e Ricerca
La disciplina contrattuale, richiamata nelle note ministeriali, poggia sull’articolato del CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021, che all’articolo 56 definisce i parametri di calcolo dell’indennità di direzione, ripartita fra fisso e variabile.
Un’interpretazione coerente di questa norma è stata resa possibile grazie al dialogo con la Ragioneria Generale dello Stato, che ha sancito precise modalità di imputazione delle spese e i vincoli posti dalla contrattazione integrativa a livello di istituto.
Le istituzioni scolastiche sono quindi chiamate a verificare con attenzione i propri regolamenti interni e a predisporre schemi di calcolo che contemplino sia la remunerazione base che eventuali incrementi per straordinari e responsabilità aggiuntive.
Il Ministero ha allegato un documento riepilogativo che sintetizza le disposizioni normative, gli obblighi contabili e le possibili casistiche, ivi compresi gli incarichi “ad interim”.
Raccomandazioni per le scuole e prospettive future
Per evitare differenze di trattamento tra istituti e possibili contenziosi, si raccomanda alle scuole di:
- Effettuare una costante ricognizione delle assenze del DSGA, programmando tempestivamente eventuali sostituzioni e predisponendo i relativi accantonamenti finanziari.
- Monitorare l’evoluzione della normativa contrattuale e le eventuali circolari integrative che potranno modificare i parametri di calcolo dell’indennità.
- Organizzare sessioni di formazione interna rivolte al personale amministrativo e contabile, al fine di garantire una gestione uniforme e conforme alle indicazioni ministeriali.
Guardando al futuro, è probabile che ulteriori approfondimenti del Ministero o aggiornamenti contrattuali possano ridefinire le modalità di copertura dei costi o modificare la durata massima degli incarichi temporanei.
L’armonizzazione delle modalità di riconoscimento e pagamento dell’indennità di direzione per assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA costituisce un passo decisivo verso la trasparenza e l’equità nella gestione del personale scolastico.