La sentenza CLIL GPS emessa dal Consiglio di Stato chiarisce in modo definitivo la validità dei titoli per le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Il pronunciamento stabilisce che, ai fini del punteggio, sono riconosciuti esclusivamente i percorsi di perfezionamento in metodologia CLIL erogati dalle università. Di conseguenza, i titoli conseguiti presso le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML) non sono considerati validi e il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) dovrà avviare una revisione dei punteggi già attribuiti.
La Sentenza del Consiglio di Stato: i Titoli delle SSML non sono Validi
Il pronunciamento del Consiglio di Stato (sentenza n. 00599 del 18 agosto 2025), come è facile intuire, avrà un impatto determinante anche sulle Graduatorie GPS.
Secondo il Consiglio di Stato, il quadro normativo vigente attribuisce in via esclusiva agli atenei universitari la facoltà di rilasciare titoli di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) che abbiano valore legale.
Viene, di conseguenza, stabilito che le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici non rientrano tra gli enti autorizzati a erogare tali percorsi formativi ai fini del loro riconoscimento nelle procedure concorsuali e nelle graduatorie.
La decisione si basa su un’interpretazione rigorosa delle norme che regolano l’accreditamento degli enti formativi per il personale docente, un aspetto fondamentale per garantire l’uniformità e la validità dei titoli nel sistema educativo nazionale, in particolare del Decreto Ministeriale 249/2010, che regola la formazione iniziale degli insegnanti.
Secondo i giudici, solo gli atenei universitari sono legalmente accreditati a rilasciare titoli di specializzazione con valore legale per il personale docente.
Le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, non rientrando tra gli enti formativi previsti da tale decreto, sono escluse dalla possibilità di erogare certificazioni CLIL valide per l’attribuzione di punteggio nelle GPS.

Validità dei Titoli CLIL: il Ruolo Esclusivo delle Università
A rafforzare tale posizione è intervenuto anche il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), che già in una nota ufficiale del 2024 aveva precisato la questione.
Il MUR ha ribadito che le SSML non sono accreditate per il rilascio di titoli CLIL con valore legale, in quanto non figurano tra gli enti formativi contemplati dal Decreto Ministeriale 249/2010, il regolamento che definisce la formazione iniziale degli insegnanti.
Del resto, il principio richiamato anche dalla sentenza CLIL GPS è chiaro: a determinare la validità giuridica di un titolo non è unicamente il contenuto del percorso formativo, ma l’accreditamento dell’ente erogatore.
Per l’insegnamento, il legislatore ha individuato nelle università le istituzioni preposte a garantire la qualità e la conformità dei percorsi abilitanti e di specializzazione, escludendo altre tipologie di istituti da questa specifica funzione.
Punteggio CLIL e GPS: i Criteri dell’Ordinanza Ministeriale 88/2024
L’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, che regola le GPS per il biennio 2024-2026, specifica quali titoli CLIL sono valutabili e con quale punteggio.
La normativa riconosce unicamente i percorsi di provenienza universitaria, distinguendoli in due tipologie:
- Corsi di perfezionamento da 60 CFU: previsti dall’art. 14 del D.M. 249/2010, questi percorsi erogati dalle università devono includere almeno 300 ore di tirocinio. Il loro superamento garantisce il riconoscimento di 6 punti in graduatoria;
- Certificazioni universitarie con requisito linguistico: Comprendono altre certificazioni CLIL (come il CeCLIL) o corsi da 60 CFU, a patto che siano abbinati a una certificazione di competenza linguistica di livello B2, C1 o C2. A questi titoli viene attribuito un punteggio di 3 punti.
Sentenza CLIL GPS, Conseguenze per i Docenti: il Ministero Rivedrà i Punteggi nelle Graduatorie
L’impatto della sentenza CLIL GPS sulle carriere dei docenti è notevole. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) dovrà avviare un processo di revisione dei punteggi attribuiti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze.
Saranno oggetto di riesame tutti i casi in cui i docenti hanno dichiarato titoli CLIL conseguiti presso Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, poiché tali certificazioni non possono essere considerate valide ai fini dell’attribuzione di punteggio.
Di conseguenza, i titoli rilasciati da SSML non sono valutabili per l’inserimento nelle graduatorie e non possono essere utilizzati per ottenere incarichi di supplenza, né a tempo determinato né indeterminato.
L’operazione di verifica potrebbe interessare le graduatorie stilate a partire dalla prima ordinanza ministeriale che ha introdotto le GPS e le relative tabelle di valutazione dei titoli.





