CCNL 2019-21: Accordo individuale

Accordo individuale

L’accordo individuale rientra all’interno del nuovo CCNL 2019-2021. Un documento decisivo per tutti coloro che operano o vorrebbero operare all’interno della scuola oggi.

Il 18 gennaio 2024, alle 10:30, si è svolto un incontro presso la sede dell’A.Ra.N. Esso è avvenuto tra l’A.Ra.N. e diverse Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative nel settore dell’Istruzione e della Ricerca.

All’interno di un siffatto documento, quindi, si va inserire un particolare argomento che è proprio quello dell’accordo individuale. Lo stesso è esplicitato nell’articolo n.13.

In ogni caso, un patto individuale viene formalizzato per iscritto allo scopo di garantire la regolarità amministrativa. Allo stesso tempo, deve fornire prova dell’accordo sottostante. Da qui la necessità di soffermarsi sulla questione.

L’accordo individuale

Nel nuovo Contratto scuola è necessario andare a snocciolare l’argomento dell’accordo individuale. Lo stesso, esplicitato nell’articolo n. 13, è in conformità con gli articoli n. 19 e n. 21 della Legge n. 81 del 2017.

Il suddetto accordo disciplina le attività lavorative svolte al di fuori delle strutture amministrative.  Ciò include la definizione delle modalità di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro.

Al medesimo tempo, implica anche l’uso degli strumenti da parte del dipendente, generalmente forniti dall’amministrazione.

Tale accordo, inoltre, deve contenere i seguenti elementi:

  1. durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
  2. modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi;
  3. modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell’amministrazione, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 della legge n. 81 del 2017;
  4. ipotesi di giustificato motivo di recesso;
  5. indicazione delle fasce di cui all’art. 14 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), lett. a) e lett. b);
  6. i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  7. le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 300 del 1970 e s.m.i.;
  8. l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall’amministrazione;
  9. l’eventuale strumentazione che l’amministrazione intenda fornire per la durata dell’accordo individuale.

In caso di giustificato motivo, è consentito a ciascuna delle parti contraenti di rescindere l’accordo senza alcun preavviso. Ciò indipendentemente dalla sua natura a tempo determinato o indeterminato.

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