L’anno di prova per docenti con decorrenza giuridica ed economica

Docenti che svolgono l'anno di formazione e prova

Con la Nota 202382 del 26 Novembre, il Ministero dell’Istruzione ha fornito le linee guida per l’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti nel 2024/25. 

Questa fase rappresenta un passaggio cruciale per la conferma in ruolo, coinvolgendo diverse categorie di insegnanti, inclusi i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 ed economica dalla presa di servizio nel 2025/26. 

Chi deve svolgere l’anno di formazione e prova

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022 e d’intesa con la Direzione Generale per il Personale Scolastico, sono tenuti a completare l’anno di prova i docenti che rientrano nelle seguenti situazioni: 

  • Docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo ivi compresi gli assunti a tempo indeterminato in quanto vincitori dei concorsi banditi con DDG 2575 e DDG 2576 del 6 dicembre 2023;
  • Insegnanti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova; 
  • Docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  • Insegnanti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
  • Docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; 
  • Insegnanti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108; 
  • Docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione. 

Docenti con nomina giuridica: requisiti per l’anno di prova

Un punto di particolare interesse riguarda i docenti assunti con nomina giuridica nel 2024 e presa di servizio economica nel 2025

Secondo quanto chiarito dall’USR Piemonte, questi insegnanti possono svolgere l’anno di prova durante una supplenza, anche se relativa a una diversa CdC, a patto che la supplenza sia nello stesso grado di istruzione del ruolo per cui sono stati assunti.

Questo permette una maggiore flessibilità per coloro che stanno completando incarichi temporanei, senza interrompere il percorso di formazione e conferma in ruolo.

Supplenza e anno di prova: cosa sapere

Per i docenti impegnati in una supplenza, la normativa chiarisce che:

  • Non è necessario che l’incarico sia sulla stessa classe di concorso del ruolo.
  • È sufficiente che la supplenza sia nello stesso grado di istruzione (ad esempio, scuola secondaria di primo grado o secondo grado).

Questa disposizione consente ai docenti neoassunti di ottimizzare il loro percorso formativo anche durante l’espletamento di incarichi a tempo determinato. L’anno di formazione e prova, oltre a essere obbligatorio, è un momento fondamentale per consolidare le competenze didattiche e ottenere la conferma in ruolo. La flessibilità introdotta per le supplenze rappresenta un passo in avanti per adattare le esigenze del sistema scolastico alle diverse situazioni degli insegnanti.

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