Per ottenere l’assegnazione di una Cattedra Orario Esterna al docente titolare nella scuola è necessario seguire determinate regole e criteri, stabiliti nel CCNI.
Una COE è caratterizzata da una scuola di titolarità e da altre scuole che fungono da completamento. Tale scuole possono anche trovarsi in comuni diversi rispetto a quello della scuola di titolarità. Ovviamente la COE può essere effettuata per un massimo di tre scuole autonome e non in più di due comuni diversi.
SOMMARIO
ToggleCriteri di Assegnazione della Cattedra Orario Esterna
Per l’assegnazione di una Cattedra Orario Esterna, i criteri da seguire sono diversi secondo i casi. Può trattarsi di una cattedra già presente nell’organico dell’istituzione scolastica. Oppure può trattarsi di una cattedra ex-novo, che di solito è costituita in seguito a una contrazione dell’organico. In tal caso, accade che una cattedra interna si trasforma in una COE.
Nel caso la COE sia preesistente, essa viene assegnata allo stesso docente, a prescindere dalla posizione occupata dalla Graduatoria interna di Istituto.
Nel caso in cui la COE sia nuova, l’attribuzione è condizionata dalla graduatoria interna di istituto. Perciò sarà assegnata al docente in coda nella graduatoria, come all’articolo 11 comma 8 del CCNI sulla mobilità.
Docente con precedenza legge 104
Anche il docente che gode di precedenza 104, che ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna potrebbe essere destinatario dell’assegnazione della Cattedra Orario Esterna ex-novo in caso si tratti di cattedra con completamento nello stesso comune.
É specificato dall’articolo 13 comma 3 lettera c) del CCNI sulla mobilità c) che in riferimento a quanto previsto nell’articolo 11 comma 8, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della COE costituita ex-novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi.
Quindi, quando la Cattedra Orario Esterna non è di nuova istituzione, e si assegna a un docente che arriva per trasferimento, questa dovrà essere assegnata allo stesso docente anche l’anno successivo, indipendentemente dalla 104 di cui il docente può essere beneficiario.