Il 18 gennaio è stato siglato il CCNL 2019/21: novità per i docenti in arrivo, dunque. E non solo. Il Contratto, infatti, si è reso portatore di significative innovazioni in termini di compensi e indennità.
Degno di nota, risulta essere il diritto a tre giorni di permesso retribuito per gli aspiranti docenti precari. Rilevante, anche, per gli insegnanti, il riconoscimento della formazione quale attività di servizio. Infine, la revisione dell’ordinamento professionale per il personale ATA.
SOMMARIO
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Per il personale insegnante, l’aumento della retribuzione professionale docenti (RPD) ha previsto:
- Area prima (Compenso Individuale Accessorio): € 32,56;
- Area seconda /terza (Compenso Individuale Accessorio): € 35,66;
- EP/1 e EP/2 (Indennità di Amministrazione parte fissa): € 62,34;
- Docenti (Retribuzione Professionale Docenti)
In particolare, per quest’ultima categoria:
- 0-14 anni: euro 49.64
- 14-27 anni: euro 61,08
- Da 28 anni: euro 75,61
Per i docenti, dunque, è previsto un incremento medio mensile pari a 124 euro.
Allo stesso tempo, per i DSGA (Direttori dei servizi generali e amministrativi) ci sarà un rialzo di 190 euro mensili. Di euro 96 sarà l’aumento per il personale ATA.
Gli aumenti riguardanti la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e il Compenso Individuale Accessorio (CIA) saranno, complessivamente, così ripartiti:
- RPD: da 194,80 a 304,30 euro al mese;
- CIA: da 79,40 a 87,50 euro al mese.
Dal 1° gennaio 2024, si registra un aumento del 10% delle misure dei compensi orari per prestazioni aggiuntive, liquidate dal Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF).
Fattore mobilità previsto per il personale scolastico
CCNL 2019/21: novità per i docenti anche in merito alla mobilità del personale scolastico. Con la possibilità di deroghe al vincolo triennale. Ricordiamo che il vincolo non permette lo spostamento di sede per tre anni.
La contrattazione integrativa nazionale, invece, gioca un ruolo chiave nel tutelare categorie specifiche. Come persone con disabilità, genitori di figli fino a 12 anni e caregiver familiari.
Il vincolo non si applica, inoltre:
- Nei casi di soprannumero o esubero;
- Ai docenti con grave disabilità o a coloro che assistono un soggetto con grave disabilità;
- I docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità;
- Gli insegnanti possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, ma solo dopo aver svolto l’anno di prova.
Per i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo, il vincolo è ancora più restrittivo e non prevede deroghe per legge 104.
Congedi parentali e astensione dal lavoro per le donne vittime di violenza
Il CCNL 2019/21 abbraccia nuove prospettive in termini di congedo obbligatorio di paternità, con 10 giorni retribuiti al 100%. Il congedo parentale completo, senza riduzione delle ferie, è valutato ai fini dell’anzianità di servizio.
Inoltre, si innalza a 120 giorni, prima 90, il diritto di astensione dal lavoro per la lavoratrice in un percorso di protezione certificato, con trattamento economico analogo al congedo di maternità.
La dipendente ha diritto, su richiesta, alla trasformazione da tempo pieno a part-time. Nonché ad un successivo rientro a tempo pieno anche in deroga ai tempi di permanenza previsti, a condizione sia presente un posto disponibile.
I cinque giorni dedicati alla formazione docenti
CCNL 2019/21: novità per i docenti anche riguardo il riconoscimento della formazione come attività di servizio. Chi partecipa a queste attività è considerato a lavoro.
L’art. 64 del CCNL norma, difatti, i permessi retribuiti per i cinque giorni di formazione per i docenti. Al comma 5 stabilisce che: “Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio”.
Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, i docenti hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
Le ore di formazione sono remunerate attraverso compensi, a carico del FMOF se eccedono il monte ore destinato alle attività funzionali.
Novità per il personale ATA
Il CCNL ha, inoltre, introdotto la mobilità verticale ATA. Si tratta, a ben vedere, del passaggio da un’area di classificazione a quella immediatamente successiva. Riducendo le aree da cinque a quattro.
Al dipendente che passa da un’area di competenze all’altra, è consentito, nel rispetto della disciplina vigente, conservare le eventuali giornate di ferie maturate e non fruite. La progressione può avvenire entro il termine del 30 giugno 2026.
I passaggi fra le aree previsti sono tre. Da Collaboratori a Operatori con i seguenti requisiti:
- Attestato di qualifica professionale richiesto per l’accesso dall’esterno, nonché almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area dei collaboratori e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- In alternativa, diploma di scuola secondaria di primo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’area dei collaboratori e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione.
Da Operatori ad Assistenti, avendo:
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado o diverso titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno e almeno 5 anni di esperienza maturata
nell’area dei collaboratori esperti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione; - Diversamente, un attestato di qualifica professionale che consente l’accesso all’area dei collaboratori esperti ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area dei collaboratori esperti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione.
Infine, da Assistenti a Funzionari ad elevata qualificazione, con:
- Laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area degli assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- Oppure, diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’area degli assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione.
GLO, attività funzionali all’Insegnamento e attività a distanza
Le ore dedicate ai gruppi di lavoro operativo per l’inclusione (GLO) rientrano nel monte ore previsto per le attività collegiali.
Il regolamento d’istituto può prevedere l’esecuzione a distanza di attività funzionali all’insegnamento non deliberative, incluso il tempo di programmazione per i docenti della scuola primaria.
In conclusione, il CCNL 2019/21 rivoluziona il panorama della scuola, mettendo in luce una serie di novità che impatteranno direttamente su docenti e personale ATA. Dai cambiamenti retributivi alla valorizzazione della formazione, queste modifiche proiettano il sistema educativo in una direzione più moderna e adeguata alle esigenze del 2024.
La mobilità e i congedi, inclusi quelli per situazioni particolari, evidenziano un impegno crescente verso l’equità e l’inclusività. La formazione continua, ora riconosciuta come parte integrante del servizio, promette un miglioramento costante della qualità dell’istruzione.
È un momento di trasformazione positiva, ma l’implementazione e l’adattamento saranno cruciali per il successo di queste nuove dinamiche nel quotidiano delle scuole italiane.