Abilitazione insegnamento: come si ottiene e la procedura

abilitazione all’insegnamento

Diventare docente di ruolo, piuttosto che restare un aspirante tale, è l’ambizione di chiunque si accosti al mondo dell’insegnamento. Affinché, tuttavia, non resti solo un sogno, occorre conseguire prima l’abilitazione all’insegnamento, requisito imprescindibile per partecipare al concorso scuola. 

Una volta conseguita la laurea ed ottenuto un titolo valido per l’accesso ad una classe di concorso, la strada da fare è ancora piuttosto lunga e difficile.

Mandati definitivamente in soffitta i 24 CFU nelle materie antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche, per coloro che vogliono insegnare nella scuola secondaria di primo e di secondo grado la Riforma del reclutamento dei docenti introdotta dall’ex Ministro Bianchi prevede il conseguimento dell’abilitazione attraverso la frequenza dei nuovi percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU (DPCM del 4 agosto 2023). Resta tutto invariato, di contro, per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia e Primaria.

Tuttavia, una volta in possesso dei requisiti d’accesso necessari, gli aspiranti docenti possono inserirsi nelle graduatorie scolastiche per il conferimento degli incarichi di supplenza: 

Oppure, in alternativa, hanno la possibilità di ricorrere agli interpelli, che hanno preso il posto della Messa a disposizione (MAD). Il tutto, ovviamente, in attesa di partecipare ad un concorso a cattedra.

Che cos’è l’abilitazione insegnamento?

L’abilitazione all’insegnamento è – insieme al titolo di studio di accesso – uno dei requisiti fondamentali per poter diventare docenti e per ottenere la stabilizzazione di ruolo a tempo indeterminato. 

Inoltre, l’abilitazione consente agli insegnanti ancora in cerca di cattedra di inserirsi nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI.

A partire dal 1° gennaio 2025 sarà, inoltre, un requisito fondamentale per partecipare ai concorsi a cattedra.

L’abilitazione permette, infatti, di avere la precedenza nello scorrimento delle graduatorie per l’assegnazione degli incarichi di supplenza e, di conseguenza, di ricevere incarichi più lunghi e che garantiscono una maggiore stabilità rispetto alle altre fasce.

Cosa vuol dire essere abilitati all’insegnamento?

Per essere abilitati, gli aspiranti docenti devono possedere:

Scuola dell’infanzia e primaria

  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria (vecchio o nuovo ordinamento);
  • Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola magistrale (solo scuola dell’Infanzia) o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002;

Scuola secondaria di primo e di secondo grado  

  • Laurea di vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Magistrale di nuovo ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia delle Belle Arti di vecchio ordinamento, Diploma di scuola superiore (solo per gli Insegnanti Tecnico-Pratici, ITP) – coerenti con le classi di concorso per cui si concorre;
  • Percorsi abilitanti di cui al DPCM del 4 agosto 2023. 

Come si ottiene l’abilitazione all’insegnamento?

Iscriversi nelle GPS è già un buon risultato, ma la strada verso la cattedra di ruolo è ancora lunga. Tra certificazioni informatiche e linguistiche, master e corsi di perfezionamento tesi ad accumulare punti in modo da migliorare il proprio posizionamento nelle GPS e aumentare, di conseguenza, le possibilità di ottenere una supplenza.

Il vero obiettivo è, tuttavia, l’unico requisito in grado di garantire la stabilizzazione a tempo indeterminato, ovvero l’abilitazione all’insegnamento.

Tra l’altro l’abilitazione garantisce anche l’inserimento nella prima fascia delle GPS che assicura maggiori opportunità di ottenere un incarico di supplenza a lunga durata. 

In passato esistevano tutta una serie di percorsi formativi con tirocinio per conseguire l’ambita abilitazione: Ssis, Tfa e Fit. In seguito, più precisamente a partire dal 28 aprile 2020, il Miur stabilì che l’unico modo per ottenere l’abilitazione all’insegnamento fosse quello di partecipare al concorso scuola e superarlo; non necessariamente vincerlo.

Infatti, gli aspiranti docenti che avrebbero superato le prove, ma non fossero rientrati tra i posti messi a bando, avrebbero ugualmente conseguito l’abilitazione all’insegnamento, pur non ottenendo un contratto a tempo indeterminato. 

Fino all’entrata in vigore della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti introdotta dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) che ha introdotto i percorsi abilitanti. Inoltre, una volta esaurita la fase transitoria (31 dicembre 2024), a partire dal 1° gennaio 2025 l’abilitazione all’insegnamento rappresenterà a tutti gli effetti un requisito di accesso ai concorsi a cattedra.  

Quanto è importante l’abilitazione all’insegnamento?

L’abilitazione è, come già osservato, l’unico requisito che permette la stabilizzazione a tempo indeterminato di un aspirante docente. 

Si tratta, in altri termini, di un passaggio fondamentale ed imprescindibile per chiunque ambisca ad ottenere una cattedra di ruolo. 

Da ribadire, tuttavia, che, almeno per quanto concerne la scuola dell’infanzia e primaria, il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (comprensivo di tirocinio finale) costituisce già un titolo abilitante. 

Non così, invece, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per la quale è stato introdotto l’obbligo di acquisire l’abilitazione all’insegnamento attraverso il superamento dei percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU.

Per quanto concerne, invece, l’abilitazione all’insegnamento relativa ai posti su Sostegno è indispensabile frequentare un TFA, ovvero un Tirocinio formativo attivo per ottenere la necessaria specializzazione: solo dopo sarà possibile partecipare ai concorsi scuola.  

L’abilitazione all’insegnamento: l’accesso alla professione docente

Sul sito del Miur è possibile trovare maggiori informazioni relative alle modalità di accesso alla professione di insegnante nelle scuole:

  • assunzioni a tempo indeterminato, attraverso due graduatorie: Graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e Graduatorie ad esaurimento, a ciascuna delle quali è destinato il 50% dei posti conferibili annualmente autorizzati;
  • conferimento delle supplenze, attraverso le Graduatorie ad esaurimento (per i contratti a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche) e attraverso le graduatorie di istituto (per le supplenze brevi o per le supplenze che non è stato possibile conferire attraverso le Graduatorie ad esaurimento).

un gruppo di studenti in corridoio

L’abilitazione con i 60 CFU 

Con l’approvazione della legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) per ottenere l’abilitazione all’insegnamento bisogna conseguire i 60 CFU al posto del classici 24 CFU.

L’obiettivo dichiarato del nuovo modello di reclutamento, sponsorizzato dall’ex Ministro Bianchi, ma sostanzialmente confermato anche dall’attuale capo del dicastero di viale Trastevere Giuseppe Valditara, è quello di aumentare la consapevolezza dei neolaureati che vogliono diventare insegnanti. Una volta conseguita l’abilitazione, la stessa avrà durata illimitata

Da precisare, tuttavia, che l’abilitazione non costituisce in alcun modo un titolo di idoneità, né tantomeno dà diritto al reclutamento al di fuori di quelle che sono le classiche procedure concorsuali. Per accedere al ruolo a tempo indeterminato, infatti, occorrerà sempre passare dai concorsi scuola

Dai 60 CFU ai 24 CFU

La Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti voluta, sostenuta e difesa dall’ex Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e poi confermata anche dal suo erede Giuseppe Valditara, ha portato alcune significative novità per il mondo scuola.

A partire dall’introduzione dei 60 CFU e dal conseguente addio dei 24 CFU dopo appena cinque anni dall’emanazione del cosiddetto “Decreto 24 CFU”.

Tuttavia, sebbene la legge n. 79/2022 sia già entrata in vigore il 30 giugno 2022, è previsto un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2024. In questa fase sarà ancora possibile, quindi, utilizzare i 24 CFU (purchè conseguiti entro il 31 ottobre 2022) come requisito di accesso ai concorsi a cattedra.  

La Riforma Bianchi

Ma cosa sono i 60 CFU? Sono dei crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche che costituiscono a tutti gli effetti un percorso di formazione abilitante per docenti.

Tale percorso potrà essere svolto sia durante il percorso di studi, in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo, sia dopo aver ottenuto la laurea. 

Previsti, inoltre, anche un periodo di tirocinio nelle scuole e una prova finale comprensiva di una lezione simulata.  

Pertanto, alla luce delle novità introdotte dalla Riforma BIanchi, i nuovi requisiti per diventare docente sono:

  • laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso abilitazione di 60 CFU + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva

Il nuovo percorso di formazione abilitante: cos’è e come funziona

In relazione al nuovo percorso di formazione abilitante (60 CFU), l’articolo 44 della legge 79/2022 stabilisce:

  • Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito dalle università ovvero dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore. Anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. 
  • Si può accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. 

Come cambia l’abilitazione all’insegnamento con i 60 CFU?

L’introduzione dei 60 CFU comporterà inevitabilmente dei cambiamenti nell’ambito delle procedure finalizzate al reclutamento dei docenti.

Nello specifico, la Riforma Bianchi prevede:

  • un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA); 
  • un concorso pubblico nazionale annuale, indetto su base regionale o interregionale; 
  • un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Il percorso di formazione dei 60 CFU sarà organizzato direttamente dagli Atenei attraverso i centri universitari di formazione iniziale, in stretta relazione con il sistema scolastico. 

Lo stesso prevede anche un tirocinio diretto da svolgersi nelle scuole (20 CFU). Mentre almeno 10 CFU dovranno essere necessariamente conseguiti nell’area pedagogica. 

Infine, prima di ottenere l’ambita abilitazione, l’aspirante docente dovrà affrontare e superare una prova conclusiva che prevede anche una lezione simulata.  

I 60 CFU sono a numero chiuso? 

L’intenzione – dichiarata e mai nascosta – dell’ex Ministro Bianchi era quella di applicare una maggiore selettività nell’ambito del mondo scolastico e, in particoalre, per quanto riguarda l’accesso ai percorsi abilitanti.

E i 60 CFU a numero programmato (non chiuso) rispecchiano, appunto, questa esigenza che, tuttavia, rischia di compromettere per molti aspiranti docente il sogno di una cattedra a lungo coltivato. 

Di volta in volta, in pratica, il Ministero comunicherà alle Università la stima dei dati relativi al fabbisogno di insegnanti del sistema scolastico italiano per il triennio successivo ed è proprio sulla base di questi ultimi che verrà deciso il numero dei posti disponibili. 

Ad ogni modo, non è prevista alcuna prova preselettiva, piuttosto, sarà stilata una graduatoria sulla base dei titoli e dei servizi.   

alcuni studenti seduti sulle scale con libri e computer aperti

La fase transitoria prevista dalla Riforma Bianchi: che cos’è?

Abbiamo già detto che gli effetti della Riforma Bianchi non saranno immediati. Come sempre in questi casi, è, infatti, prevista una fase transitoria che durerà fino al 31 dicembre 2024

Fino ad allora tutti coloro che sono in possesso dei “vecchi” 24 CFU (purché acquisiti entro il 31 ottobre 2022) potranno utilizzarli per partecipare al concorso scuola, al TFA Sostegno e all’aggiornamento delle GPS 2024. 

Gli stessi avranno, tuttavia, l’obbligo – una volta eventualmente superato il concorso – di integrare i restanti CFU entro il primo anno di insegnamento (con contratto a tempo determinato). 

Ma la Riforma contempla anche delle eccezioni. 

La riforma del reclutamento docenti e i precari storici con 3 anni di servizio: la situazione attuale

La prima eccezione prevista dalla Riforma Bianchi è quella riservata ai cosiddetti precari storici, ovvero agli aspiranti docenti con almeno 3 annualità di servizio – anche non continuativi – negli ultimi 5 anni, purché almeno un’annualità sia stata svolta sulla specifica classe di concorso e che abbiano svolto almeno 180 giorni complessivi di servizio.  

A loro sarà, infatti, concesso di accedere al concorso senza l’obbligo di ulteriori crediti formativi. Ma, una volta superato il concorso, dovranno acquisire almeno 30 CFU durante il primo anno di immissione in servizio con contratto a tempo determinato e, quindi, affrontare anche la prova finale del percorso universitario di formazione iniziale per conseguire l’abilitazione all’insegnamento. 

Le eccezioni per ottenere una seconda abilitazione

Un trattamento di favore è riservato anche ai docenti già in possesso di un’abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione e coloro che hanno ottenuto la specializzazione sul sostegno. 

Secondo quanto stabilito dalla Riforma Bianchi, gli stessi potranno conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione limitandosi ad acquisire soli 30 CFU

Anche per loro, una volta superato il concorso, scatterà l’obbligo di conseguire ulteriori 30 CFU e di superare la prova finale prima dell’immissione in ruolo a tempo indeterminato. 

Abilitazione insegnamento e TFA Sostegno

Per diventare insegnante di Sostegno è necessario conseguire la relativa specializzazione che si può ottenere solo frequentando il Tirocinio Formativo Attivo, meglio noto come TFA Sostegno, e poi affrontare il concorso.

Si tratta, molto più semplicemente, di un periodo di formazione teorico-pratica (a numero chiuso) della durata di un anno da svolgere presso le principali università italiane. 

Le prove del Concorso TFA Sostegno

Il Tirocinio Formativo Attivo è strutturato in 60 CFU (crediti formativi universitari) da acquisire in non meno di 8 mesi.

Nello specifico, le prove di accesso consistono in: 

  • Test preselettivo di 60 quesiti – almeno 20 dei quali sulle competenze linguistiche – con 5 opzioni di risposta (di cui soltanto una esatta);
  • una o più prove scritte o pratiche (a discrezione delle singole università) su competenze didattiche, socio-psico-pedagogiche, empatia e intelligenza emotiva, creatività, competenze organizzative e giuridiche);
  • una prova orale sui contenuti della prova scritta o pratica. 

Struttura del TFA Sostegno

Per quanto concerne la struttura del TFA Sostegno, la stessa è così articolata: 

  • Formazione su insegnamento (36 CFU): Didattica, Pedagogia, Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Istituzioni di diritto pubblico, Neuropsichiatria infantile;
  • Laboratori (9 CFU);
  • Tirocinio diretto e indiretto (12 CFU);
  • Prova finale (3 CFU).

Il superamento del TFA Sostegno non conferisce in alcun modo l’abilitazione all’insegnamento su Sostegno. Semplicemente permette di ottenere i titoli/requisiti di accesso utili sia ai fini delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sia dei concorsi scuola per diventare a tutti gli effetti docente di ruolo.

Solo con la vincita del relativo concorso, dunque, gli insegnanti possono acquisire la necessaria abilitazione. E per partecipare al concorso stesso è, appunto, imprescindibile aver prima conseguito il TFA Sostegno.  

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