Il superamento dell’anno di formazione e prova del personale docente è subordinato allo svolgimento di 180 giorni di servizio effettivo, di cui 120 devono essere dedicati alle attività didattiche.
Il DM n. 226/2022, ancora in corso di registrazione, riporta disposizioni per quanto riguarda il percorso di formazione e prova in servizio del personale docente ed educativo ed individua le modalità di svolgimento del test finale, le procedure ed i criteri di valutazione del percorso.
Le nuove disposizioni si applicano, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, a tutti i docenti che dovranno svolgere l’anno di prova, anche per coloro i quali sono tenuti a ripetere tale anno di prova anche se sono stati immessi in ruolo negli anni precedenti.
SOMMARIO
ToggleNuovo percorso di formazione e prova
Le attività da svolgere, la documentazione da produrre e le modalità di valutazione riguardo il nuovo percorso di formazione e prova, sono:
- bilancio di competenze iniziale;
- patto per lo sviluppo professionale;
- attività formative (per un totale di 50 ore): incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore); laboratori formativi (12 ore); “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore); formazione on-line (20 ore)
- portfolio professionale;
- bilancio di competenze finale;
- colloquio e test finale innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
- espressione parere da parte del Comitato;
- valutazione finale del dirigente scolastico.
Quindi, per considerare superato il periodo di formazione e prova è necessario che si siano svolti almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui almeno 120 giorni devono essere dedicati alle attività didattiche.
Nell’eventualità che tale numero di giorni non vengano raggiunti dal candidato, egli non potrà essere ammesso al test finale e al colloquio dinanzi al comitato, perciò il periodo di prova verrà rinviato.
Giorni di servizio e attività didattiche
Nel calcolo dei 180 giorni di servizio effettivamente prestato rientrano:
- tutte le attività collegate al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche;
- scrutini;
- esami;
- ciascun altro impegno relativo al servizio;
- il primo mese del periodo di astensione obbligatoria del servizio per gravidanza.
Invece, saranno esclusi dal calcolo i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo siano essi fruiti.
Rientrano nel calcolo dei 120 giorni relativi alle attività didattiche quelli:
- di effettivo insegnamento;
- impiegati presso la sede di servizio per qualsiasi altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Infatti, rientrano nelle attività didattiche anche:
- consigli di classe,
- collegi docenti,
- riunioni di dipartimento,
- colloqui con i genitori (incontri programmati per l’intera classe),
- incontri dedicati alle attività del docente in anno di prova,
- incontri di formazione.
Docenti in part-time
Per i docenti in regime di part-time il numero di giorni va ridotto proporzionalmente. Perciò, in caso di prestazione lavorativa con orario inferiore a quello di cattedra, i giorni relativi al servizio e attività didattica necessari per considerare superato l’anno di prova vengono proporzionalmente ridotti.
Un docente in part-time, perciò, deve cumulare 90 giorni di servizio, 60 dei quali dedicati alle attività didattiche.