Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) è intervenuto con decisione contro le pratiche commerciali invasive nelle piattaforme scolastiche e ha imposto un rigoroso divieto di pubblicità sui registri elettronici. La nota ufficiale del 21 novembre 2025 chiarisce in modo definitivo che banner, spot e link promozionali non possono trovare spazio in strumenti destinati esclusivamente alla didattica e alle comunicazioni istituzionali con le famiglie.
Nuove regole sul divieto di pubblicità sui registri elettronici e tutela della privacy
L’intervento di Viale Trastevere si è reso necessario a seguito di numerose segnalazioni riguardanti la comparsa di annunci commerciali all’interno dei software di gestione scolastica e delle relative applicazioni mobili.
Il divieto di pubblicità sui registri elettronici nasce, infatti, dalla constatazione che diverse piattaforme ospitavano contenuti promozionali, spesso veicolati tramite banner o collegamenti a siti esterni, del tutto estranei alle funzioni educative.
Le nuove disposizioni mirano a sanare una situazione che rischia di alterare la concorrenza tra operatori economici e, aspetto ancor più delicato, di compromettere la protezione dei dati personali di studenti e genitori.
I Dipartimenti ministeriali hanno, quindi, sollecitato un’azione immediata per garantire che l’utilizzo di tali strumenti rimanga confinato all’ambito strettamente istituzionale, in modo da eliminare qualsiasi interferenza di natura commerciale.
Finalità educative e limiti ai contenuti extra-didattici
La nota ufficiale del MIM n. 8916 del 21 novembre 2025 richiama esplicitamente le indicazioni già fornite nella precedente nota del 4 aprile 2025 e ribadisce che le piattaforme digitali devono servire unicamente per l’organizzazione didattica e le comunicazioni ufficiali.
Il divieto di pubblicità sui registri elettronici si estende a qualsiasi servizio non aderente a tali obiettivi e, pertanto, esclude tassativamente iniziative di marketing, anche se rivolte al personale scolastico.
La nota elenca puntualmente le tipologie di contenuti proibiti, tra cui figurano mini-giochi, oroscopi, chat non essenziali e rinvii a siti di terze parti per la vendita di prodotti o servizi, inclusi corsi di preparazione o materiale didattico.
I software in uso nelle scuole svolgono una funzione pubblica essenziale e il trattamento dei dati al loro interno deve essere improntato alla massima sicurezza, evitando cessioni di informazioni a terzi non strettamente necessarie al funzionamento tecnico del servizio.

Gli obblighi di vigilanza per i Dirigenti nell’applicazione del divieto
L’applicazione del divieto di pubblicità sui registri elettronici richiede un ruolo attivo e vigile da parte dei vertici delle istituzioni scolastiche.
I Dirigenti Scolastici e i gestori delle scuole paritarie sono chiamati a effettuare con urgenza una verifica approfondita delle condizioni contrattuali e delle modalità operative dei software adottati.
L’attività di controllo deve accertare l’assenza totale di forme di pubblicità commerciale o proposte di servizi non connessi alle finalità educative.
Qualora venissero riscontrate irregolarità, è necessario richiedere formalmente e per iscritto ai fornitori l’immediata rimozione di banner o link non conformi e vigilare successivamente sull’effettiva esecuzione di quanto intimato.
La mancata osservanza di queste disposizioni costituisce una violazione delle direttive ministeriali e un potenziale rischio per la trasparenza del servizio pubblico offerto alle famiglie.



