Graduatorie di istituto, supplenze su posti di potenziamento

Graduatorie di istituto

In seguito ad un’assenza temporanea del docente titolare, vediamo quando è possibile coprire delle supplenze su posti di potenziamento dalle Graduatorie di Istituto.

I posti di potenziamento sono destinati all’ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche secondo quanto previsto dalla legge n. 107/2015.

I posti di potenziamento, una volta che vengono assegnati alle scuole, confluiscono nell’organico dell’autonomia delle medesime. 

È, poi, compito del dirigente scolastico assegnare docenti nei suddetti posti. 

Utilizzo di tali posti e cattedre

I posti di potenziamento possono essere utilizzati ai fini di:

  • copertura insegnamenti curriculari;
  • completamento di spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria;
  • completamento di singoli spezzoni da abbinare alla stessa autonomia scolastica.

Secondo l’articolo 28 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, l’orario di insegnamento dei docenti può essere destinato anche allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa, dopo aver assicurato la copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici.

É possibile che un insegnante sia impiegato su una cattedra o su un posto:

  • interamente dedicato al potenziamento;
  • composto di ore sia di potenziamento, sia di ore curriculari.

Supplenze sui posti di potenziamento

Come è già risaputo, l’attribuzione delle supplenze temporanee avviene tramite la consultazione delle Graduatorie di Istituto.

La nuova Ordinanza Ministeriale, per quanto riguarda le supplenze sui posti di potenziamento dispone che i posti di potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze temporanee.

Perciò, quando un docente impiegato su un posto di potenziamento dovesse assentarsi:

  • non è possibile nominare un supplente dalle GI, se il posto/cattedra è costituito da sole ore di potenziamento;
  • è possibile nominare un supplente dalle Graduatorie d’istituto, se il posto/cattedra è costituito da ore di potenziamento e ore curriculari, ma il supplente può essere nominato per le sole ore curricolari.

Invece, per quanto riguarda le supplenze al 30/06 e al 31/08, esse vengono assegnate dalle GaE e, in caso di incapienza delle GaE, dalle GPS. Solo nell’eventualità di esaurimento di tali graduatorie, le suddette supplenze potranno essere assegnate dalle GI.

L’assegnazione delle supplenze da GaE e GPS avviene tramite procedura informatizzata. Infatti, a tal fine, l’aspirante supplente dovrà presentare l’apposita istanza.

L’eventuale nomina dell’aspirante non potrà avvenire su posto di potenziamento, ma sulla disponibilità presente a scuola, sempre seguendo il principio secondo il quale, una volta assegnati ad una determinata istituzione scolastica, i posti di potenziamento confluiscono indistintamente nell’organico di autonomia della stessa scuola. Sarà poi il dirigente scolastico ad occuparsi di assegnare il docente sul posto di potenziamento oppure su posto curricolare.

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