Ad ogni periodo di supplenza di almeno 16 giorni sono riconosciuti 2 punti nelle graduatorie GPS. Tuttavia, il punteggio attribuito cambia a seconda che si tratti di servizio specifico o aspecifico.
SOMMARIO
ToggleDifferenza tra servizio specifico e servizio aspecifico
La differenza tra i due tipi di servizio è spiegata nella Tabella Valutazione Titoli:
- il servizio specifico è il servizio svolto sulla propria classe di concorso per la quale si è inseriti in graduatoria o per posti su sostegno relativi allo stesso grado scolastico. In caso di servizio annuale, esso viene valutato al massimo dei punti, cioè 12.
- Il servizio aspecifico, invece, riguarda un servizio di supplenza svolto a scuola, ma per altre classi di concorso rispetto alle quali si è iscritti: il punteggio sarà conteggiato la metà, a differenza della classe di concorso per la quale è stato prestato servizio, che è specifico, perciò il punteggio sarà pieno.
Valutazione titoli di servizio
I titoli di servizio, dunque, com’è noto, sono valutati ai sensi di quanto è disposto secondo l’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 e delle allegate tabelle di valutazione, opportunamente distinte per fascia e grado di istruzione, nonché delle indicazioni fornite dal ministero con la nota 1290 del 22 luglio 2020 e con la successiva nota n.1550 del 4 settembre 2020.
Il Ministero ha fornito apposite indicazioni con le note sopracitate e un’apposita FAQ riguardo i servizi svolti contemporaneamente.
Tale FAQ riporta:
D. Avendo insegnato contemporaneamente su due classi di concorso, posso far valere il punteggio come specifico su entrambe le classi di concorso?
R. Sì.
Si deduce che il servizio prestato contemporaneamente su due classi di concorso è valutato su entrambe le classi di concorso come specifico.
Un punteggio per servizio specifico è di 2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni. Il massimo di punti che si possono ottenere per un anno è 12.
Valutazione del servizio aspecifico
Per quanto riguarda i servizi aspecifici, il Ministero ha fornito indicazioni con la nota n. 1550 del 4 settembre 2020, dove si legge:
Si ribadisce quanto riportato nella nota 22 luglio 2020, n. 1290: il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti. Il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi aspecifici, tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti.
Se viene svolto soltanto un servizio aspecifico, di norma il punteggio è dimezzato, perciò verrà attribuito 1 punto per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annuali.
Perciò, nell’eventualità si svolgano più servizi aspecifici nello stesso anno scolastico, i 12 punti potranno essere raggiunti per ogni classe di concorso facendo la somma del numero dei servizi aspecifici svolti.
Valutazione del servizio prestato senza titolo
É da precisare che il servizio di supplenza prestato a scuola senza il titolo di studio è valido solo se al momento della presentazione della domanda, l’aspirante è in possesso di tale titolo.
Per quanto riguarda, invece, il servizio su sostegno senza titolo di specializzazione:
se non si possiede il titolo di specializzazione su sostegno al momento dell’iscrizione o aggiornamento in GPS, il precedente servizio prestato su sostegno senza possedere il titolo non è valutato.
Le stesse regole si applicano per supplenze su sostegno da Messa a Disposizione senza possedere il titolo di specializzazione.