Prima di ottenere l’ambita cattedra di ruolo, la vita degli aspiranti docenti è costellata da graduatorie, corsi, supplenze e concorsi. Tra formazione, punteggi e servizi. Sfuggire alla morsa delle graduatorie è per loro praticamente impossibile. Sia che si tratti di GaE (Graduatorie ad esaurimento), di GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze) o di GI (Graduatorie d’Istituto).
SOMMARIO
Toggle- Che cosa sono le Graduatorie di Istituto? Differenza tra GI e GPS
- Graduatorie di istituto scuola
- Graduatorie di istituto docenti
- Graduatorie di istituto. Supplenze di Sostegno
- Dove si vedono le Graduatorie di istituto?
- Aggiornamento Graduatorie di istituto Miur. Come iscriversi nelle Graduatorie di istituto?
- Come funzionano le Graduatorie d’Istituto?
- Quando si ricorre alle Graduatorie d’Istituto?
- GI ed elenchi aggiuntivi GPS
- Graduatorie di istituto: come funzionano. Convocazioni supplenze
- Supplenze. Convocazione da Graduatorie di istituto
- Graduatorie di istituto scuola primaria
- Come fare ricorso alle Graduatorie di istituto?
- Supplenze scuola: le sanzioni in caso di rinuncia, abbandono o rifiuto
- GI: sanzioni. Cosa succede se si rifiuta una supplenza?
- Altri casi per rinuncia, abbandono o rifiuto delle supplenze scuola
Che cosa sono le Graduatorie di Istituto? Differenza tra GI e GPS
A differenza delle GPS – utilizzate per le supplenze annuali (31 agosto) e per quelle sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) – le Graduatorie d’Istituto sono usate principalmente per le supplenze brevi (quali malattia o maternità).
Si tratta di elenchi che vengono predisposti all’interno di tutti gli istituti scolastici sulla base delle istanze presentate dagli aspiranti insegnanti già inseriti nelle GaE e nelle GPS.
Sono di stretta competenza delle segreterie scolastiche.
Attualmente le GI sono disciplinate dall’ordinanza ministeriale n.. 112 del 06/05/2022.
Graduatorie di istituto scuola
Più nello specifico, il dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di istituto per:
- supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle Graduatorie a esaurimento (GaE) e nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);
- supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente;
- supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.
Graduatorie di istituto docenti
Le Graduatorie d’istituto sono articolate in tre fasce:
- Graduatorie di istituto prima fascia: comprende i docenti iscritti nelle Graduatorie a esaurimento (GaE);
- Graduatorie di istituto seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione iscritti nelle Graduatorie provinciali di supplenza (GPS) di prima fascia;
- Graduatorie di istituto terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento e iscritti nelle Graduatorie provinciali di supplenza (GPS) di seconda fascia.
Graduatorie di istituto. Supplenze di Sostegno
Per quanto riguarda, invece, le fasce delle Graduatorie d’istituto relative al sostegno, le stesse sono articolate nel seguente modo:
- Prima fascia: docenti specializzati inclusi nelle Graduatorie ad esaurimento (GaE);
- Seconda fascia: docenti specializzati inseriti nella prima fascia delle GPS Sostegno;
- Terza fascia: docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle GPS Sostegno che abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di Sostegno nel relativo grado.
Dove si vedono le Graduatorie di istituto?
Le GI relative ai vari insegnamenti vengono pubblicate nell’Albo di tutte le istituzioni scolastiche.
É, inoltre, possibile consultare gli elenchi anche sul sito Istanze On line del Miur collegandosi alla propria area personale. Una volta fatto login bisognerà, quindi, selezionare “Altri servizi/Graduatorie di istituto” in modo da poter prendere visione del proprio posizionamento nelle scuole scelte.
Aggiornamento Graduatorie di istituto Miur. Come iscriversi nelle Graduatorie di istituto?
In occasione dell’ultimo aggiornamento delle GPS (chiuso il 31 maggio scorso), tutti i docenti interessati hanno potuto presentare contestualmente anche la richiesta di iscrizione nelle correlate Graduatorie d’Istituto.
Indicando, nella stessa provincia scelta per le GPS, fino ad un massimo di 20 istituzioni scolastiche per ciascun posto comune, classe di concorso e posto di sostegno cui ha titolo.
Inoltre, come specificato dall’articolo 11 dell’O.M. 112/2022, “le Istituzioni scolastiche prescelte per l’inclusione nella prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l’iscrizione nelle GPS”.
Per quanto riguarda gli aspiranti docenti della scuola dell’infanzia e primaria, gli stessi possono indicare, in riferimento alle 20 scuole scelte, sino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi. Dovranno, inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.
Come funzionano le Graduatorie d’Istituto?
Le Graduatorie d’Istituto rappresentano un prezioso strumento nelle mani del dirigente scolastico. Quest’ultimo, infatti, vi attinge per l’assegnazione di:
- supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie provinciali di supplenza
- supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente
- supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.
Quando si ricorre alle Graduatorie d’Istituto?
Per quanto concerne l’assegnazione degli incarichi di supplenza da parte degli uffici scolastici territoriali occorre, tuttavia, fare un’ulteriore precisazione.
Nell’ambito dei conferimenti relativi alle supplenze annuali (31 agosto) e a quelle fino al termine dell’anno scolastico (30 giugno), infatti, gli UST ricorrono in via prioritaria alla nomina dalle Graduatorie ad esaurimento (GaE). E a seguire dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
Sono in caso di esaurimento o di incapienza delle GaE e delle GPS i dirigenti scolastici potranno attingere alle Graduatorie d’Istituto.
Tuttavia, i dirigenti scolastici hanno la possibilità di ricorrere direttamente alle GI per tutte le necessità diverse dalle supplenze annuali e da quelle fino al termine dell’anno scolastico. Ovvero, per tutte le supplenze temporanee con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
GI ed elenchi aggiuntivi GPS
L’O.M. 112/2022 prevede anche che “nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l’anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia”.
Nell’articolo 11 viene, quindi, precisato come in occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, l’aspirante che non sia già inserito nelle Graduatorie d’Istituto per il relativo insegnamento effettua le operazioni di scelta delle sedi ed è collocato in un elenco aggiuntivo delle relative GI di seconda fascia.
Infine, “gli aspiranti che risultano già inseriti nelle GPS e che, in ragione del conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle GI, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte”.
Graduatorie di istituto: come funzionano. Convocazioni supplenze
Come per le altre graduatorie, anche per le Graduatorie d’istituto si fa ricorso alla procedura informatizzata per l’assegnazione degli incarichi di supplenza. La stessa permette, infatti, di verificare la situazione di occupazione totale o parziale degli aspiranti docenti in modo da convocare solo chi è nelle condizioni di poter accettare.
L’utilizzo della procedura, come già ribadito, è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza. Bisogna, tuttavia, tenere presente alcuni aspetti legati al termine di preavviso.
Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante.
Mentre per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore.
Supplenze. Convocazione da Graduatorie di istituto
Una volta espletate le fasi preliminari e acquisite le disponibilità degli aspiranti docenti, il dirigente scolastico individua il destinatario della supplenza. Ovviamente, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Quindi, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva. Salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
Da ricordare, inoltre, che per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.
Infine, nel caso di esaurimento delle Graduatorie di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorità reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.
Graduatorie di istituto scuola primaria
Un altro aspetto importante legato alle Graduatorie d’istituto è quello relativo alle supplenze conferite sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono anche all’insegnamento della lingua inglese.
In questo caso, infatti, sulla base della posizione occupata in graduatoria, l’incarico viene assegnato:
- agli aspiranti che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;
- agli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria;
- agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
- agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2;
- agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016; agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola primaria bandito con DD n. 498 del 2020, limitatamente a coloro che hanno raggiunto la soglia di idoneità all’insegnamento della lingua inglese;
- agli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 che abbiano conseguito la relativa idoneità ai sensi dell’articolo 8, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 ottobre 2018.
Come fare ricorso alle Graduatorie di istituto?
Per quanto riguarda la presentazione di eventuali reclami, gli aspiranti docenti hanno a disposizione 10 giorni a partire dalla pubblicazione degli elenchi provvisori.
Gli stessi potranno, pertanto, chiedere la rettifica di eventuali errori riscontrati. Sia per quanto concerne la valutazione dei titoli, sia per quanto riguarda il punteggio finale.
A questo punto la scuola interessata avrà a disposizione un massimo di quindici giorni di tempo per pronunciarsi in merito al reclamo stesso. Anche in questo caso a partire dalla data data di pubblicazione delle GI provvisorie. Dopodiché le Graduatorie d’istituto diventano definitive.
É, pertanto, importante monitorare costantemente il sito e verificare l’esattezza dei dati onde evitare che scadano i termini utili per il ricorso.
Supplenze scuola: le sanzioni in caso di rinuncia, abbandono o rifiuto
É bene tenere presente che rinunciare, abbandonare o, addirittura, rifiutare una supplenza comporta sempre delle conseguenze. L’obiettivo è quello di garantire la continuità didattica agli alunni, limitando al minimo i loro disagi.
Ma la necessità di introdurre delle sanzioni è legata anche all’esigenza di tutelare il lavoro degli uffici scolastici e di evitare inutili perdite di tempo che comporterebbero solo dei ritardi nell’assegnazione definitiva di una supplenza e della conseguente presa di servizio.
Ecco, quindi, che l’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 – che ha disciplinato l’ultimo aggiornamento delle GPS per il biennio 2022/2024 – prevede al riguardo tutta una serie di sanzioni. Tra l’altro inasprite rispetto a quelle precedentemente in vigore.
Le sanzioni stesse sono, ovviamente, diverse a seconda della graduatoria di appartenenza.
GI: sanzioni. Cosa succede se si rifiuta una supplenza?
L’eventuale rinuncia a una proposta contrattuale (o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento) comporta per l’aspirante docente la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutto l’anno scolastico in corso. Tanto per posto comune che per posto di Sostegno.
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, equivale ad una rinuncia esplicita.
Infine, l’abbandono del servizio è punito con la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Altri casi per rinuncia, abbandono o rifiuto delle supplenze scuola
Oltre alle sanzioni di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente, l’ordinanza ministeriale n. 112/2022 prevede anche altri casi particolari.
L’O.M. contempla, infatti, la possibilità per gli aspiranti docenti assunti per una supplenza da GI di lasciare l’incarico per accettare un’altra supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). In questo caso, senza incorrere in nessuna sanzione.
Per coloro che sono stati eventualmente licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, è prevista, invece, la cancellazione da tutte le graduatorie (Gae, GPS e GI).
La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui gli aspiranti docenti siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver documenti falsi o comunque viziati da invalidità non sanabile.
Sono, inoltre, esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle GI anche gli aspiranti insegnanti dispensati dal servizio per il mancato superamento del periodo di prova, oppure per incapacità didattica. Ma solo con relativamente alla stessa classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio.
Infine, come precisato dal Miur con la circolare del 29 luglio 2022, le supplenze assegnate tramite MAD (Messa a disposizione) sono soggette – in caso di rinuncia, abbandono o rifiuto – alle stesse sanzioni applicate per le GaE, le GPS e le GI.