Il docente che ha stipulato un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ha diritti e doveri specifici in caso di malattia.
Questa guida completa, basata sulle disposizioni del CCNL 2019/2021, chiarisce per quanto tempo sia possibile conservare il posto, il trattamento economico spettante, nonché le modalità di comunicazione delle assenze.
SOMMARIO
ToggleConservazione del Posto in Caso di Malattia
Secondo l’art. 35, comma 3 del CCNL 2019/2021, i docenti con contratto fino al 30 giugno hanno diritto alla conservazione del posto per un massimo di 9 mesi complessivi, calcolati in un triennio scolastico mobile.
Il periodo di assenza viene conteggiato considerando i tre anni precedenti alla data di conclusione della malattia in corso. La durata del trattamento economico è distribuita nel modo seguente:
- Primo mese di malattia: retribuzione piena.
- Secondo e terzo mese: retribuzione al 50%.
- Dal quarto al nono mese: conservazione del posto senza assegni.
- Dal nono mese: scioglimento del contratto.
È importante sapere che:
- I periodi di assenza parzialmente retribuiti non interrompono l’anzianità di servizio.
- I periodi non retribuiti, invece, ne interrompono il calcolo.
Comunicazione dell’Assenza e Obblighi del Lavoratore
Per garantire la corretta gestione delle assenze, il docente deve rispettare alcune regole, ovvero:
- Tempestività: l’assenza deve essere comunicata all’istituto prima dell’inizio dell’orario di lavoro, salvo impedimenti comprovati.
- Certificato medico: il certificato deve essere trasmesso dal medico in via telematica attraverso i servizi dell’INPS.
- Indirizzo di reperibilità: il docente deve fornire un indirizzo per le eventuali visite fiscali.
Queste disposizioni consentono alla scuola di gestire in modo trasparente le assenze e al docente di esercitare i propri diritti senza incorrere in sanzioni.
La disciplina delle assenze per malattia dei docenti con contratto fino al 30 giugno è chiara e tutela i lavoratori nel rispetto dei limiti normativi. È fondamentale conoscere i propri diritti e adempiere agli obblighi di comunicazione per evitare problematiche durante il periodo di malattia.
Cosa succede in caso di gravi patologie?
In base al comma 9 dell’art. 17 del CCNL, le assenze per malattia dovute a gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti godono di una tutela particolare:
- Esclusione dal conteggio dei giorni di malattia per i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e i giorni di assenza causati dalle conseguenze certificate delle terapie.
- Retribuzione piena garantita per tutti i giorni di assenza sopra indicati, indipendentemente dalla durata complessiva dell’assenza per malattia.
Questa disposizione riconosce la particolare gravità di tali situazioni e garantisce una tutela economica e lavorativa adeguata per i docenti che si trovano ad affrontare terapie invalidanti.
Periodo di assenza per malattia e conseguente retribuzione
Segue uno schema riassuntivo circa i periodi di assenza previsti per malattia e le relative retribuzioni, divise per categorie di docenti in base alla tipologia di contratto stipulato.
Periodo di assenza per malattia | Docenti di ruolo | Docenti con contratti al 30/06 o al 31/08 | Supplenze temporanee |
Primi 30 giorni | Piena retribuzione | Piena retribuzione | Retribuzione al 50% |
2° e 3° mese | Piena retribuzione | Retribuzione al 50% | Scioglimento del contratto |
Dal 3° al 9° mese | Piena retribuzione | Nessuna retribuzione ma con diritto al mantenimento del posto | |
Dal 9° al 12° mese | Retribuzione al 90% | Scioglimento del contratto | |
Dal 13° al 18° mese | Retribuzione al 50% | ||
Dopo il 18°mese | Nessuna retribuzione ma con diritto al mantenimento del posto |