Il CCNI 2025/28, in conformità con il D.lgs. 297/94, disciplina – fra le altre cose – le procedure per la restituzione dei docenti al ruolo di provenienza in caso di passaggio di ruolo. La disposizione, nota come mobilità professionale, regola le condizioni e i criteri per la richiesta di rientro nel ruolo precedente.
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SOMMARIO
ToggleNovità del CCNI 2025/28
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo – CCNI – relativo alla mobilità per il triennio 2025-2028 è stato firmato il 29 gennaio 2025 e introduce diverse modifiche.
Tra queste: l’applicazione di nuove precedenze; l’aggiornamento delle tabelle di valutazione dei punteggi e l’estensione delle deroghe per i docenti soggetti a vincoli.
Fra le innovazioni più rilevanti, si segnalano modifiche relative ai passaggi di ruolo per i docenti di sostegno e la possibilità di presentare domanda anche per coloro che, in precedenza, erano vincolati da norme più rigide.
Requisiti e condizioni per il passaggio di ruolo
Il nuovo articolo 4 del CCNI 2025/28 definisce i requisiti richiesti per il passaggio di ruolo:
- Passaggio su posto comune: è necessario aver superato l’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità e possedere l’abilitazione per il nuovo ruolo richiesto (nel caso della scuola secondaria, occorre l’abilitazione nella classe di concorso di riferimento).
- Passaggio su posto di sostegno: oltre al superamento dell’anno di prova, è richiesta la specializzazione per il grado scolastico di destinazione. Per questa categoria, non è più necessaria l’abilitazione specifica, garantendo un allineamento con le regole di accesso al TFA sostegno per la scuola secondaria.
Secondo il DM n. 226/2022, tutti i docenti che ottengono il passaggio di ruolo devono affrontare un periodo di formazione e prova.
Tuttavia, esistono alcune eccezioni: chi rientra in un ruolo precedentemente occupato e ha già completato tale periodo o il percorso FIT ex DDG 85/2018, non è tenuto a ripeterlo.
In tutti gli altri casi, l’anno di prova rappresenta un passaggio obbligatorio per consolidare il nuovo incarico.
Restituzione al ruolo di provenienza
Il D.lgs. 297/94, all’articolo 515, permette ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo di chiedere, su base volontaria, la restituzione al ruolo precedente. Il nuovo CCNI conferma questa possibilità e ne dettaglia i criteri:
- La richiesta di rientro può essere presentata solo nel primo anno di servizio nel nuovo ruolo;
- La restituzione avviene nella provincia di titolarità precedente;
- Il rientro diventa effettivo a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo alla richiesta;
- Le domande vanno inoltrate al Dirigente preposto all’USR, rispettando le scadenze stabilite dall’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità;
- La restituzione è possibile solo su posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità ordinaria;
- Il docente che chiede il rientro non deve aver presentato domande di trasferimento o ulteriori passaggi di ruolo;
- Chi ottiene la restituzione riprende la propria carriera con la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata restando nel ruolo di provenienza;
- In assenza di posti disponibili, la richiesta di rientro non può essere accolta.
Tempistiche e procedure per il 2025/26
Per l’anno scolastico 2025/26, i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel 2024/25 possono presentare richiesta di restituzione nel rispetto delle scadenze indicate nella futura Ordinanza Ministeriale sulla mobilità.
Se accolta, la restituzione avrà effetto dal 1° settembre 2025, consentendo ai docenti di riprendere servizio nel loro ruolo precedente e nella provincia di provenienza, se disponibile.