La Legge 104/92 riconosce ai lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di permessi retribuiti per assistere un familiare con grave disabilità.
Tuttavia, per i docenti con contratto part-time verticale o con spezzone orario, il numero di giorni di permesso può subire una riduzione proporzionale. Vediamo in quali casi e secondo quali criteri si applica questa riduzione.
SOMMARIO
TogglePermessi 104/92: chi ne ha diritto e come funzionano
L’articolo 33, comma 3, della Legge 104/92, come modificato dal D.lgs. 105/2022, stabilisce che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, possono usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere un familiare con disabilità grave. Questo diritto è riconosciuto a:
- Coniuge, convivente di fatto, parte dell’unione civile;
- Parenti o affini entro il secondo grado;
- Parenti o affini entro il terzo grado, in assenza o impossibilità del familiare più prossimo.
Con l’abolizione del referente unico, più persone aventi diritto possono alternarsi nella fruizione dei permessi, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese.
Riduzione dei giorni di permesso in caso di part-time verticale o spezzone orario
Non tutti i docenti lavorano a tempo pieno: alcuni hanno contratti di part-time o spezzoni orari. In questi casi, si distinguono due situazioni:
1. Part-Time Orizzontale: nessuna riduzione
Se il docente lavora tutti i giorni della settimana, ma con un numero di ore inferiore rispetto all’orario completo, ha diritto all’intero monte di tre giorni di permesso.
2. Part-Time Verticale: riduzione proporzionale
Se il docente lavora solo alcuni giorni della settimana, il numero di permessi spettanti dipende dalla percentuale di giorni lavorati rispetto alla settimana scolastica.
Se il docente lavora più del 50% dei giorni settimanali, ha diritto all’intero monte di tre giorni di permesso. Ad esempio, chi lavora 4 giorni su 6 non subisce alcuna riduzione.
In definitiva, il calcolo dei permessi spettanti si effettua seguendo le indicazioni della circolare INPS n. 133/2000 e della giurisprudenza in materia. Per conoscere l’esatto numero di giorni spettanti, è consigliabile rivolgersi all’ufficio del personale della propria scuola o all’INPS.