I permessi Legge 104 per personale ATA per assistere familiari con disabilità sono disciplinati dal CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024. Con il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, la gestione dei permessi è diventata più flessibile: ora è possibile utilizzare le ore in modo frazionato, coprendo anche solo alcune parti della giornata lavorativa.
Vediamo tutte le regole, le modalità di calcolo e le novità introdotte per garantire piena trasparenza e facilità di utilizzo.
Permessi Legge 104 per personale ATA: cosa è previsto
I permessi Legge 104 per personale ATA, all’articolo 33, comma 3, riconoscono ai lavoratori della scuola il diritto a tre giorni di congedo mensile retribuito per assistere familiari con handicap grave. Ecco i punti salienti:
- La legge originaria prevede la fruizione dell’intero giorno lavorativo.
- I giorni possono essere usufruiti in maniera continuativa o alternata, ma senza distinzione di ore.
- Il diritto è riconosciuto sia ai dipendenti a tempo indeterminato sia, in alcuni casi, a quelli a tempo determinato.
La normativa costituisce il quadro di riferimento, ma non specifica la possibilità di frazionare le ore, cosa che è stata chiarita dal CCNL 2024.
Le novità del CCNL Istruzione e Ricerca 2024 sui permessi Legge 104 per personale ATA
Il CCNL del 18 gennaio 2024 ha introdotto una modalità innovativa di fruizione dei permessi Legge 104 per personale ATA:
- Ore frazionate: fino a un massimo di 18 ore mensili, il personale ATA può utilizzare le ore di permesso anche all’interno della stessa giornata, ad esempio un’ora al mattino e due ore nel pomeriggio.
- Gestione flessibile: questa possibilità consente di conciliare meglio le esigenze lavorative con quelle familiari, senza dover sacrificare un’intera giornata.
- Compatibilità con la legge: le modifiche non sostituiscono la normativa di legge, ma rappresentano un’opzione aggiuntiva per una gestione più personalizzata dei permessi.
L’Aran ha confermato che questa modalità è pienamente legittima, purché il totale mensile non superi le 18 ore previste dal contratto.
Come calcolare i permessi frazionati
La modalità di calcolo dipende dalla scelta tra giornata intera o permesso orario. Per la giornata intera, viene considerato uno dei tre giorni mensili previsti dalla legge 104, indipendentemente dall’orario effettivo di lavoro.
Per le ore frazionate, il permesso viene conteggiato in base alle ore effettivamente utilizzate. È possibile suddividerle tra mattina e pomeriggio, sempre rispettando il limite mensile di 18 ore.
Un esempio pratico: Mattina: 2 ore, Pomeriggio: 3 ore → totale 5 ore del monte mensile di 18. Una singola ora di permesso al mattino per appuntamenti medici, senza perdere l’intera giornata lavorativa. Altri aspetti da considerare sono:
- Comunicazione all’istituto: il personale ATA deve richiedere i permessi con anticipo alla segreteria o al dirigente scolastico, indicando modalità e frazionamento orario.
- Cumulabilità e compatibilità: i permessi legge 104 non si cumulano con ferie o permessi ordinari. Non possono essere utilizzati per altri motivi diversi dall’assistenza a familiari con handicap grave.
- Situazioni particolari: per assistenza a più familiari, si applicano regole specifiche e bisogna verificare la priorità del diritto.
I permessi orari possono essere concordati con il dirigente scolastico in base alle esigenze organizzative della scuola.
Vantaggi della fruizione frazionata
La fruizione frazionata comporta dei vantaggi, tra cui:
- Flessibilità: consente di gestire appuntamenti medici o esigenze familiari senza perdere l’intera giornata di lavoro.
- Ottimizzazione del monte ore: con 18 ore mensili, è possibile coprire più giornate in modo parziale.
- Conciliazione lavoro-famiglia: garantisce un equilibrio migliore tra impegni professionali e responsabilità assistenziali.
In definitiva, la fruizione dei permessi legge 104 per il personale ATA è diventata più chiara e flessibile grazie al CCNL 2024. La possibilità di usare ore frazionate nella stessa giornata consente di gestire al meglio gli impegni lavorativi e le necessità familiari, sempre nel rispetto dei limiti di legge e contrattuali.
Una conoscenza accurata di normativa e contrattazione collettiva è fondamentale per garantire il diritto all’assistenza senza penalizzare la propria attività professionale.

