Sta sollevando forti reazioni la recente comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia che, in merito alla proroga dei contratti del personale ATA con scadenza al 30 giugno, esclude la possibilità per i lavoratori di usufruire delle ferie maturate.
La questione ha attirato l’attenzione della Uil Scuola Rua, che ha denunciato l’illegittimità della misura, chiedendo un immediato intervento da parte del Ministero. Il dibattito accende nuovamente i riflettori sul delicato equilibrio tra esigenze organizzative scolastiche e diritti contrattuali dei lavoratori.
Diritto alle ferie: un principio costituzionale non negoziabile
Al centro della disputa c’è il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite, tutelato non solo dal contratto collettivo nazionale di categoria ma anche dalla Costituzione italiana.
L’articolo 36, infatti, sancisce il diritto irrinunciabile al riposo annuale, mentre il Codice Civile, all’art. 2109, prevede che la fruizione delle ferie debba essere concordata tenendo conto tanto delle esigenze del servizio quanto degli interessi del dipendente.
Secondo la Uil Scuola Rua, la comunicazione dell’USR Lombardia impone un’inaccettabile rinuncia preventiva a questo diritto fondamentale nel momento in cui vincola la proroga del contratto alla rinuncia delle ferie residue.
Si tratta di una posizione ritenuta non solo contraria alla normativa vigente, ma anche alla giurisprudenza consolidata, che ha più volte ribadito l’obbligo di garantire al personale scolastico la possibilità di usufruire delle ferie maturate.
In alternativa, il personale è autorizzato a chiedere il diritto alla relativa monetizzazione qualora non fosse possibile usufruire delle ferie per esigenze di servizio.
Le richieste del sindacato e i possibili scenari
Paolo Pizzo, segretario nazionale della Uil Scuola Rua, ha chiesto un intervento urgente del Ministero dell’Istruzione per sollecitare una rettifica formale della nota lombarda.
Secondo il sindacato, ogni proroga contrattuale deve avvenire nel rispetto del contratto collettivo e delle tutele fondamentali del lavoratore, senza che vi siano forzature o condizioni che comprimano i diritti acquisiti.
Nel dettaglio, il CCNL attualmente in vigore stabilisce che il personale ATA ha diritto, in proporzione al servizio prestato, a 32 giorni di ferie all’anno.
La fruizione deve essere compatibile con le esigenze scolastiche, ma non può essere esclusa per norma amministrativa. In caso di impossibilità oggettiva a godere del periodo di riposo, il dipendente ha comunque diritto alla liquidazione economica delle giornate residue.
La controversia potrebbe non restare isolata. Se non verrà risolta in tempi brevi, rischia di creare un precedente pericoloso per il futuro trattamento contrattuale del personale scolastico precario, in particolare in un periodo delicato come quello estivo in cui maturano le ferie e si decide la continuità dei contratti.
 
					 
 
			
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

