Le tabelle di valutazione riguardo la mobilità, mettono in preventivo l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo mobilità una tantum di 10 punti.
Le domande di mobilità docenti, come previsto dall’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale che disciplina la mobilità anno scolastico 2023/2024 e le modalità applicative alle disposizioni riportate dal CCNI 2022/2025, potranno essere presentate dal 6 al 21 marzo 2023, grazie alla piattaforma Istanze Online.
SOMMARIO
TogglePunteggi mobilità
I docenti interessati al trasferimento partecipano ai movimenti basandosi sulle eventuali precedenze di cui fruiscono. Le precedenze si possono applicare soltanto ai trasferimenti, tranne la prima (relativa a non vedenti ed emodializzati), che è valida anche per quanto riguarda i passaggi di ruolo o di cattedra.
I punteggi necessari per partecipare a tali movimenti sono dovuti all’anzianità di servizio, ai titoli generali e alle esigenze di famiglie.
Punteggio aggiuntivo a chi non ha usufruito di mobilità
Il regolamento prevede che, per un triennio a partire dalle operazioni di mobilità a partire dall’anno scolastico 2000/2001 e fino all’anno scolastico 2007/2008, i docenti in questione non abbiano presentato domanda di trasferimento o passaggio di ruolo. Oppure che, pur avendola presentata, l’abbiano poi revocata. A costoro è riconosciuto una tantum un punteggio aggiuntivo di 10 punti.
Perciò, tali 10 punti aggiuntivi riguardano i docenti che non abbiano presentato domanda di mobilità per un triennio nell’arco temporale che va dall’anno scolastico 2000/2001 all’anno scolastico 2007/2008.
Il punteggio aggiuntivo sarà riconosciuto anche nel caso in cui nel suddetto arco temporale sia stata presentata domanda che sia stata, poi, revocata entro i termini previsti.
In definitiva, affinché sia maturato il suddetto punteggio è necessario che sia prestato servizio nella stessa scuola per almeno quattro anni, incluso l’anno di arrivo.
Quando spetta il punteggio aggiuntivo mobilità
I 10 punti aggiuntivi spettano anche nel caso in cui, nel periodo preso in considerazione, sia ottenuto un trasferimento in una provincia diversa.
Il punteggio aggiuntiva spetta, inoltre, ai docenti che, sempre nel periodo sopracitato, abbiano presentato, in ambito provinciale:
- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nell’ottennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1, del CCNI.
Quando è possibile perdere il punteggio aggiuntivo
Una volta acquisito il punteggio aggiuntivo, può essere perso nel caso in cui, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale si ottenga il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. Se tale trasferimento non avviene, la semplice domanda non farà perdere il punteggio.
Il punteggio aggiuntivo non è perso nemmeno da:
- Docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferiti a domanda condizionata che ottengono, durante il periodo di fruizione della precedenza di cui ai punti II e V, comma 1, del CCNI (cioè nell’ottennio successivo al predetto trasferimento), una delle seguenti opzioni:
- il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità;
- il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda;
- l’assegnazione provvisoria.
- Docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata che, durante il periodo di cui sopra, non chiedono il rientro nella scuola di precedente titolarità.
Il diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo deve essere attestato con dichiarazione personale. In tale dichiarazione andranno riportati gli anni nei quali non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.
Il modello di dichiarazione è da reperire nella sezione del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dedicata alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA.