Come lo scorso anno, anche per l’anno scolastico 2022/2023, tutti coloro i quali lo scorso settembre abbiano stipulato un contratto a tempo indeterminato perché assunti dalle GPS o perché vincitori di concorso, dovranno svolgere l‘anno di prova e formazione in modo da poter ottenere la conferma in ruolo.
Tuttavia, in molti si chiedono cosa accadrebbe se l’anno di prova non dovesse essere superato.
SOMMARIO
ToggleProcedura da seguire per l’anno di prova
La novità sta nell’introduzione del test finale che i neoimmessi dovranno superare, unitamente alla valutazione positiva da parte del dirigente scolastico e del comitato di valutazione.
Per essere più precisi possibile, la procedura che porta al superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio necessita di diversi step:
- convocazione Comitato per la valutazione dei docenti
- colloquio
- test finale
- espressione parere Comitato
- valutazione dirigente scolastico
- conferma o non conferma in ruolo
Per decretare o meno la conferma in ruolo del docente ai fini del superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, il docente sarà, poi, sottoposto ad un test finale ed alla valutazione da parte del dirigente scolastico.
Mancato superamento del test finale o valutazione negativa anno di prova
Nell’eventualità in cui non ci sia il superamento del test finale, o in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico dovrà emettere un provvedimento di ripetizione del periodo di formazione e di prova.
L’anno di prova può essere ripetuto soltanto una volta.
Infatti, l’articolo articolo 13, comma 1, del D.lgs. 59/2017, modificato dal DL n. 36/2021 (convertito in legge n. 79/2022) riporta:
“In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile”.
Il dirigente scolastico nel provvedimento di ripetizione del percorso deve necessariamente:
- indicare gli elementi critici emersi;
- individuare le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti nel caso della conferma in ruolo.
Attività da ripetere nel secondo anno di prova
Nell’ambito del secondo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il docente dovrà ripetere le medesime attività già effettuate durante il primo periodo di prova, incluse le attività di formazione, il colloquio e il test finale.
Nello specifico si tratta di ripetere, quindi:
- bilancio di competenze iniziale redatto dal docente in anno di prova in collaborazione con il tutor;
- patto per lo sviluppo professionale, stabilito tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, sentito il docente tutor, sulla base del bilancio di competenze iniziale; in esso sono definiti gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le previste attività formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole;
- attività formative (per un totale di 50 ore):
- incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore)
- laboratori formativi (12 ore)
- peer to peer e osservazione in classe (12 ore)
- formazione on-line (20 ore)
- portfolio professionale;
- bilancio di competenze finale, stilato dal docenti in anno di prova con la supervisione del docente tutor, al fine di registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate e gli sviluppi ulteriori da ipotizzare;
- colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
- test finale (contestualmente al colloquio) innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
- espressione parere da parte del Comitato;
- valutazione finale del dirigente scolastico.
Verifica da parte del dirigente tecnico
Oltre alle suddette attività già svolte, nel secondo percorso è aggiunta obbligatoriamente una verifica da parte di un dirigente tecnico. Tale novità è necessaria per acquisire ciascun utile elemento di valutazione all’idoneità del docente.
La verifica viene conclusa da una relazione redatta dal dirigente tecnico in questione che diventa parte integrante della documentazione che sarà esaminata dal comitato per la valutazione dei docenti al termine del secondo periodo di prova.
La valutazione da parte del dirigente scolastico, del secondo periodo di prova può prevedere:
- il riconoscimento di idoneità delle competenze professionali e, di conseguenza la conferma in ruolo, a condizione di superamento del test finale;
- mancato riconoscimento della suddetta idoneità riguardo le competenze professionali e relativa non conferma in ruolo ai sensi della vigente normativa.
La normativa, prevede inoltre, che nell’eventualità si manifestino gravi lacune di carattere culturale, pedagogico, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico possa richiedere prontamente apposita visita ispettiva.