Riforma ITS: fase transitoria

Riforma ITS

È stato emanato il Decreto Ministeriale n. 259 in data 30 dicembre 2023. Esso stabilisce le direttive per la fase transitoria della riforma ITS.

Una fase di durata triennale a partire dalla data di entrata in vigore della Legge 15 luglio 2022, n. 99, del 27 luglio 2022. Tutti gli aspiranti docenti del settore tecnico necessitano di comprendere alcuni elementi base della suddetta situazione.

Un ambito che ultimamente ha fatto parlare molto di sé. Le prospettive del Ministero dell’Istruzione sono quelle di valorizzarlo al meglio.

Il motivo è abbastanza semplice dato che il contesto tecnico è in grado di ampliare le potenzialità lavorative dei futuri diplomati e, quindi, aumentare l’industria italiana.

La fase transitoria

La riforma ITS è essenziale per il rinnovamento degli istituti tecnici. Gli stessi sono indispensabili per poter aumentale le possibilità industriali del Paese.

In base alle disposizioni enunciate nell’articolo 8 del decreto n. 88/2023, si conferma l’applicazione delle regole relative alle prove di verifica conclusiva.

Ciò è valido per i percorsi formativi di quinto e sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), a partire dal periodo accademico 2023/2024.

Le Fondazioni ITS Academy hanno introdotto significative modifiche nei processi di rilascio delle certificazioni e dei diplomi. A partire dal 20 giugno 2023, gli studenti possono richiedere la certificazione delle competenze acquisite.

Tale situazione si verifica anche in caso di non completamento del percorso o d’insuccesso nelle prove finali. Conferendo maggiore flessibilità al riconoscimento delle abilità acquisite.

Un’altra innovazione è la possibilità di certificare le competenze acquisite dagli studenti. Questo avviene durante tirocini formativi e attività lavorative al di fuori dei percorsi formativi. 

Questa estensione del riconoscimento ufficiale offre agli studenti opportunità di valorizzazione professionale più ampie.

Contestualmente, sono state introdotte nuove disposizioni riguardanti i modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate. Inclusi il diploma di specializzazione superiore e il modello EUROPASS diploma supplement.

Tali disposizioni saranno applicate con effetto immediato. I nuovi modelli saranno rilasciati per i titoli conseguiti a partire dalle prove di verifica terminate dopo il 20 giugno 2023.

Questi cambiamenti rappresentano un passo avanti nell’adattamento del sistema educativo alle esigenze degli studenti. Dando maggiore flessibilità e riconoscimento delle competenze acquisite sia in ambito accademico che pratico.

Disposizioni ministeriali

La riforma ITS, e la relativa fase transitoria, trova le sue conferme all’interno della normativa italiana. A tale aspetto ci pensa il Decreto Ministeriale n. 191 del 4 ottobre 2023.

Si parla anche della definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

L’articolo 16 è interamente dedicato alla fase transitoria. Lo stesso afferma i seguenti punti:

  • 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo pari a tre anni, si intendono temporaneamente accreditate le Fondazioni ITS Academy di cui all’articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e successive modifiche e integrazioni;
  • 2. Le Fondazioni non rientranti nel sopracitato articolo 14, ai fini dell’accreditamento, rispettano i requisiti e le procedure di accreditamento previste dal presente decreto;
  • 3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le regioni recepiscono, nell’ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, i requisiti e gli standard minimi definiti a livello nazionale, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per l’accreditamento degli ITS Academy costituiti e riconosciuti come Fondazioni di partecipazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del presente decreto, che facciano riferimento ad un’area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, e che siano inclusi nella programmazione regionale dell’offerta formativa. Le regioni definiscono altresì le procedure per la sospensione e la revoca dell’accreditamento;
  • 4. Le regioni trasmettono al Ministero dell’istruzione e del merito l’atto di recepimento delle disposizioni del presente decreto nell’ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione;
  • 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, fino all’adozione di una propria disciplina per l’accreditamento degli ITS Academy da parte delle regioni, le Fondazioni costituite e riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, presentano domanda di accreditamento alla regione di riferimento e al Ministero dell’istruzione e del merito. Entro sessanta giorni, la regione di riferimento verifica la sussistenza dei requisiti e degli standard minimi di accreditamento di cui al presente decreto e propone al Ministero dell’istruzione e del merito l’accoglimento o il rigetto della richiesta. Il Ministero dell’istruzione e del merito si esprime nei trenta giorni successivi.

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