La scuola italiana è sommersa da pratiche burocratiche di una certa rilevanza. Ne è una prova il pagamento delle supplenze brevi.
Infatti, le supplenze temporanee servono per garantire la continuità didattica agli alunni nel caso di assenze più o meno prolungate dei docenti titolari. Per tale ragione, sono regolate da una precisa normativa.
Le loro radici affondano nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Le stesse servono per poter distribuire le cattedre rimaste provvisoriamente vuote.
Da qui, però, scaturisce la necessità di comprendere come avvenga il pagamento delle supplenze brevi. Una nozione decisamente importante per tutti gli aspiranti docenti e non solo.
Il pagamento delle supplenze brevi
La questione del pagamento delle supplenze brevi è strettamente correlata a quella dei docenti precari. Questi ultimi, infatti, hanno visto il versamento dello stipendio tra il 18 e il 19 gennaio 2024.
Eppure, i suddetti professionisti erano in cattedra da ottobre 2023 senza alcuna forma di stipendio. Da qui si comprende perfettamente la portata del problema qui rappresentato.
La questione si aggrava se si pensa che in realtà, dei 5 mesi di lavoro, in realtà ne sono stati retribuiti solamente 2 in molteplici casi. La burocrazia del sistema di versamento, quindi, rallenta il pagamento delle supplenze brevi.
Una siffatta situazione non può che non generare malcontento tra i docenti e gli aspiranti tali. In ogni caso, per avere ulteriori delucidazioni bisogna osservare quanto affermato all’interno della Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023.
La nota ministeriale
Quindi, per avere maggiori informazioni sul pagamento delle supplenze brevi si può osservare quanto detto nella nota ministeriale menzionata in precedenza.
Il suo oggetto, infatti, è «A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024».
Al suo interno, inoltre, c’è un paragrafo dedicato alle supplenze brevi e saltuarie. Qui si afferma come garantire il corretto rispetto delle disposizioni del DPCM del 31 agosto 2016.
Lo si fa chiedendo all’ente scolastico di fare riferimento alle istruzioni tecniche e operative. Le stesse sono fornite dalla Direzione Generale, come specificato nella Circolare 6 – protocollo n. 16294 del 28 ottobre 2016.
L’obiettivo primario consiste nell’assicurare il tempestivo pagamento delle retribuzioni al personale scolastico supplente a breve e saltuario. Ciò entro un periodo massimo di 30 giorni.
Al termine del contratto di lavoro o al termine di ciascun mese per contratti di durata più estesa, il DSGA e il DS esaminano attentamente i dati trasmessi. Ciò entro 3 giorni lavorativi dalla fine del mese di riferimento.
Utilizzando il SIDI, essi concedono l’autorizzazione rapida per il pagamento, un passo che non è richiesto per gli incarichi di religione. Successivamente, trasmettono questa autorizzazione a NoiPA attraverso il medesimo sistema.
Il processo giunge a compimento con l’invio del contratto da parte di NoiPA, previamente autorizzato da DSGA e DS.
Contatto spedito al Sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato. Qui avviene la verifica della capacità finanziaria finale.
In caso di esito positivo, vengono generati i cedolini e si procede con la liquidazione delle retribuzioni mensili.
Nel caso in cui l’esito sia negativo, l’ufficio competente di questa Direzione Generale assegna le risorse finanziarie necessarie ai singoli POS dell’istituzione scolastica.
Ciò basandosi sul fabbisogno calcolato per ciascuna rata. Il tutto avviene nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti dalla normativa vigente.
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