Nel complesso meccanismo di reclutamento del personale scolastico, la tutela delle categorie protette e dei soggetti con disabilità occupa un ruolo di primo piano, regolato da normative specifiche che si intrecciano con l’Ordinanza Ministeriale. Comprendere esattamente come funzionano Riserva e Precedenza nelle GPS 2026 è fondamentale per gli aspiranti docenti che hanno diritto ai benefici delle leggi 68/99 e 104/92.
Questi istituti giuridici, pur avendo finalità di tutela simili, operano su piani diversi: la riserva agisce sul diritto all’assunzione entro certe percentuali, mentre la precedenza influisce sulla priorità nella scelta della sede lavorativa. In questa Guida analizzeremo nel dettaglio le procedure di dichiarazione, i requisiti stringenti previsti dalla nuova bozza dell’OM e le implicazioni delle sanzioni, che non risparmiano nemmeno i beneficiari di queste tutele.
Modalità di presentazione dell’istanza e Novità 2026
L’accesso all’aggiornamento delle Graduatorie GPS 2026 avverrà esclusivamente per via telematica, confermando l’abbandono definitivo di qualsiasi modalità cartacea.
Le istanze dovranno essere compilate e inoltrate tramite il Portale Unico del Reclutamento (inPA) o la piattaforma ministeriale “Istanze Online”.
Per accedere al sistema sarà indispensabile possedere credenziali digitali forti, ovvero SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
È essenziale verificare per tempo la validità delle proprie credenziali per evitare problematiche tecniche nei giorni di apertura delle finestre temporali, che saranno stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).
L’aggiornamento del 2026 introduce cambiamenti radicali.
Vige l’obbligo tassativo per tutti di presentare domanda di aggiornamento o permanenza, pena l’esclusione definitiva (abolizione del rinnovo automatico).
Il regime sanzionatorio si inasprisce drasticamente: l’abbandono del servizio comporta l’esclusione biennale totale da tutte le graduatorie.
Tra le altre novità figurano, inoltre:
- gli Interpelli (che sostituiscono definitivamente MAD): potranno partecipare tutti i docenti, anche senza aver compilato le 150 preferenze e anche in altre province;
- l’introduzione della II fascia per Educazione Motoria alla Primaria;
- la possibilità di iscriversi con riserva in I fascia per gli aspiranti docenti che frequentano percorsi abilitanti (per l’insegnamento su posto comune) o corsi di specializzazione sul sostegno (TFA), a patto di conseguire il titolo entro il 30 giugno 2026;
- la possibilità di dichiarare con riserva il servizio dell’anno in corso (2025-2026).
Un punto estremamente importante riguarda le Certificazioni Informatiche: mentre la bozza dell’OM limita la valutazione ai soli titoli Accredia (0,5 punti), il CSPI ha proposto di equiparare le certificazioni basate sui livelli avanzati del framework DigCompEdu a quelle linguistiche, attribuendo loro un punteggio molto più alto (3-4 punti) per premiare la competenza pedagogica.
Riserva dei posti: Legge 68/99 e requisiti nella Bozza OM
L’istituto della riserva dei posti è disciplinato dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e mira a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità o appartenenti a categorie protette.
Nel settore scolastico, questa tutela si applica sia alle immissioni in ruolo sia all’assegnazione delle supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Non si applica, invece, alle supplenze brevi e saltuarie conferite dalle graduatorie di istituto.
La Bozza dell’O.M., all’articolo 7 comma 4 lettera h, stabilisce regole precise per la dichiarazione di questo diritto.
I candidati che intendono avvalersi della riserva devono dichiarare, all’atto della presentazione della domanda per le GPS di I o II fascia, non solo il possesso della certificazione di invalidità, ma anche l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio (Centro per l’Impiego) in quanto disoccupati alla data di scadenza della presentazione della domanda.
Questo è un passaggio critico: l’iscrizione deve essere attiva al momento dell’invio dell’istanza.
Tuttavia, la norma prevede una tutela per chi è momentaneamente occupato con contratto a tempo determinato: in questo caso, l’aspirante dovrà indicare la data e la procedura della certificazione presentata in precedenza, mantenendo così il diritto alla riserva anche se lavora al momento della domanda.

Categorie beneficiarie della riserva
Il diritto alla riserva non è generico, ma spetta a specifiche categorie di cittadini elencate dalla normativa vigente.
Oltre agli invalidi civili (con percentuale di invalidità solitamente superiore al 46%), rientrano nel contingente riservato gli invalidi del lavoro o equiparati, gli invalidi di guerra e civili di guerra, e gli invalidi per servizio.
Sono inclusi anche i non vedenti e i sordomuti. Una quota è, inoltre, destinata agli orfani e vedove/i di caduti per guerra, servizio o lavoro, ai profughi, ai superstiti delle vittime del dovere e alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (o loro familiari).
Queste categorie hanno diritto a occupare una percentuale dei posti disponibili, scorrendo la graduatoria con priorità rispetto ai candidati non riservisti, pur nel rispetto delle quote provinciali.
La Precedenza nella Scelta della Sede (Legge 104/92)
Distinta dalla riserva è la precedenza nella scelta della sede, regolata dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
Questo beneficio non garantisce l’assunzione in sé (che dipende dal punteggio e dalla posizione in graduatoria), ma offre un vantaggio logistico una volta che si rientra nel contingente di nomina.
I candidati che assistono un familiare con disabilità grave o che possiedono un’invalidità personale con gravità (art. 3 comma 3) hanno diritto a scegliere la sede scolastica con precedenza rispetto agli altri aspiranti, ma solo all’interno del proprio turno di convocazione e limitatamente alle supplenze annuali o al 30 giugno.
È fondamentale chiarire che questa precedenza non ha alcun valore per le supplenze brevi gestite dai Dirigenti Scolastici tramite graduatorie di istituto.
Inoltre, la dichiarazione del possesso dei requisiti per la Legge 104 deve essere effettuata in una fase successiva rispetto all’aggiornamento delle GPS: essa va inserita nella domanda per l’attribuzione delle supplenze (la cosiddetta “scelta delle 150 preferenze“) che si compila solitamente in estate.
È in quella sede che il sistema permette di allegare o dichiarare gli estremi della documentazione che attesta la condizione di disabilità personale o l’assistenza al familiare, vincolando la priorità alla permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al beneficio.
Riserva e Precedenza nelle GPS 2026: Procedure e Sanzioni
La corretta gestione delle dichiarazioni è vitale per non perdere i diritti acquisiti.
Per quanto riguarda Riserva e Precedenza nelle GPS 2026, le procedure amministrative richiedono estrema attenzione:
- per la riserva, anche i docenti già inseriti nel biennio precedente devono imperativamente ripresentare la domanda di aggiornamento barrando le apposite caselle e confermando l’iscrizione al collocamento mirato o la condizione lavorativa attuale che giustifica la mancata iscrizione momentanea. Una dimenticanza in questa fase comporta la perdita dello status di riservista per tutto il biennio;
- per la precedenza, invece, l’attenzione si sposta sulla domanda estiva delle preferenze: omettere la dichiarazione della 104 in quella fase significa partecipare all’assegnazione delle sedi senza alcuna priorità, basandosi esclusivamente sul punteggio.
Infine, un aspetto spesso sottovalutato riguarda le sanzioni.
Il personale docente che usufruisce della riserva o della precedenza non gode di alcuna immunità rispetto alle regole generali di condotta previste dall’Ordinanza Ministeriale.
In caso di rinuncia a una supplenza conferita, di mancata presa di servizio nei tempi stabiliti dall’Amministrazione o, peggio, di abbandono del servizio dopo aver firmato il contratto, si applicano le medesime severe sanzioni previste per tutti gli altri candidati.
L’abbandono, in particolare, comporta l’esclusione da tutte le graduatorie per il biennio, facendo decadere di fatto l’utilità delle tutele possedute per quel periodo.






