Le criticità che riguardano il mondo della scuola sono numerose e molte di queste sono spesso oggetto di dibattito di insegnanti, personale ATA e membri del Governo.
Il vincolo triennale previsto per i docenti rientra sicuramente tra i temi più dibattuti: se, da una parte, ha l’obiettivo di garantire la continuità didattica, dall’altro può rivelarsi un vero e proprio ostacolo per alcune categorie di docenti.
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SOMMARIO
ToggleCos’è il vincolo triennale per i docenti?
Il vincolo triennale per i docenti, come si evince dalla stessa dicitura, prevede l’obbligo di permanenza nella scuola di assunzione per tutti i docenti neoassunti in ruolo e nella scuola di destinazione a seguito di richiesta di mobilità per i 3 anni successivi.
Questo vincolo riguarda non solo l’istituto, ma anche il tipo di posto e la classe di concorso e coinvolge anche il periodo di prova previsto per i docenti di sostegno.
Chi è soggetto al vincolo triennale?
Le categorie di docenti soggette al vincolo triennale sono parecchie e possono essere così raggruppate:
- i docenti immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria a qualunque titolo;
- i docenti neoassunti che stanno svolgendo l’anno di prova;
- i docenti che hanno richiesto e ottenuto la mobilità sia provinciale, sia interprovinciale.
Ciò significa che i docenti immessi in ruolo e coloro che hanno richiesto il trasferimento in altra sede devono rimanere nella scuola di assegnazione/destinazione per i successivi 3 anni.
Il vincolo triennale prevede l’obbligo di permanenza nella scuola di assunzione per tutti i docenti neoassunti in ruolo e nella scuola di destinazione a seguito di richiesta di mobilità per i 3 anni successivi.
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Come influisce il vincolo triennale sulla mobilità dei docenti?
Appare chiaro che un vincolo triennale di questa portata abbia grandi ripercussioni sulla mobilità dei docenti che, dopo aver preso una decisione, non hanno “via di fuga” per i 3 anni seguenti. Per essere più specifici, l’attuale CCNI prevede una serie di vincoli:
- vincolo triennale per i neoassunti, compresi i docenti provenienti da GPS I fascia sostegno: obbliga i docenti a rimanere per 3 anni nella sede di immissione in ruolo;
- vincolo triennale per mobilità soddisfatta su preferenza analitica: obbliga i docenti che, a seguito di domanda volontaria, si ritengono soddisfatti della sede di destinazione. In sostanza, i docenti che hanno espresso una chiara preferenza sulla scuola di destinazione e sono stati “accontentati” non possono presentare una nuova domanda di mobilità per i 3 anni successivi;
- vincolo triennale per mobilità interprovinciale soddisfatta anche su preferenza sintetica: si applica a tutti i docenti che hanno inviato domanda volontaria di mobilità, sono stati soddisfatti e hanno, nel frattempo, ottenuto la titolarità nella nuova sede. In questo caso possono presentare una nuova domanda solo dopo 3 anni dalla precedente.
In sostanza, prima di inoltrare una domanda di mobilità, i docenti devono essere estremamente sicuri e, contemporaneamente, valutare con molta attenzione il fatto che saranno vincolati, appunto, per i 3 anni successivi senza alcuna possibilità di cambiare le carte in tavola, salvo alcune eccezioni.
Deroghe al vincolo triennale ed eccezioni: esistono casi particolari?
Le eccezioni al vincolo triennale esistono, così come esistono casi particolari che permettono ai docenti di svincolarsi dall’obbligo e avere un’alternativa. La normativa, infatti prevede che:
- i docenti con figli di età inferiore ai 12 anni possono aderire alle procedure di mobilità finalizzate al ricongiungimento familiare;
- i docenti che devono prendersi cura, in qualità di caregiver, di persone con disabilità grave possono richiedere la mobilità volta al ricongiungimento familiare;
- i docenti con disabilità congiunta a invalidità civile superiore ai ⅔ o con minorazioni possono usufruire delle procedure di mobilità.
Durante il triennio cosiddetto vincolato, in ogni caso, i docenti neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione all’interno della provincia di titolarità.
Inoltre, dopo aver superato l’anno di prova, possono anche accettare supplenze sia al 30/06, sia al 31/08 su classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, a patto che siano in possesso dell’abilitazione necessaria.
Criticità e vantaggi legati al vincolo triennale per i docenti
Come accennato inizialmente, il vincolo triennale per i docenti è un argomento piuttosto controverso, caratterizzato da vantaggi e criticità che innescano pareri contrastanti tra loro.
Sicuramente, il fatto che i docenti siano “bloccati” per almeno 3 anni consecutivi nella stessa scuola è un grande vantaggio per gli studenti, perché si garantisce quella continuità didattica in grado di formare gli adulti del futuro e, soprattutto, dare il giusto supporto agli alunni con esigenze specifiche (e, per i quali, sono previsti insegnanti di sostegno).
D’altra parte, la criticità più grande riguarda le restrizioni in termini di mobilità: per ben 3 anni (che, in alcuni contesti, possono essere davvero tantissimi) i docenti non possono spostarsi o trasferirsi in altra sede, a meno che non sussistano motivazioni valide come il ricongiungimento familiare o una grave disabilità.
Certo, il fatto che i docenti, nonostante il vincolo triennale, possano comunque richiedere l’assegnazione provvisoria e, in caso di neoassunti, ottenere supplenze permette di tirare un sospiro di sollievo, ma purtroppo non basta.
Ecco perché i sindacati, già da parecchio tempo, si stanno mobilitando per far sì che la normativa venga rivista. In molti chiedono addirittura l’eliminazione del vincolo triennale, altri invece che vengano ridotte le restrizioni.
In ogni caso, al momento il vincolo triennale è ancora in vigore e i docenti non possono fare altro che attenersi alle limitazioni previste.