Il requisito dei 3 anni di servizio nel Concorso docenti PNRR3: Guida completa

Giuseppe Montone

13 Ottobre 2025

Il requisito dei 3 anni di servizio nel Concorso docenti PNRR3: docente durante una lezione in classe

Il requisito dei 3 anni di servizio nel Concorso docenti PNRR3: Guida completa

Quiz Concorso PNRR3

La pubblicazione dei decreti direttoriali n. 2938 e n. 2939 del 9 ottobre 2025 ha dato il via al concorso docenti, una procedura selettiva fondamentale per l’immissione in ruolo di nuovo personale nel sistema scolastico italiano. I candidati potranno inviare le relative domande di partecipazione – in modalità esclusivamente telematica – dalle ore 14:00 del 10 ottobre alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025. Tuttavia, un aspetto che ha generato numerose domande tra gli aspiranti docenti della scuola secondaria riguarda il requisito dei “3 anni di servizio nel Concorso docenti PNRR3”. La risposta arriva direttamente dalle FAQ ufficiali del MIM.  

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Requisiti di accesso per la scuola secondaria e l’importanza dei 3 anni di servizio

Per accedere ai posti comuni nella scuola secondaria, il bando del Concorso PNRR3 prevede due percorsi distinti: 

  • il primo richiede il possesso dell’abilitazione specifica per la classe di concorso desiderata; 
  • il secondo, invece, consente la partecipazione a chi possiede il titolo di studio idoneo alla classe di concorso richiesta, unitamente a tre anni di servizio, anche non continuativi, svolti nella scuola statale negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno deve essere specifico per la classe di concorso per cui si intende concorrere. 

Per “titolo di studio idoneo” si intende il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’accesso a quella specifica classe di concorso. Per quanto riguarda, invece, la condizione dei 3 anni di servizio nel Concorso docenti PNRR3, la stessa si conferma come via d’accesso prioritaria per i non abilitati.

Come si computa un anno di servizio: le direttive ministeriali

La normativa di riferimento per il calcolo dell’annualità di servizio è l’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99, che rimanda all’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94. 

Questa disposizione chiarisce che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come “anno scolastico intero” se ha avuto una durata di almeno 180 giorni, anche non continuativi. 

In alternativa, l’annualità si configura se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. 

Per la scuola dell’Infanzia, il MIM ha precisato (con nota n. 7526 del 24 luglio 2014) che il servizio si considera intero se svolto ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle attività educative. 

È essenziale sottolineare che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti per raggiungere i 180 giorni, i quali devono essere riferiti a un unico anno scolastico ai fini del computo dei 3 anni di servizio nel Concorso docenti PNRR3.

Il requisito dei 3 anni di servizio nel Concorso docenti PNRR3: alunni e docenti nel cortile della scuola

Quali sono i cinque anni utili e l’esclusione dell’anno in corso

Per l’applicazione del requisito dei “tre anni di servizio negli ultimi cinque”, il Ministero ha chiarito quali sono gli anni scolastici considerati validi. 

Sono inclusi: 

  • 2024/25; 
  • 2023/24; 
  • 2022/23; 
  • 2021/22, 
  • 2020/21. 

È importante evidenziare che l’anno scolastico 2025/26 è escluso dal computo per i 3 anni di servizio nel Concorso docenti PNRR3. 

Nello specifico, l’esclusione deriva dal fatto che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nessun candidato potrà vantare ancora 180 giorni di servizio per l’anno 2025/26, neppure in caso di assunzione dal 1° settembre. Pertanto, i candidati devono riferirsi ai servizi pregressi per soddisfare questa condizione.

Il servizio nella scuola statale: un vincolo fondamentale per i 3 anni di servizio

Un chiarimento irrinunciabile riguarda la natura del servizio che può essere dichiarato ai fini del requisito dei tre anni. I servizi devono essere stati svolti esclusivamente nella scuola statale

Non è ammesso il servizio prestato nelle scuole paritarie e non è considerata valida la formazione professionale per il computo dei 3 anni di servizio nel Concorso docenti PNRR3. 

Pertanto, anche se il servizio nelle scuole paritarie può essere utile per il punteggio in graduatoria (come specificato nella tabella B4 di valutazione dei titoli, con 2 punti per ogni anno di servizio prestato nel sistema nazionale di istruzione), esso non costituisce un requisito di accesso per i posti comuni della scuola secondaria, per i quali è richiesto un servizio nella sola scuola statale.

L’annualità di servizio specifica e le sue eccezioni

Per poter usufruire del requisito dei tre anni, è necessaria la presenza di un’annualità di servizio specifica, svolta nella scuola statale e nella classe di concorso per cui si presenta domanda. Questa condizione è determinante per l’ammissione al concorso. 

È stato chiarito che il servizio svolto alla scuola primaria senza possedere il titolo non è valido ai fini di questo requisito. 

Tuttavia, il servizio svolto attraverso la Messa a Disposizione (MAD) senza titolo, purché il titolo di accesso sia in possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, è considerato valido. 

In conclusione, i requisiti relativi al servizio sono mirati a garantire che i candidati possiedano un’esperienza pertinente e certificata all’interno del sistema scolastico statale, in particolare per i 3 anni di servizio nel Concorso docenti PNRR3.

I 3 anni di servizio nel Concorso docenti PNRR3: non sono richiesti per Infanzia, Primaria e ITP

È opportuno ribadire che il requisito dei “tre anni di servizio” non è richiesto per tutte le tipologie di posti. Per il concorso docenti per la scuola dell’Infanzia e Primaria, l’unico requisito di accesso è l’abilitazione. 

Il servizio, pur non essendo necessario per l’accesso, potrà comunque contribuire al punteggio in graduatoria. Analogamente, per i candidati delle classi di concorso ITP (Insegnanti Tecnico-Pratici), i requisiti di accesso si basano sul possesso del diploma (ai sensi del DPR 19/2016 e DM n. 259/2017) oppure sull’abilitazione. 

Anche in questo caso, il servizio svolto non è una condizione indispensabile per l’accesso, ma può rappresentare un vantaggio ai fini del punteggio in graduatoria finale.