CCNL ferie: novità

CCNL ferie

Delle grandi novità si sono affacciate sul mondo della scuola, in particolare per quanto concerne l’argomento CCNL ferie. Infatti, chi vuole operare nel settore educativo deve tenerne conto.

Il CCNL 2019-21 di recente pubblicazione ha apportato delle modifiche importanti per tutti coloro che lavorano nella scuola. Non solo docenti, quindi, ma anche personale ATA.

Per avere dei dettagli in merito, bisogna osservare e scandagliare quello che è l’articolo n. 35 del nuovo Contratto scuola. Lo stesso, infatti, è denominato Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato.

In un recente aggiornamento normativo, sono state ridefinite le modalità di fruizione delle ferie. Questo per il personale scolastico con contratto a tempo determinato.

Secondo le nuove disposizioni, i lavoratori temporanei hanno il diritto di beneficiare delle ferie in modo proporzionale al servizio prestato.

Assenze per malattia nel CCNL ferie

Nel merito del CCNL ferie rientra un fattore molto importante. Si tratta delle assenze per malattia del personale docente e ATA con contratto a tempo determinato.

Le stesse, stipulate sotto l’egida del dirigente scolastico, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 5 del Decreto Legislativo del 12 settembre 1983, n. 463. Questo è stato successivamente convertito e modificato dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Ai sensi di tali normative, il personale in questione ha il diritto di conservare il proprio posto per un periodo massimo di 30 giorni all’anno scolastico. Con una retribuzione pari al 50% dell’ordinario.

È importante sottolineare che tali giorni di assenza retribuiti sono garantiti entro i limiti temporali previsti dal contratto stesso. In altre parole, il personale in oggetto può usufruire di questo beneficio solo per la durata del contratto a tempo determinato.

In aggiunta, è fondamentale notare che le assenze per motivi di salute, anche se retribuite parzialmente. Non comportano alcuna interruzione nella maturazione dell’anzianità di servizio.

Ciò significa che, nonostante le assenze parzialmente retribuite, il personale accumula regolarmente l’anzianità di servizio. Ovviamente, con tutti gli effetti che ne derivano in termini di diritti e benefici collegati all’anzianità stessa.

Assenze per lutto e matrimonio

Altra importante argomento per il CCNL ferie è quello relativo alle assenze per lutto e matrimonio. Anche queste, infatti, sono regolamentate dalla normativa italiana.

In base alle disposizioni normative vigenti, il lavoratore menzionato nel presente articolo gode di un diritto. Ovvero, di beneficiare di tre giorni di permesso retribuito in caso di lutto.

Tale agevolazione è concessa in seguito alla perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e del convivente. Si applica anche in caso di soggetti appartenenti alla famiglia anagrafica e agli affini di primo grado.

Inoltre, il corpo insegnante e il personale ATA impiegato a tempo determinato hanno il diritto, nel corso della durata del loro contratto, a un altro congedo.

Si tratta di beneficiare di un congedo retribuito della durata di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Permessi orari personale ATA

Infine, per quanto concerne il CCNL ferie bisogna osservare i permessi orari rivolti al personale ATA. Tale compagine lavorativa può richiedere fino a 18 ore di permesso retribuito durante l’anno scolastico per ragioni di carattere personale o familiare.

Tali motivazioni devono essere debitamente documentate, anche tramite autocertificazione. Siffatti permessi:

  • non riducono le ferie;
  • non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
  • sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
  • non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti a ore. Fanno eccezione i permessi di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001;
  • possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
  • sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

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