Chiusure prefestive personale ATA: ferie, recuperi e lavoro agile tra CCNL, Cassazione e la petizione al Ministero

Rosalia Cimino

29 Ottobre 2026

Chiusure prefestive personale ATA

Chiusure prefestive personale ATA: ferie, recuperi e lavoro agile tra CCNL, Cassazione e la petizione al Ministero

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Con l’ordinanza n. 23608 del 20 agosto 2025 la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha ritenuto legittima l’imputazione a ferie di due giornate di chiusura prefestiva a un dipendente ATA. Il rapporto tra chiusure prefestive, personale ATA e lavoro agile torna d’attualità con i ponti di fine anno e con una petizione rivolta al Ministero dell’Istruzione e del Merito e alle organizzazioni sindacali.

Di seguito il quadro delle regole oggi in vigore.

Lezioni sospese, uffici aperti: la differenza tra docenti e ATA

La sospensione delle attività didattiche riguarda le lezioni e non coincide di per sé con la chiusura dell’istituto. Nel caso esaminato dalla Cassazione, infatti, le ore non lavorate nei giorni di chiusura andavano coperte con ferie, festività soppresse o recuperi, secondo il piano delle attività della scuola.

Secondo la petizione, nei giorni di sospensione per i docenti «si apre una pausa lavorativa (salvo attività programmate)», mentre per il personale ATA si apre «l’obbligo di recarsi comunque a scuola». I firmatari segnalano istituti «completamente vuoti e privi di studenti» e, in alcuni casi, servizio prestato in ambienti non riscaldati.

La petizione parla di una disparità di trattamento rispetto al corpo docente, che a giudizio dei firmatari tocca la dignità professionale di migliaia di lavoratori. Le occasioni citate sono i ponti, la Commemorazione dei Defunti e le festività natalizie e pasquali.

Chiusure prefestive personale ATA: come si coprono le ore non lavorate

Il riferimento organizzativo è il piano delle attività del personale ATA, previsto dall’art. 53 del CCNL 2006-2009. Nel caso deciso dalla Cassazione, il piano adottato dall’istituto indicava tre modalità di copertura delle ore non lavorate.

Modalità di copertura indicata nel pianoSituazione del dipendente nel caso deciso
Festività soppresseGià godute
Recupero di prestazioni aggiuntiveNessuna ora accumulata
FerieImputate dal dirigente, con decisione ritenuta legittima

Secondo la Corte, l’art. 53 non contiene previsioni che interferiscano con la decisione del dirigente scolastico sui giorni di chiusura. L’ordinanza ricorda inoltre che l’interpretazione del piano spetta al giudice di merito.

Va precisato che la vicenda riguarda due chiusure del 2012 e il piano di un singolo istituto. Le modalità concrete restano quindi quelle fissate dal piano delle attività di ciascuna scuola.

Ferie imputate d’ufficio: cosa ha stabilito la Cassazione

Con l’ordinanza n. 23608/2025 la Cassazione ha respinto il ricorso di un dipendente ATA di un istituto di Castelfranco Veneto, al quale erano state imputate a ferie le chiusure del 7 e del 30 aprile 2012. In precedenza il Tribunale di Treviso e la Corte d’Appello di Venezia avevano già respinto le sue domande.

Secondo la Corte, la fissazione dei periodi feriali spetta al datore di lavoro, che deve basarsi, ove possibile, su accordi con il dipendente e tenere conto delle sue esigenze. Nel caso concreto, le giornate di ferie erano collegate alle festività successive e garantivano il recupero delle energie.

Il frazionamento in due sole giornate è stato ritenuto compatibile con l’art. 13 del CCNL 2006-2009. La norma ammette il frazionamento delle ferie compatibilmente con le esigenze di servizio e garantisce almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo tra il 1° luglio e il 31 agosto.

Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 2109 del codice civile e dell’art. 36 della Costituzione, ma la Corte ha respinto il motivo come infondato. Le regole generali sono riepilogate nella guida Ferie Personale ATA: regole, diritti e scadenze.

Lavoro agile nella scuola: chi può accedervi secondo il CCNL 2019-2021

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, firmato il 18 gennaio 2024, disciplina il lavoro agile agli artt. 11-15 e il lavoro da remoto all’art. 16. In base all’art. 10, tali regole si applicano, ove compatibili con le attività svolte, al «personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative».

L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria (art. 12, c. 1). L’amministrazione individua le attività svolgibili con tale modalità, con l’esclusione dei lavori in turno e di quelli che richiedono l’uso costante di strumentazioni non remotizzabili (art. 12, c. 2).

La prestazione richiede un accordo individuale scritto, che indica tra l’altro durata, giornate in sede e a distanza e fasce orarie (art. 13). Il contratto prevede inoltre una fascia di contattabilità, una di inoperabilità e il diritto alla disconnessione (art. 14).

ProfiloRientra nella formula dell’art. 10Condizioni previste
Assistente AmministrativoSì, come personale amministrativoAttività individuate come svolgibili in modalità agile e accordo individuale scritto
Assistente TecnicoSì, come personale tecnicoEsclusi i lavori che richiedono l’uso costante di strumentazioni non remotizzabili
Collaboratore ScolasticoLa formula non menziona il personale ausiliario—

Le disposizioni citate sono quelle del CCNL 2019-2021, illustrato nell’articolo sul nuovo contratto scuola. Per il dettaglio delle materie di relazione sindacale, l’art. 12 rinvia all’art. 30, c. 9, lett. b5), della sezione Scuola.

La petizione al Ministero: le due richieste

La petizione, pubblicata sulla piattaforma Change.org, è rivolta al Ministero dell’Istruzione e del Merito e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Le fonti consultate non indicano i promotori né il numero di firme raccolte.

La prima richiesta riguarda l’equiparazione ai docenti nei giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dalle Regioni o dagli istituti. I firmatari chiedono «l’esonero dal servizio o permessi retribuiti dedicati, senza obbligo di recupero orario né erosione delle ferie».

La seconda richiesta punta a regolamentare «in modo strutturale e uniforme» lo smart working per il personale amministrativo nei periodi di chiusura o sospensione didattica. Alla data del 28 ottobre 2026, le fonti consultate non riportano risposte del Ministero o dei sindacati destinatari.

Cosa può verificare oggi il personale ATA

Alla luce delle norme e della giurisprudenza citate, alcuni controlli aiutano a gestire le giornate di chiusura:

  • consultare il piano delle attività dell’istituto, che stabilisce le modalità di copertura delle chiusure;
  • controllare per tempo la disponibilità di festività soppresse e di ore di recupero già maturate, perché nel caso deciso dalla Cassazione la loro assenza ha reso legittima l’imputazione a ferie;
  • tenere presente la garanzia di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di ferie tra il 1° luglio e il 31 agosto (art. 13 CCNL 2006-2009);
  • per Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici, verificare se la scuola ha individuato attività svolgibili in lavoro agile e valutare l’adesione, che richiede un accordo individuale scritto (artt. 12 e 13 CCNL 2019-2021).

Domande frequenti sulle chiusure prefestive del personale ATA (FAQ)

Il personale ATA deve lavorare nei giorni di sospensione delle lezioni?

La sospensione delle lezioni non coincide di per sé con la chiusura della scuola. Se l’istituto chiude in un giorno prefestivo, le ore non lavorate vengono coperte secondo il piano delle attività: nel caso deciso dalla Cassazione erano previste festività soppresse, recuperi o ferie.

Il dirigente può imputare a ferie una chiusura prefestiva?

Con l’ordinanza n. 23608/2025 la Cassazione l’ha ritenuto legittimo nel caso di un dipendente senza festività soppresse né ore di recupero disponibili. La fissazione delle ferie spetta al datore di lavoro, che deve tenere conto, ove possibile, delle esigenze del dipendente.

Le ferie ATA si possono frazionare in singole giornate?

Sì, compatibilmente con le esigenze di servizio, come prevede l’art. 13 del CCNL 2006-2009, purché siano garantiti almeno 15 giorni lavorativi continuativi tra il 1° luglio e il 31 agosto. La Cassazione ha ritenuto compatibile il frazionamento di due sole giornate.

I Collaboratori Scolastici possono lavorare in smart working?

L’art. 10 del CCNL 2019-2021 applica le regole sul lavoro a distanza al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche, senza menzionare il personale ausiliario. Sono inoltre esclusi i lavori che richiedono l’uso costante di strumentazioni non remotizzabili.

Cosa chiede la petizione ATA al Ministero?

Chiede l’esonero dal servizio o permessi retribuiti nei giorni di sospensione delle attività didattiche, senza recupero orario né riduzione delle ferie. Chiede inoltre una disciplina strutturale e uniforme dello smart working per il personale amministrativo nei periodi di chiusura o sospensione.