Docenti con titolo estero inseriti in prima fascia GPS con riserva

Docenti con titolo estero

Nel corso dell’ultimo aggiornamento delle GPS (disciplinato dall’ordinanza ministeriale n. 112 06.05.2022 e chiusosi il 31 maggio scorso), i docenti con titolo estero hanno potuto presentare domanda di inserimento – oltre che a pieno titolo in seconda fascia – anche in prima fascia con riserva. Il tutto in attesa del completamento della procedura di riconoscimento del titolo. 

Cerchiamo adesso di capire quando gli stessi avranno diritto al conferimento di un incarico di supplenza. E quando no.

Prima, però, ricordiamo che l’attribuzione delle supplenze annuali (al 31 agosto) e quelle fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno) avviene tramite procedura informatizzata. E che per partecipare a quest’ultima gli aspiranti docenti hanno dovuto presentare apposita istanza entro il 16 agosto.   

Docenti con titolo estero inseriti in prima fascia GPS con riserva

L’inserimento nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze con riserva è stato possibile grazie all’articolo 7 comma 4 lettera e) dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022. Lo stesso prevedeva, infatti, tale opportunità previa la presentazione – entro la data di chiusura dell’aggiornamento (31 maggio) – dell’istanza di riconoscimento all’ufficio competente del titolo conseguito all’estero. 

Una procedura, tra l’altro, molto complessa ed articolata che, in alcuni casi, può superare addirittura i cinque o sei mesi. Da qui l’esigenza dell’inserimento con riserva. 

L’articolo 7 precisa, inoltre:

  • “L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.

Prima fascia con riserva

In altri termini, agli aspiranti docenti in possesso di titolo estero inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS non può essere conferito alcun incarico di supplenza fino al riconoscimento del titolo.  

C’è però un’eccezione. Ovvero, nel caso in cui gli aspiranti abbiano ottenuto un provvedimento cautelare o un provvedimento giurisdizionale favorevole. Anche se non passato in giudicato. In questo caso, infatti, scatta il diritto al conferimento di un incarico di supplenza. 

Seconda fascia a pieno titolo

Tuttavia, se iscritti a pieno titolo in seconda fascia per la stessa classe di concorso, anche in assenza dello scioglimento della riserva, hanno diritto a un eventuale conferimento di incarico di supplenza. 

Seconda fascia con riserva

Se, invece, gli aspiranti insegnanti sono iscritti unicamente in seconda fascia con riserva, in attesa del riconoscimento del titolo di studio estero, non possono ricevere nessun incarico di supplenza. 

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