Rinunciare, abbandonare o, addirittura, rifiutare una supplenza comporta inevitabilmente delle conseguenze. L’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, che ha disciplinato l’ultimo aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024/2026, prevede, infatti, tutta una serie di sanzioni.
Tra l’altro inasprite rispetto a quelle in vigore in precedenza.
Nello specifico, l’articolo 14 definisce nel dettaglio gli “effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro”.
Le penalità previste variano in base alle graduatorie di riferimento: Graduatorie ad esaurimento (GaE), Graduatorie provinciali per le supplenze e Graduatorie d’Istituto (GI).
SOMMARIO
ToggleRinunciare, abbandonare o rifiutare una supplenza ottenuta da GaE e GPS
In caso di rinuncia o mancata assunzione di servizio, l’aspirante docente perde la possibilità di conseguire supplenze. Sia dalle Graduatorie ad esaurimento e sia dalle Graduatorie provinciali per le supplenze.
Nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, anche sulla base delle Graduatorie di istituto. E questo per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
L’abbandono del servizio comporta, invece, la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia dalle GaE che dalle GPS. Nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle GI. Per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Rinunciare, abbandonare o rifiutare una supplenza da GI
Vediamo adesso quali sono, invece, le sanzioni previste in caso di assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle Graduatorie di istituto.
L’eventuale rinuncia a una proposta contrattuale (o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento) su posto comune comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutto l’anno scolastico in corso. Sia per la stessa classe di concorso che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
Analoga sanzione viene comminata anche a coloro che rinunciano ad una proposta di assunzione (o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento) per posto di sostegno. Gli stessi non potranno, infatti, ricevere – per tutto l’anno scolastico in corso – nessun altra supplenza, sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.
Inoltre, la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, equivale ad una rinuncia esplicita.
Infine, l’abbandono del servizio comporta per l’aspirante docente la perdita la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GI per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
|
Rinunciare, abbandonare o rifiutare una supplenza: altri casi specifici
L’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, oltre a quanto abbiamo appena analizzato, si sofferma anche su alcuni casi particolari.
E’, infatti, prevista la possibilità per gli aspiranti docenti assunti per una supplenza da GI di lasciare l’incarico per accettare un’altra supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), senza incorrere in nessuna sanzione.
Per quanto concerne, inoltre, coloro che sono stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, gli stessi verranno depennati da tutte le graduatorie (Gae, GPS e GI). Stessa cosa anche nel caso in cui, avendo prodotto documenti falsi o comunque viziati da invalidità non sanabile, siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.,
Anche gli aspiranti insegnanti dispensati dal servizio per il mancato superamento del periodo di prova, oppure per incapacità didattica, sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle GI. Tuttavia, solo con relativamente alla stessa classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio.
Con la circolare del 29 luglio 2022, il Miur ha, infine, precisato come le supplenze assegnate tramite MAD (Messa a disposizione) sono soggette alle stesse sanzioni applicate per le GaE, le GPS e le GI in caso di rinuncia, abbandono o rifiuto.