Circolare supplenze 2023-2024

Circolare supplenze 2023-2024

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha recentemente emesso la Nota N. 43440 datata 19 luglio 2023, contenente la Circolare supplenze per il personale docente, educativo ed ATA. Tale documento fornisce istruzioni e indicazioni operative riguardo alle supplenze nell’ambito dell’anno scolastico 2023/2024.

In particolare, la stessa si occupa sia del conferimento dei contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato che del conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo. 

Ricordiamo che dal 17 al 31 luglio 2023 sarà possibile accedere all’Istanza Polis Informatizzazione Nomine Supplenze per il conferimento delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.L. 44/2023 art. 5, commi da 5 a 17) e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Queste ultime potranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma Istanze Online e ogni aspirante potrà indicare un massimo di 150 preferenze tra scuole, distretti e comuni.

Ovviamente, gli aspiranti docenti non potranno aggiungere gli eventuali nuovi punteggi maturati, sia derivanti da servizi svolti che dal conseguimento di certificazioni.  

Circolare supplenze 2023-2024: conferimento dei contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato

La Circolare richiama l’attenzione, anzitutto, sull’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 21 giugno 2023. Ovvero sulla procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo, dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

Gli aspiranti docenti interessati a tale procedura dovranno manifestare la volontà di partecipare e attestare, nell’apposita sezione della piattaforma “Istanze on Line (POLIS)”, il possesso dei requisiti. 

Da tenere presente, inoltre, che:

  • l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa; 
  • la mancata presentazione dell’istanza comporta, ovviamente, la rinuncia alla partecipazione alla procedura; 
  • la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse;
  • la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno;
  • la mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato 

Assegnazione degli incarichi a tempo determinato

L’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato è disposta con procedura informatizzata, secondo le seguenti fasi: 

  • gli USR (Uffici scolastici provinciali), attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto di sostegno; 
  • a seguito della verifica delle istanze presentate, gli stessi assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.

Va, inoltre, segnalato che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame, nonché all’attribuzione delle supplenze. Ad ogni modo, il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato.

Coloro che hanno partecipato alla procedura e non hanno rinunciato alla presentazione dell’istanza o all’indicazione di determinate sedi, ma non hanno ricevuto proposte di assunzione per posti di sostegno specifici, possono avanzare richieste telematiche per partecipare all’assegnazione dei posti disponibili in province diverse da quella in cui sono stati inseriti nelle GPS. 

Circolare supplenze 2023-2024: conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo

Secondo quanto stabilito dalla Circolare supplenze 2023-2024, il conferimento degli incarichi a tempo determinato per il nuovo anno scolastico sarà disposto secondo le seguenti tipologie:

  • supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto
  • supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; 
  • supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Assegnazione degli incarichi di supplenza

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, gli USP utilizzano le Graduatorie ad esaurimento (GaE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, si procederà allo scorrimento delle GPS, costituite in attuazione dell’Ordinanza ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022. In caso di ulteriore necessità, invece, i dirigenti scolastici faranno ricorso alle Graduatorie di istituto (GI).

Infine, in caso di esaurimento anche delle GI, il dirigente scolastico fa ricorso alla MAD (Messa a disposizione). Fermo restando che l’aspirante docente che ha manifestato la propria disponibilità non può essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. Ed è soggetto agli stessi vincoli, criteri e sanzioni previsti dall’Ordinanza ministeriale 112/2022.

I controlli tempestivi delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti docenti dovranno essere effettuate dall’istituzione scolastica presso la quale viene stipulato il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie.  

Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati, comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente. Il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. 

SCARICA IL TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE 

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